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Gazzetta Ufficiale N. 54 del 5 Marzo 2004

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 febbraio 2004
Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 534 del 5 novembre 2003, riguardante la «Regolamentazione della materia relativa alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola occupata (DMAG Unico) con sistemi automatizzati».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1988,
n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di
regolamento in materia previdenziale;
Vista la delibera n. 534 adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del
5 novembre 2002;
Vista la deliberazione del 16 gennaio 2004 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta
delibera;

Decreta:

E' approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri citata in premessa, la delibera n. 534 adottata, ai sensi
dell'art. 10 della citata legge n. 48 del 1988, dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in
data 5 novembre 2002 avente ad oggetto «Regolamentazione della
materia relativa alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali
della manodopera agricola occupata (DMAG Unico) con sistemi
automatizzati».
La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto, con il relativo allegato, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004
Il Ministro: Maroni

Allegato

DELIBERAZIONE n. 534

Oggetto: Regolamentazione della materia relativa alla presentazione
delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera agricola
occupata (DMAG Unico) con sistemi automatizzati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 5 novembre 2002)

Visto l'art. 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, che prevede
l'obbligo di presentazione di denunce trimestrali della manodopera
occupata per i datori di lavoro agricolo;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, che disciplina i termini di presentazione delle suddette
dichiarazioni fissandoli al venticinquesimo giorno successivo al
trimestre cui la denuncia si riferisce;
Visto l'art. 9-sexies, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, con il
quale, per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'art.
19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio
1995, l'I.N.P.S. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo all'ex SCAU;
Vista la deliberazione dell'Istituto nazionale previdenza sociale
n. 156 del 20 novembre 1987, approvata con decreto ministeriale
4 dicembre 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290/1987
sulla presentazione delle denunce contributive tramite internet
ovvero supporto magnetico;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, che consente la
delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento
relative alle denunce delle retribuzioni previdenziali ed
assistenziali, adottate con delibere dei consigli di amministrazione
da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e
della prevideaza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri;
Accertata la necessita', per i datori di lavoro agricolo che si
avvalgono della presentazione delle denunce trimestrali DMAG a mezzo
internet o mediante supporto magnetico, di differire il termine per
la presentazione della denuncia trimestrale dei lavoratori occupati
al giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre cui si
riferisce;
Su proposta del direttore generale f.f.

Delibera:

Il termine fissato al giorno 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e
25 gennaio per la presentazione della denuncia trimestrale dei
lavoratori agricoli, occupati, da parte dei datori di lavoro, dei
consulenti del lavoro e delle associazioni di categoria che si
avvalgono della presentazione della denuncia trimestrale a meno
internet o supporto magnetico, e' differito rispettivamente al
25 maggio, 25 agosto, 25 novembre e 25 febbraio.
La presente deliberazione ha effetto dal mese successivo a quello
di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta
Ufficiale.

Il presidente: Giannuzzi

Il segretario: Ciarolla


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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