Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 40 del 18 Febbraio 2004

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2004
Modifica al decreto n. 428 del 19 novembre 2003 relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto n. 428 del 19 novembre 2003 relativo al Fondo di
cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n.
84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi
dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di
capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese
costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art.
5, comma 2, lettera c);
Considerato che l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 84/2001
prevede l'acquisizione di quote di capitale di rischio fino al 40%
del capitale o del fondo sociale delle societa' o imprese
partecipate;

Decreta:

Art. 1.
L'art. 1, comma 1, terzo capoverso e' sostituito dal seguente:
«Societa' destinatarie e investimento: le imprese italiane che
acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' o imprese
costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica».

Art. 2.
L'art. 2, comma 2, e' sostituito dal seguente: «Il fondo e'
trasferito al soggetto gestore che lo gestisce utilizzandolo, con
finalita' di capitale di rischio (venture capital), per l'aquisizione
temporanea ai sensi del comma 1, ed aggiuntiva rispetto
all'intervento della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio ai
sensi della legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di
partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo
sociale delle societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi
dell'area balcanica e per un importo non superiore a Euro 516.456,00
a carico del fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della
legge e secondo la disciplina del presente decreto».

Roma, 27 gennaio 2004

Il vice Ministro: Urso


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it