Premessa.
Le norme definite dalla presente circolare si applicano alle
risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12, lettera b) dell'art. 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)», e successive modificazioni.
Con la presente circolare si intendono definire: 1) le modalita'
per l'elaborazione e la presentazione dei piani operativi di
attivita' dei fondi; 2) le categorie di attivita' e le tipologie
delle spese ammissibili: 3) le procedure per la liquidazione delle
risorse e la rendicontazione delle spese; 4) il sistema dei controlli
sulla gestione dei fondi; 5) le attivita' di monitoraggio.
1. Piani operativi di attivita'.
I Piani operativi di attivita' previsti dall'art. 3 del decreto
direttoriale n. 148 del 24 giugno 2003 debbono contenere i seguenti
elementi:
gli obiettivi generali e specifici che i Fondi intendono
conseguire, debitamente quantificati in termini di imprese coinvolte
e di lavoratori formati;
le attivita' che i Fondi intendono realizzare per conseguire gli
obiettivi, articolate secondo le diverse tipologie: informazione e
pubblicita' per la promozione delle opportunita' offerte dai Fondi;
assistenza tecnica ai soggetti responsabili dei progetti formativi;
analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; monitoraggio;
raccolta, valutazione e selezione dei progetti; sistemi di controllo
(sistema di controllo interno di gestione del singolo Fondo e sistema
di controllo sui Piani formativi finanziati);
un piano finanziario di durata biennale che distingua tra le
spese di gestione, le spese per iniziative propedeutiche e connesse
alla realizzazione dei Piani formativi e le spese dirette alla
realizzazione dei Piani formativi;
i criteri per l'individuazione dei soggetti che realizzano i
piani formativi;
le modalita' organizzative del Fondo, in particolare l'eventuale
articolazione regionale o territoriale;
le procedure interne per la presentazione, valutazione e
finanziamento dei Piani formativi;
il sistema per il controllo di gestione e dei Piani formativi.
I Fondi interprofessionali gia' autorizzati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alla data di emanazione del decreto
interministeriale del 23 aprile 2003 devono predisporre e trasmettere
i Piani operativi di attivita', entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, nonche' alle
regioni e province autonome affinche' ne possano tener conto
nell'ambito delle rispettive programmazioni.
I Piani operativi di attivita' e il piano finanziario relativo alle
risorse oggetto della presente circolare hanno una durata biennale
con specificazioni annuali.
2. Attivita' e spese ammissibili.
La normativa prevede tre tipologie generali di spesa:
spese di gestione: comprendono tutte le spese relative alla
costituzione, all'organizzazione e alla gestione, sostenute dalle
sedi nazionali e regionali/territoriali dei Fondi, nei limiti
finanziari previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto
interministeriale del 23 aprile 2003;
spese per iniziative propedeutiche connesse alla realizzazione
dei Piani formativi: si riferiscono alle spese connesse a ulteriori
attivita' di natura propedeutica svolte dalle sedi nazionali e
regionali/territoriali dei Fondi ed in particolare: informazione e
pubblicita' per la promozione delle opportunita' offerte dai Fondi;
assistenza tecnica a vario titolo offerta ai soggetti responsabili
dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni
formativi; raccolta, valutazione e selezione dei progetti;
predisposizione dei sistemi di controllo; predisposizione dei sistemi
di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
spese dirette alla realizzazione dei Piani formativi: si
riferiscono alle attivita' finalizzate alla realizzazione dei Piani
formativi, che possono essere svolte: direttamente dalle aziende
beneficiarie per i propri dipendenti; da organismi accreditati
secondo le normative regionali; da soggetti individuati sulla base
dei criteri a tale scopo definiti dai Fondi nell'ambito dei Piani
operativi di attivita'; ed in particolare: progettazione degli
interventi; preparazione ed elaborazione dei materiali didattici;
personale docente; formazione (anche formazione a distanza);
orientamento e selezione dei partecipanti; certificazione finale
delle competenze; spese allievi; monitoraggio; funzionamento e
gestione.
