IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che
dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in
favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n.
54, il quale stabilisce che il suddetto contributo e' aumentato, a
decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicita' e nella
stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle
variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54,
il quale stabilisce un contributo fisso a favore del Fondo di
previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica;
Vista la lettera del 16 settembre 2003, prot. 27/9462/CL,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale
delle entrate contributive - Area lavoratori dipendenti - Obbligo
assicurativo - Fondi speciali, con la quale e' stata comunicata la
percentuale di aumento delle pensioni;
Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal
Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 2,9%
per l'anno 2002, a valere sul capitolo 2000 dello Stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - centro di
responsabilita' «politiche sociali e previdenziali»;
Verificata la necessita' di indicare nel presente atto sia
l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54,
sia l'ammontare del contributo fisso, di cui all'art. 11 del medesimo
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;
Decreta:
1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2002, in Euro 1.032.914,00.
2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2,
della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal
1° gennaio 2002, da Euro 6.098.776,21 a Euro 6.275.640,72.
Roma, 5 febbraio 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato