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Gazzetta Ufficiale N. 5 del 8 Gennaio 2004

 

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 dicembre 2003, n.134
Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

Ai prefetti della Repubblica
l Commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al Presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta -
Servizi di prefettura

Circolare MIAITSE numero 134/03 Prot. 200304863 fascicolo
15600/12488.

In vista della consultazione per la elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo, che si svolgera' domenica 13
giugno 2004, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate
in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n.
483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.
Con il suddetto provvedimento normativo e' stata recepita la
direttiva comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993 che prevede
l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo
per i cittadini dell'Unione europea in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza.
Com'e' noto il principio che sottende la direttiva e' quello della
«Cittadinanza dell'Unione» che rappresenta uno dei cardini del
trattato di Maastricht; la direttiva suddetta realizza la prima
tappa: il cittadino dell'Unione esprime il suo voto «Europeo» nel
Paese in cui vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio
di integrazione.
Pertanto i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi
quelli dei dieci Stati candidati all'adesione (Repubblica Ceca,
Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Slovenia, Slovacchia), per poter esercitare il diritto di voto per i
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo devono presentare al
sindaco del comune di residenza, entro il novantesimo giorno
anteriore a quello della votazione, e cioe' entro il 15 marzo 2004,
domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso
lo stesso comune.
Si trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che dovra' essere
opportunamente utilizzato allo scopo (allegato A).
Tale schema e' disponibile anche sul sito internet di questo
Ministero all'indirizzo: http://cedweb. mininterno.it:8886.
Giova inoltre rammentare che l'art. 15 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, ha abrogato alcune disposizioni contenute nell'art. 2 del
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, in materia di modalita' di
esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini dell'U.E.
residenti in Italia. Conseguentemente, con riferimento al contenuto
ed ai requisiti della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte, si
precisa che la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale
nello Stato di origine non deve essere comprovata da alcuna
attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente; inoltre,
la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano
comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino
dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la
capacita' elettorale nello Stato di origine.
Comunque, anche se la succitata legge comunitaria (n. 128/1998) ha
soppresso l'obbligo - sempre per il cittadino dell'U.E. - di
dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in
Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza e',
in ogni caso, tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge
n. 408/1994, a verificare tale requisito mediante tempestiva
istruttoria presso gli uffici del casellario giudiziale.
Si rammenta che i cittadini dell'Unione che risultano attualmente
gia' iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti
elezioni europee del 1999 e che non sono stati cancellati possono
esercitare il diritto di voto nel nostro Paese senza dover presentare
una nuova istanza.
Premesso quanto sopra, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare i
sindaci dei comuni della rispettiva provincia affinche' promuovano
ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare
al massimo la facolta' per i cittadini comunitari di votare per i
rappresentanti italiani al Parlamento europeo fornendo, altresi',
ogni informazione utile sulle modalita' di compilazione e
presentazione dell'istanza stessa.
Al riguardo, si trasmette una bozza di manifesto, tradotto in piu'
lingue, cui potranno ispirarsi i comuni (allegato B).
Per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri
dalla commissione delle Comunita' europee, sarebbe, inoltre,
opportuno che i comuni utilizzassero anche un sistema di lettere
personali dirette, inviate per posta agli elettori comunitari che
risiedono sul proprio territorio.
Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore centrale
dei servizi elettorali
Riccio

Allegato A

pag. 72
pag. 73

ALLEGATO B
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DA
PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA.
In occasione della prossima elezione del Parlamento Europeo - fissata
per il 13 giugno 2004 - anche i cittadini degli altri Paesi
dell'Unione Europea, compresi quelli appartenenti ai 10 Stati che
entreranno nell'Unione a far data dal 1 maggio 2004 (Repubblica Ceca,
Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Slovenia, Slovacchia) potranno votare in Italia per i rappresentanti
italiani, inoltrando apposita domanda al Sindaco del Comune di
residenza.
La domanda - il cui modello e' disponibile sia presso il Comune che
sul sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo:
http://cedweb.minintemo.it:8886 - dovra' essere presentata agli
Uffici comunali o spedita mediante raccomandata entro il 15 marzo
2004.
Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del
dipendente addetto, non sara' soggetta ad autenticazione, in caso di
recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovra' essere corredata da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR 28/12/2000 n. 445).
Nella domanda - oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e
data di nascita - dovranno essere espressamente dichiarati:
- la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di
voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti
per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.
Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente l'esito della
domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la
tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi
a votare.

Allegato B

pag. 76
pag. 77
pag. 78
pag. 79

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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