3. Liquidazione delle risorse e rendicontazione.
La liquidazione delle risorse finanziarie destinate ai Fondi
avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale
n. 148 del 24 giugno 2003, ed in particolare:
la prima erogazione, pari al 20% delle risorse finanziarie
destinate ai Fondi, e' liquidata su richiesta di ciascun Fondo
interessato. Non potranno in alcun modo essere riconosciute le spese
sostenute prima della data di costituzione dei Fondi riportata dai
decreti ministeriali di autorizzazione relativi a ciascun fondo;
la richiesta relativa alla seconda erogazione, pari al 40% delle
risorse (unitamente alla richiesta relativa alla prima erogazione,
pari al 20%, qualora non ancora richiesta), deve avvenire
contestualmente alla presentazione del Piano operativo di attivita'
predisposto da ciascun Fondo in conformita' a quanto previsto al
punto 1 della presente circolare;
la terza erogazione, relativa al restante 40% delle risorse, e'
liquidata a seguito di una dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del Fondo, concernente
l'avvenuta spesa del 70% delle anticipazioni gia' percepite e di un
Rapporto di esecuzione sulle attivita' realizzate. Ai fini
dell'ottenimento dell'ultima erogazione, il Fondo deve inoltre
risultare in regola con l'invio semestrale dei dati di monitoraggio
secondo quanto previsto al punto 6 della presente circolare.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a
liquidare l'importo di ciascuna erogazione entro il trentesimo giorno
lavorativo dalla presentazione delle richieste.
I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali relazioni rendicontuali, elaborate sul modello
predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di
ventisei mesi dalla data della prima erogazione.
Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine
di 24 mesi dalla data della prima erogazione, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede alla revoca delle stesse e
richiede la restituzione delle somme eccedenti rispetto ai saldi
spettanti entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei
termini. Tali risorse sono interamente ridistribuite a favore dei
Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse
assegnate.
4. Fideiussioni.
I pagamenti successivi alla prima erogazione debbono essere
garantiti da apposite fideiussioni bancarie o assicurative da
stipularsi in favore del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, come previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 148
del 24 giugno 2003. Le predette fideiussioni sono svincolate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a conclusione degli
adempimenti prescritti dagli articoli 4 e 5 del decreto
interministeriale del 23 aprile 2003. A tale proposito il Ministero
si impegna allo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili
entro 12 mesi dal termine previsto per la presentazione delle
relazioni rendicontuali da parte dei Fondi (o, se successiva, entro
12 mesi dalla data effettiva di presentazione).
5. Sistema dei controlli.
Come previsto dal comma 2 dell'art. 48 della legge n. 289 del
27 dicembre 2002, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
«esercita la vigilanza (omissis) sulla gestione dei Fondi e in caso
di irregolarita' e inadempimenti il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' disporne la sospensione dell'attivita' o il
commissariamento».
Il sistema dei controlli e' a tale scopo articolato su un duplice
livello:
a) il controllo sui soggetti responsabili dei progetti formativi
e' posto a carico dei Fondi, i quali devono a tale scopo predisporre
un proprio sistema interno di verifica e controllo sui Piani
formativi da essi finanziati, i cui contenuti e modalita' di
funzionamento devono risultare nel Piano operativo di attivita';
b) e' invece a carico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali l'esercizio del controllo sull'utilizzo delle risorse erogate
a favore dei Fondi, effettuato sulla base delle relazioni
rendicontuali nonche' delle risultanze delle verifiche
amministrativo-contabili disposte presso i Fondi dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
I controlli a carico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale del
23 aprile 2003, sono effettuati a cura dell'UCOFPL, direttamente o
tramite le direzioni provinciali del lavoro, presso le sedi centrali
dei Fondi, anche attraverso specifici audit, sempre nei limiti dei
compiti di verifica procedurale spettanti al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Tali controlli hanno per oggetto: 1) la
totalita' delle spese per le attivita' di gestione, propedeutiche
alla realizzazione dei piani formativi e di monitoraggio,
direttamente sostenute dai Fondi; 2) l'adeguatezza dei sistemi di
gestione e controllo istituiti dai fondi da realizzare, presso le
loro sedi, attraverso la verifica delle procedure e lo svolgimento di
un controllo a campione sulle spese ammissibili relative ai Piani e
ai singoli progetti realizzati dai soggetti responsabili.
Al fine di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di effettuare i controlli di sua pertinenza, i Fondi devono
fornire, a domanda, tutti i dati riguardanti l'utilizzo delle risorse
erogate secondo contenuti, formato e mezzi di trasmissione richiesti.
6. Monitoraggio.
Al fine di garantire un'adeguata conoscenza sull'attuazione degli
interventi e dei risultati conseguiti, l'art. 48 della legge n.
289/2002 (legge finanziaria 2003) attribuisce al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il compito di monitorare le attivita'
finanziate.
A tale scopo i Fondi sono tenuti ad inviare semestralmente
(30 giugno e 31 dicembre) al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali i dati di monitoraggio secondo le indicazioni contenute
nell'allegato alla presente circolare. In particolare, i Fondi gia'
costituiti alla data di emanazione del decreto interministeriale del
23 aprile 2003 debbono effettuare il primo invio dei dati di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro
il 30 giugno 2004, garantendo la raccolta dei dati presso i loro
aderenti, la loro elaborazione, coerentemente alle indicazioni
ministeriali, e l'inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Secondo quanto previsto dall'art. 48 della legge n. 289 del
27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede alla costituzione dell'Osservatorio
nazionale della formazione continua, con il compito di: a) elaborare
proposte di indirizzo, attraverso la predisposizione di Linee guida;
b) esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
Fondi.
In particolare, l'attivita' dell'Osservatorio si realizza
attraverso:
l'analisi dei dati di monitoraggio raccolti dai Fondi e inviati
semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
l'analisi dei dati raccolti mediante un sistema di monitoraggio
telematico e qualitativo predisposto dal Ministero e implementato con
l'assistenza tecnica dei Fondi;
l'analisi dei risultati di eventuali approfondimenti tematici e
valutativi predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Al fine di assicurare la maggiore omogeneita' ed efficienza dei
sistemi di monitoraggio predisposti a livello centrale e dai singoli
Fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,
entro sessanta giorni dall'emanazione della presente circolare,
all'attivazione di un Comitato di coordinamento delle attivita' di
monitoraggio composto da un rappresentante di ciascun Fondo, oltre
che dai rappresentanti e gli esperti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
L'allegato «Sistema di monitoraggio» costituisce parte integrante
della presente circolare.
Roma, 18 novembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Viespoli
Allegato
FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI
PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Sistema di monitoraggio
Sommario: Obiettivi e caratteristiche generali; soggetti coinvolti e
struttura del sistema; unita' di rilevazione e sistema degli
indicatori.
Premessa.
1. L'attivita' di monitoraggio dei Fondi interprofessionali
nazionali per la formazione continua istituiti con l'art. 118 della
legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) trova il suo fondamento:
nell'art. 48, comma 2, della legge n. 289/2002 (legge
finanziaria 2003), che attribuisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il compito di esercitare «il monitoraggio sulla
gestione dei Fondi» ed «entro tre anni dall'entrata a regime dei
fondi» di effettuare «una valutazione dei risultati conseguiti dagli
stessi»;
nel decreto di concerto con il Ministero dell'economia del
29 aprile 2003, che all'art. 4, comma 3, afferma che «I Fondi sono
altresi' tenuti a presentare, con cadenza semestrale, i dati di
monitoraggio fisico relativi ai Piani formativi ed ai beneficiari
delle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio
predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
nel decreto direttoriale n. 148/I/2003 del 24 giugno 2003, che
all'art. 3 stabilisce che il Piano operativo di attivita' (POA),
presentato da ciascun Fondo ai fini dell'erogazione della seconda
anticipazione, deve contenere tra gli altri «obiettivi generali e
specifici che i Fondi intendono conseguire. Gli obiettivi debbono
essere quantificati».
Obiettivi e caratteristiche generali.
2. In via generale l'attivita' di monitoraggio, assicurando una
adeguata conoscenza circa le caratteristiche e lo stato di attuazione
degli interventi, tende a favorire una migliore gestione ed efficacia
delle politiche anche attraverso l'eventuale riprogrammazione degli
interventi. Con riferimento all'attivita' dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua, il monitoraggio
risponde in primo luogo alle esigenze di informazione e trasparenza
circa i progressi compiuti nell'implementazione della politica nei
confronti:
dei diversi attori coinvolti, ossia il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le parti sociali, le regioni e le province
autonome, oltre che gli stessi Fondi, in un'ottica generale di
trasparenza nell'utilizzo delle risorse;
dell'Osservatorio nazionale della formazione continua, di cui
all'art. 48 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria
2003), chiamato a svolgere compiti di indirizzo e valutazione in
ordine alle attivita' svolte dai Fondi;
della piu' generale platea delle imprese, dei lavoratori e dei
cittadini italiani.
3. Il sistema di monitoraggio ha dunque come obiettivo specifico
quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sullo stato di
attuazione e la produzione di un sistema di indicatori fisici,
finanziari e procedurali, utilizzabili in una logica di benchmarking,
favorendo a tale scopo la diffusione di un modello minimo comune ed
omogeneo tra tutti i Fondi. In questo modo sara' possibile da parte
dei Fondi verificare in itinere lo svolgimento delle proprie
attivita' e i risultati raggiunti, anche alla luce degli obiettivi
fissati nei POA; e da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'Osservatorio nazionale della formazione
continua, svolgere i propri compiti di monitoraggio e valutazione
complessiva della politica di formazione continua gestita dai Fondi
1).
4. In quest'ottica, il sistema di monitoraggio e' configurato in
modo tale da assicurare una adeguata informazione circa:
l'impiego delle risorse finanziarie complessivamente utilizzate
dai Fondi per le tre categorie principali di spesa (attivita' di
gestione, attivita' propedeutiche e attivita' finalizzate alla
realizzazione dei Piani formativi) e il loro grado di attuazione
anche in termini temporali;
le attivita' realizzate attraverso i Piani formativi finanziati
dai Fondi, tenendo conto delle diverse tipologie di intervento, delle
caratteristiche dell'attivita' realizzata e del soggetto attuatore;
il numero e le caratteristiche dei destinatari della
formazione, sia con riferimento alle imprese che ai lavoratori
coinvolti, anche tenendo conto della loro articolazione tipologica,
settoriale e territoriale.
Soggetti coinvolti e struttura del sistema.
5. Il sistema di monitoraggio e' alimentato principalmente
attraverso le informazioni prodotte:
dall'INPS, che raccoglie le adesioni ai Fondi mediante le
denunce contributive aziendali (mod. DM10/2), in grado di fornire,
oltre alle risorse disponibili, le informazioni relative alla platea
potenziale dei beneficiari (in termini di imprese e lavoratori)
secondo le indicazioni previste da uno specifico protocollo di intesa
in via di perfezionamento;
dai Fondi nazionali e le loro articolazioni a livello
regionale/territoriale, che forniscono informazioni circa la
quantificazione degli obiettivi attraverso la presentazione dei POA,
nonche' le informazioni di natura finanziaria relative alle risorse,
spese e rendicontate, sia destinate al finanziamento dei piani
formativi, che utilizzate direttamente dai Fondi per attivita'
propedeutiche e gestionali;
gli stessi soggetti attuatori che presentano ai Fondi i Piani
formativi e che producono le informazioni di natura fisica e
finanziaria relative ai Piani formativi finanziati.
6. Per conseguire pienamente gli obiettivi preposti il sistema di
monitoraggio e' concepito su un duplice livello corrispondente alle
due fasi successive previste per la sua realizzazione:
nella prima fase il sistema prevede che i Fondi, come risvolto
della propria attivita' di selezione e finanziamento dei Piani
formativi, provvedano alla raccolta ed elaborazione di un set minimo
di variabili da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con cadenza semestrale (a partire dal giugno 2004 per i Fondi
costituiti alla data di emanazione della presente circolare);
1) La rilevazione di variabili omogenee consente peraltro la
comparabilita' con altri strumenti che interessano la stessa platea
di utenza (ad esempio l'asse D1 del FSE, l'art. 6 della legge n.
53/2000, la legge n. 236/1993), nonche' con altre analisi e indagini
realizzate a livello nazionale ed europeo (Excelsior, Eurostat-Cvts).
nella seconda fase il sistema di rilevazione, piu' approfondito
e ottenuto attraverso il monitoraggio telematico compilato per
singolo progetto direttamente dai soggetti attuatori, e' invece
organizzato con il contributo metodologico, operativo e finanziario
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e attuato
attraverso l'assistenza tecnica dei Fondi ai soggetti attuatori.
In questa sede si provvede alla definizione delle principali
caratteristiche del sistema di monitoraggio previsto per la prima
fase, rinviando a una progettazione specifica la definizione delle
caratteristiche, modalita' e tempi previsti per il sistema di
monitoraggio telematico.
Unita' di rilevazione e sistema indicatori - Prima fase.
7. L'attivita' di monitoraggio prevista nella prima fase prevede
l'organizzazione presso i singoli fondi di un sistema per la raccolta
di un set minimo di informazioni e la loro elaborazione a livello
aggregato. Si tenga presente che a tale scopo il sistema di
monitoraggio dovra' essere costruito all'interno di ciascun Fondo
assumendo il progetto come unita' minima di rilevazione, in quanto
componente singola del Piano formativo, nonche' prevedere la
compilazione di una breve scheda per ciascuna impresa e lavoratore
coinvolto. Tuttavia nella prima fase l'alimentazione da parte dei
singoli Fondi del sistema centrale di monitoraggio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avverra' mediante la
trasmissione delle sole variabili aggregate cosi' come di seguito
richieste.
8. L'insieme delle variabili richieste (puntualmente specificate
nelle tavole seguenti consentono la costruzione di un sistema
articolato secondo tre tipologie di indicatori: fisici, finanziari e
procedurali:
gli indicatori fisici consentono di monitorare l'output delle
attivita' finanziate dai Fondi attraverso la rilevazione delle
variabili relative: a) ai piani formativi e ai progetti finanziati;
b) alle imprese che hanno avuto accesso ai Fondi; c) ai lavoratori
coinvolti nella formazione;
gli indicatori finanziari consentono di monitorare i flussi di
risorse finanziarie che interessano ciascun Fondo registrando: a) le
risorse trasferite, ossia la dotazione di risorse finanziarie di
ciascun Fondo erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dall'INPS; b) le risorse spese da ciascun Fondo (a livello
nazionale e regionale/territoriale), distinte tra le risorse erogate
ai soggetti attuatori per l'attuazione dei Piani e quelle spese dai
Fondi per la realizzazione delle attivita' propedeutiche e di
gestione; c) le risorse rendicontate, ovvero l'ammontare delle
risorse presentate dai Fondi nelle relazioni rendicontuali per le tre
tipologie di spesa (gestione, propedeutiche e realizzazione);
gli indicatori procedurali tendono a monitorare l'avanzamento
della spesa nelle varie fasi che caratterizzano il processo di
attuazione registrando i tempi di attuazione e calcolando gli
eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.
Tabelle
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato