IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il
quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di
leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze
di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al
Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle
lettere a), b), d) del comma 3;
Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2003 che ha determinato
le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo
sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni
indicate alla lettera b) di detto comma;
Visto il contenuto della lettera m), del predetto decreto
ministeriale 13 marzo 2003, che contempla le posizioni lavorative in
cui devono trovarsi i giovani per ottenere il beneficio della
dispensa dal compiere la ferma di leva;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, che conferisce «Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
norme di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Ritenuta l'opportunita' di riformulare, alla luce delle nuove
disposizioni introdotte dalla indicata normativa sul lavoro, le
condizioni di cui alla citata lettera m), del decreto ministeriale
13 marzo 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 sono cosi' determinate:
a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi
dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari
mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito
decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento
di attivita' dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a
dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di
attivita' economica di cui l'interessato sia il titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del
servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o
in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa
di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di
invalidita' di cui alla tabella «A» allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia,
con germani maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di
attivita' di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita'
contratte per tali cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del
lavoro di prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla
tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata,
riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da
grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato
economico che dell'assistenza fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli
obblighi di leva, e' costretto al licenziamento del personale
dipendente e a chiudere l'attivita';
m) destinatario di una proposta di assunzione:
1. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
2. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui
all'art. 20 del decreto legislativo n. 273/2003, stipulato tra il
somministratore e il lavoratore;
3. con contratto di inserimento di cui all'art. 54 del decreto
legislativo n. 276/2003, che preveda, alla data della presentazione
della domanda, l'espletamento di almeno dodici mesi di attivita'
lavorativa;
ovvero:
titolare di un contratto a tempo determinato e a tempo pieno, che
preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento
di almeno dodici mesi di attivita' lavorativa, di:
formazione e lavoro;
apprendistato, per le tipologie previste dall'art. 48 del decreto
legislativo n. 276/2003.
Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro,
l'assunzione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di notifica del
provvedimento di dispensa.
Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora,
entro il termine perentorio compreso tra il 210° giorno e il 270°
giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla
dispensa (periodo entro il quale l'arruolato e' considerato sospeso
dall'avviamento alle armi), l'interessato non presenti la
certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in
corso.
2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera d), del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
a) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano
nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche,
culturali, ovvero che nell'espletamento di attivita' sportiva abbia
conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale,
sempreche' l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti
di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e
competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni
non emergano in maniera univoca i particolari meriti
dell'interessato, l'amministrazione della difesa si riserva la
facolta' di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per
materia.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, se reiterate per lo stesso
titolo, non comportano la sospensione dell'avviamento alle armi.
4. Fermo il criterio di priorita' decrescente indicato al comma 3
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parita' di
condizioni e' data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono
piu' condizioni.
5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale
13 marzo 2003.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Martino
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 1, foglio n. 260
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato