Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre
2003, n. 351, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislaivo qui trascritto.
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro,
al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a
2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di
competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in
315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e'
determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in
310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n.
468/78 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio), e successive
modificazioni:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2, dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater).».
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i
quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota
e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come
modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004"
sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato,
da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai
beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al
comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita'
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla
quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti
diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo
comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di
cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,
eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita'
dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui
al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul
valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle
operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo
ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente
agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente:
"prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono
soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro
per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno
del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del
3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi
minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il
relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5
per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono
sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con
una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei
maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito
accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono
sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta
successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50
euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di
approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di
separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo
precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al
comma 4".
11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1
euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente
30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle
seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio
comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita'
delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il
finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della
criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono
inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per
cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi
decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga
esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno
2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al
41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si
applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni
di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,
e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di
costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno
2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine
del
comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25
per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 60.000 euro".
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e'
stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la
Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio".
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli
aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni
legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa
statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo
di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai
profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le
regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia.
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva
dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere
versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento
nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria".
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e
26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito
complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli
interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'
essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque
denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a
seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto
attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali,
filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute
senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: ",
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione
del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica
della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre
2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle
annualita' di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "33 unita'".
35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento
del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per
la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare
prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole:
"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",
anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e
di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le
disponibilita' di cui al presente comma sono destinate
prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di
crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici
o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti:
"compresi i grossisti".
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di
energia elettrica".
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e'
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta
relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e
la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio
1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della
normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data
di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di
cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981,
n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981,
n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per
le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti
gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e
6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma
riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e'
consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1
del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8
della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo
9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai
soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre
2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo
2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in
applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche'
all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi
termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli
articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di
cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le
seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a
tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro
il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002,
le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e'
stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro
il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono
versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia'
effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle
medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta,
ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di
accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle
sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla
definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al
primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,
con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante
trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da
parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di
cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi
agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta
al deposito degli originali presso il registro delle imprese su
richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa',
possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un
notaio".
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono
sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro"
sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per
ettolitro anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento
dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale
copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53
dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta
successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle
seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i
contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate
provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno
1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da:
"previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite
dalle
seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che
svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonche' dei soggetti
incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del
medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento
della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e'
inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del
bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il
compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La
misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale
pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno
precedente".
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di
euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento.
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100
milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la
provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di
Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da
decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di
poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica
l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea".
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Note all'art. 2:
Comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante:
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali», come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e
per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque periodi d'imposta
successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per
cento.».
Comma 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante: «Norme in
materia di imposta sul valore aggiunto», come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La
disposizione di cui al secondo periodo del primo comma
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del
presente decreto, si applica agli acquisti ed alle
importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere
dal 1° gennaio 1998.
2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e
2 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3
del presente decreto, va operata per i beni e servizi
acquistati o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1998;
quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del
predetto art. 19-bis2, va operata relativamente ai beni
acquistati o ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1998.
3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni
che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai
sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le
percentuali di compensazione applicabili, a determinati
prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento
delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori
entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per
lire 150 miliardi per l'anno 1999.
5. Per gli anni dal 1998 al 2004 le disposizioni di cui
all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del
presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel
corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per
le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma
1 del medesimo decreto effettuate negli anni dal 1998 al
2004 dai detti soggetti l'imposta si applica con le
aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la
detrazione sulla base delle percentuali di compensazione.
Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle
cooperative e agli altri organismi associativi che
applicano il regime speciale, effettuati da parte di
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione.
5-bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio
2005.
6. La misura della detrazione forfettizzata relativa
alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli
spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma
dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente
decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due
terzi.
7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata
prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma
dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5
e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma
dell'art. 36, puo' essere revocata dandone comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente
nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2,
introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore
agricolo). - 1. All'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in
corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e'
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni
dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal
1998 al 2003»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal
1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2004».
3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la
tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al
31 dicembre 2004 fino all'importo complessivo di 100.000
euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto
idrogeo-logico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art.
52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2003».
6. Al comma 2 dell'art. 22 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2003».
Comma 3.
- Si riporta il testo dell'art. 70 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 70. - 1. Per il commercio di giornali quotidiani,
di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e
di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie
vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero
delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 1 sono parzialmente destinate al settore
dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992,
l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, e' aumentata
rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di
cui all'art. 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di
cui all'art. 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di
cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli
interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge
14 agosto 1991, n. 278.
3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal
comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e'
prorogato al 31 dicembre 1993.
4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente
iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate
invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da
quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte
al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993.
- Si riporta il comma 22, dell'art. 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«22. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001
dall'art. 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle
relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante
versamento, previo accertamento da parte
dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio
dello Stato.».
Comma 4.
- Il decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, reca:
«Regolamento concernente le modalita' di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica».
Comma 5.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 11 (Trattamento fiscale delle imprese che
esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e
lagunari). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della
gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70
per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera,
nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque
interne e lagunari.».
Comma 6.
-Si riporta il testo dell'art. 29, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.».
- Si riporta il testo dell'art. 85, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 85 (Altri redditi). - 1. I redditi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito
per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto
del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione
derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma
1 dell'art. 81 sono costituiti dalla differenza tra
l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese
specificamente inerenti alla loro produzione. Le
plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto
art. 81 sono determinate a norma dell'art. 54.
2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2,
per le operazioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera i),
poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di
cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2,
lettera c), del predetto articolo, si applicano le
percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge
7 aprile 2003, n. 80.».
Comma 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto».
Comma 8.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10 (Cooperative agricole e della piccola pesca).
- Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da
societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante
l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un
quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la
manipolazione, conservazione, valorizzazione,
trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e
zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
(Comma abrogato).
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola
pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca
quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima
con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3
e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque
interne.».
Comma 9.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
Comma 10.
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 33 (Concordato preventivo). - 1. In attesa
dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, e'
introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo
biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca
all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul
reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la
sospensione degli obblighi tributari di emissione dello
scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti
basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di
impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i
ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8 per cento, nonche'
il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche
a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i
ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del
5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato
riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito
di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto
riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la
predetta soglia puo' essere raggiunta con un incremento non
superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per
cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi
o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a
quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore
o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo e'
subordinata all'adeguamento a questi ultimi e
all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di
sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla
data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene
conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non
piu' impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche'
delle integrazioni e definizioni di cui alla legge
27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito
ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che
eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, l'imposta e' determinata separatamente con
l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33
per cento per i soggetti di cui all'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro
autonomo relativo al periodo d'imposta in corso
all'1 gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul
reddito che eccede quello minimo determinato secondo le
modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale
reddituale; se il contribuente intende versare comunque i
contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte
eccedente il minimale reddituale.
7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal
rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato
preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, sono inibiti i poteri spettanti
all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni
di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e
secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;
b) all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni;
c) all'art. 55, secondo comma, numero 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma
8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo,
sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore
reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di
quello dichiarato.
9. Il contribuente che non soddisfa le condizioni di
cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi;
in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal
comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base
dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi
di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale
ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di
accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dal
periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono
state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4).
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato l'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita',
ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita', prevista dall'art. 12, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal
direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un
periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un
quinquennio; in deroga all'art. 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di
cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non
documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il
presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i
titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e
professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di
cui all'art. 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) si sono avvalsi dei regimi forfettari di
determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello
in corso al 1° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione
indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto
di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione
dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le
operazioni poste in essere dopo la data di presentazione
della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizio effettuate. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del
modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti
passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di
separata indicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei
consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano
ricavi quelli dell'art. 53 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere
c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si
considerano compensi quelli previsti dall'art. 50, comma 1,
del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica
solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.
15. Le disposizioni del presente art. non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 3,
comma 1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003,
n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime
mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo
2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita' di presentazione della comunicazione
di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.».
Comma 12.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 11 dell'art. 2
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito
complessivo per l'anno 2003 e per l'anno 2004, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono
applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.».
«11. Per l'anno 2003 e per l'anno 2004 i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente
8.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a
2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso
di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso
in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono sospese fino al 30 aprile 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 aprile 2004, i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli,
controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e
ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la
costituzione in giudizio.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 16 maggio 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici
giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente
della Commissione o il Presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore
agricolo). - 1. All'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in
corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e'
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni
dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal
1998 al 2003»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal
1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2004».
3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la
tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al
31 dicembre 2004 fino all'importo complessivo di 100.000
euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto
idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art.
52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2003».
6. Al comma 2 dell'art. 22 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2003.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 6 dell'art. 21
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dalla
legge qui pubblicata:
«3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre
2004.».
«6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.».
Comma 13.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petro-liferi). - 1. Il regime agevolato previsto
dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, gia' individuati dal decreto
ministeriale 30 luglio 1993, del Ministro delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1993, e' ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e'
stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste
ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di
Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, del Ministro delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I
relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
previo accertamento da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
Comma 14.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, recante: «Criteri
di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni
finanziarie operate dai Cantoni Svizzeri a favore dei
comuni italiani di confine, per gli anni 1996-1997», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 6. - Le somme attribuite saranno utilizzate dagli
enti assegnatari per la realizzazione, completamento e
potenziamento di opere pubbliche di interesse generale
volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza
per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti
pubblici; esse, inoltre, potranno essere destinate, nel
limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi
ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche
realizzate con fondi di precedenti erogazioni.».
Comma 15.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica»:
Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme
UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.».
Comma 16.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2005. In questo caso, la detrazi