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Gazzetta Ufficiale N. 61 del 13 Marzo 2004

 

LEGGE 26 febbraio 2004, n.64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e
protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2257):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 maggio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 1° ottobre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4351):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
22 ottobre 2003 e il 28 gennaio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 2004.

Allegato

Accordo (In corso di caricamento)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Federale di Nigeria (qui di seguito definite "le Parti Contraenti")
desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la
cooperazione economica fra i due paesi, ed in particolar modo per gli
investimenti effettuati da cittadini di una Parte Contraente nel
territorio dell'altra Parte Contraente e
riconoscendo che offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a
tali investimenti si contribuira' a stimolare iniziative
imprenditoriali atte a favorire la prosperita' delle due Parti
Contraenti,
concordano con il presente Accordo quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene
investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da
una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio
dell'altra, in conformita' con le leggi e i regolamenti di
quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto precede, il
termine "investimento" comprende:
(a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprieta',
quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale
sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere
investiti;
(b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale,
quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito
negoziabili, nonche' titoli pubblici e di Stato in generale;
(c) crediti per somme di denaro, nonche' redditi reinvestiti, come
definiti al successivo paragrafo 5;
(d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs
industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e
industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento;
(e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o
contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in
conformita' con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita'
economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione
e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o
giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o
intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte
Contraente.
3. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente,
si intende una persona fisica avente la nazionalita' della Parte
Contraente.
4. Per "societa'", riferito all'una o all'altra Parte Contraente,
si intendono enti, ditte, associazioni ed altre persone giuridiche
pubbliche o private costituite in societa' o istituite ai sensi della
legislazione in vigore in qualunque parte del territorio di ciascuna
Parte Contraente.
5. Per "profitti" si intendono i redditi derivanti da
investimenti, compresi, in particolare, utili, dividendi, interessi,
utili da capitale, royalties, gestione e servizi tecnici ed altre
spettanze,
6. Per "territorio", oltre alle zone racchiuse entro i confini
terrestri, si intendono anche le aree marittime adiacenti alla costa
dello Stato in questione, nonche' le zone marine e sottomarine, nella
misura in cui lo Stato esercita diritti sovrani o giurisdizione in
dette aree, in conformita' con il diritto internazionale.
Articolo 2
Promozione e protezione degli investimenti
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori
dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio ed
ammettera' tali investimenti, in conformita' con la propria
legislazione.
2. Per svolgere studi di fattibilita', istituire, sviluppare,
amministrare o effettuare consulenze sulle operazioni relative ad un
investimento, ai cittadini delle due Parti ed ai loro familiari sara'
consentito entrare e risiedere nel territorio dell'altra Parte, in
conformita' con le leggi ed i regolamenti di quella Parte.
3. Ciascuna Parte Contraente garantira' in ogni momento un
trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da
investitori dell'altra Parte Contraente e che la gestione, il
mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la
trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti
effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte
Contraente, nonche' le societa' in cui sono stati effettuati tali
investimenti non siano in alcun modo oggetto di provvedimenti
ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' per divulgare tutte le
leggi, i regolamenti, le prassi e le procedure amministrative
relative agli investimenti.
Articolo 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita
1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito dei proprio territorio,
offrira' agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra
Parte Contraente ed ai redditi da essi derivanti un trattamento non
meno favorevole di quello concesso agli investimenti, e relativi
redditi, dei propri investitori o di investitori di Paesi Terzi.
2. Il trattamento riservato ad ogni tipo di attivita' relativa
agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non
sara' meno favorevole di quello concesso ad attivita' analoghe
relative ad investimenti effettuati dai propri investitori o da
investitori di Paesi Terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si
applicheranno in particolare ai trasferimenti di capitale, utili e
redditi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Accordo non si
applicheranno ai vantaggi o ai privilegi che una Parte Contraente
concede o potra' concedere in futuro a Stati Terzi in virtu' della
propria appartenenza ad unioni doganali o economiche, associazioni di
mercato comune, aree di libero scambio, accordi regionali o
subregionali, ne' si applicheranno ai vantaggi che ciascuna Parte
Contraente concede agli investitori di una Parte Terza in virtu' di
un accordo sulla doppia imposizione o di altri accordi stipulati su
base di reciprocita' in materia fiscale.
Articolo 4
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano
perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte
Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stato
di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri avvenimenti
analoghi, la Parte Contraente in cui e' stato effettuato
l'investimento offrira' agli investitori dell'altra Parte Contraente
un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di quello
riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come
risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.
Articolo 5
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto
di provvedimenti che potrebbero limitare permanentemente o
temporaneamente i relativi diritti di proprieta', possesso, controllo
o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla
legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o
Tribunali che ne abbiano giurisdizione.
2. Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente non
saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati,
requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi effetti analoghi nel
territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi di ordine
pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed effettivo
risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi
dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in
conformita' con le disposizioni e le procedure previste dalla legge.
3. Il risarcimento sara' adeguato ed equivalente al valore di
mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui e'
stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o
espropriare e sara' calcolato in base a parametri di valutazione
riconosciuti al livello internazionale. Qualora vi siano difficolta'
nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' calcolato
sulla base di un'equa stima degli elementi distintivi e costitutivi
dell'istituzione, nonche' delle sue attivita', componenti e
risultati. Il risarcimento comprendera' gli interessi, calcolati al
tasso di interesse commerciale applicabile sulla base del LIBOR
semestrale, maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla
data di pagamento. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo
lira l'investitore e la Parte Contraente che ne ha responsabilita',
l'importo del risarcimento sara' calcolato in base alla procedura di'
composizione delle controversie prevista all'Articolo 8 del presente
Accordo. Una volta stabilito il risarcimento, esso sara' corrisposto
prontamente e sara' rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in
valuta convertibile.
4. Qualora i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente
Articolo non siano dichiarati applicabili nel tempo prestabilito o
quando detti provvedimenti sono stati riconosciuti dalle Autorita'
competenti come non piu' giustificabili con i motivi di ordine
pubblico o interessi nazionali, l'investitore interessato, su sua
richiesta e fermo restando il risarcimento dovute, potra' chiedere il
recupero dei beni o i suoi diritti di proprieta'.
Nel caso in cui gli investitori abbiano gia' ricevuto un
risarcimento, alla Parte Contraente interessata dovra' essere
corrisposto l'effettivo valore di mercato dei beni restituiti,
determinato alla data della restituzione.
Qualora, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati
utilizzati a tal fine, in tutto o in parte, ii proprietario o i suoi
incaricati sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di
mercato.
Articolo 6
Trasferimenti di capitali, utili e redditi
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che, dopo che gli
investitori hanno assolto tutti gli obblighi fiscali, essi possano
trasferire all'estero quanto segue, senza indebito ritardo e in una
valuta convertibile e al tasso di cambio applicabile prevalente alla
data dei trasferimento:
(a) i capitali ed i capitali aggiuntivi utilizzati per mantenere e
incrementare gli investimenti;
(b) profitti netti, dividendi, royalties, pagamenti corrisposti
per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
(c) i redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale
o parziale di un investimento;
(d) fondi per restituire i crediti relativi agli investimenti e
relativi interessi;
(e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra
Parte Contraente per attivita' e servizi subordinati prestati in
relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio nella
misura e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale
e dai regolamenti vigenti;
(f) versamenti derivanti dalle disposizioni degli Articoli 4 e 5
del presente Accordo.
2. Ferme restando le disposizioni dei paragrafo 1 dei presente
Articolo, le due Parti potranno mantenere le leggi e i regolamenti:
(a) che prescrivono le procedure da servire per quanto riguarda i
trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali
procedure siano completate senza indebito ritardo dalla Parte.
interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enunciati nel
paragrafo 1 del presente Articolo;
(b) che richiedono relazioni sui trasferimenti valutari.
Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo i dell'Articolo si
considereranno adempiuti quando l'investitore avra' espletato le
procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui
territorio e' stato effettuato l'investimento.
Articolo 7
Surroga
Nel caso in cui una parte Contraente o un suo ente abbia fornito
una garanzia assicurativa rispetto ai .rischi non commerciali per gli
investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio
dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti sulla
base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la
cessione dei diritti dell'investitore assicurato al garante della
Parte Contraente e la sua surroga non eccedera' i diritti originari.
Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati alla
Parte Contraente o al suo ente in virtu' di tale surroga, si
applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6.
Articolo 8
Composizione delle controversie in materia di investimenti
fra investitori e Parte Contraente
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte
Contraente e gli investitori dell'altra, ivi comprese quelle relative
al risarcimento per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o
misure analoghe e le controversie relative all'ammontare dei relativi
pagamenti saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora una controversia non possa essere composta in via
amichevole entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta,
l'investitore in questione puo', a sua scelta, sottoporre la
controversia:
(a) Alla Corte della Parte Contraente, di tutte le istanze, che
abbia la giurisdizione territoriale;
(b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformita' con le Norme in
materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). L'arbitrato
dell'UNCITRAL si svolgera' in conformita' con i Criteri
sull'Arbitrato - della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto
Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla
Risoluzione 31198 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite;
(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle
Controversie in materia di Investimenti" per l'applicazione delle
procedure di arbitrato, previste dalla Convenzione di Washington del
18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie in materia di
investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati".
3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso
i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad una procedura
arbitrale o a procedimenti giudiziari eventualmente intentati fino a
quando tali procedimenti non saranno conclusi, e una delle Parti
Contraenti non si sia conformata alla decisione dei Tribunale
Arbitrale .o alla sentenza della Corte entro i termini previsti dalla
decisione o dalla sentenza.
4. Una persona giuridica che e' un investitore di una Parte
Contraente e che, prima che insorga la controversia, possieda quote
azionarie di maggioranza controllate da cittadini dell'altra Parte
Contraente, sara' trattata come un investitore dell'altra Parte
Contraente, come previsto all'Articolo 25(2)(b) della Convenzione di
Washington dei 18 marzo 1965.
5. La Parte Contraente che e' parte alla controversia non
sollevera' quale obiezione, in qualunque fase del procedimento o
dell'esecuzione di un lodo, il fatto che un investitore che e'
l'altra parte alla controversia abbia ricevuto, in conformita' ad un
contratto di assicurazioni, un'indennita' per alcuni o tutti i danni
o le perdite subite.
Articolo 9
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti
Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del
presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via
amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia fra le Parti Contraenti non possa
essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti
Contraenti ne informa l'altra per iscritto, la controversia, su
richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' sottoposta ad un
Tribunale Arbitrale ad hoc, come previsto nel pi esente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito secondo le seguenti
modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di
arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del
Tribunale Arbitrale. I due membri designeranno poi un cittadino di
uno Stato Terzo che fungera' da Presidente. Il Presidente sara'
eletto entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini di
cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti, in
assenza di altre intese, potranno chiedere al Presidente della Corte
Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi.
Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia
cittadino di una delle due Parti' Contraenti o, per altro motivo, non
possa espletare l'incarico, la richiesta dovra' essere rivolta al
Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte
sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo,
anch'egli non possa espletare l'incarico, sara' invitato a procedere
alle nomine il membro piu' anziano della Corte Internazionale di
Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza e le sue
decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti
sosterranno entrambe le spese relative al proprio arbitro e quelle di
propria competenza relative alle udienze. Le spese per il Presidente
e tutte le altre spese saranno divise equamente fra le Parti
Contraenti.
6. Il Tribunale Arbitrale stesso determinera' le proprie
procedure.
Articolo 10
Applicazione di altre disposizioni
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo
sia da altri Accordi Internazionali di cui sono firmatarie entrambe
le Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto
internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si
applicheranno le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in base a leggi, regolamenti, disposizioni o
contratti specifici, una delle Parti Contraenti abbia adottato nei
confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente un
trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo,
ad essi sara' accordato il trattamento piu' favorevole.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti
Contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento
delle procedure legali richieste nei rispettivi Paesi.
Articolo 12
Emendamenti o revisione
Le disposizioni dei presente Accordo possono essere emendate con
uno Scambio di Note fra le Parti Contraenti.
Tali emendamenti entreranno in vigore quando le Parti Contraenti
si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure
costituzionali richieste per l'entrata in vigore.
Articolo 13
Durata e cessazione
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire
dalla data di entrata in vigore e sara' tacitamente rinnovato per
ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo
denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data
di scadenza.
2. In caso di investimenti effettuati prima dalla data di scadenza
dei presente. Accordo, come previsto nel presente Articolo, le
disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in vigore per
ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma ii 27 settembre 2000 in due originali in lingua
inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(F.to: Rino SERRI) (F.to: Steven AKIGA)
Sottosegretario agli Affari Esteri On. Ministro dell'Industria

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI NIGERIA


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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