IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale
stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse
a totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi
dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui
e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e
sulle competizioni sportive organizzate dal CONI ed emana regolamenti
a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione
di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma
2, quinto periodo, dispone che fino alla data di entrata in vigore
dei decreti previsti nel medesimo comma 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI;
Visto l'art. 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale
2 agosto 1999, n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline
sportive riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento
stesso e' emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo
ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha
istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;
Visto il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della
direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale
il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001
l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizione
automobilistiche e di motociclismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di
giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del
26 febbraio, 14 marzo e 26 marzo 2002, con i quali e' stata disposta,
in via d'urgenza, la proroga provvisoria dell'accettazione delle
scommesse sugli esiti dei primi tre gran premi del campionato del
mondo di Formula 1;
Visti i provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato in data 4 aprile 2002 e 21 gennaio
2003, con i quali e' stata consentita, rispettivamente per gli anni
2002 e 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui
risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario
rilievo nazionale ed internazionale;
Visto l'art. 39, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, secondo il quale con uno o piu' decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze sono disciplinate le nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo i principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di
tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non
inferiore al 40 per cento delle somme raccolte;
Considerato il favorevole andamento per l'anno 2003 della raccolta
delle scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse
dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal CONI;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di non interrompere la raccolta
delle giocate relative alle scommesse in parola attivata con i
provvedimenti sopra elencati;
Decreta:
Art. 1.
E' consentita, per l'anno 2004, fino alla definitiva attuazione
delle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto-legge n. 269
citato nelle premesse, l'accettazione delle scommesse a quota fissa
sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte dei
concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto
ministeriale n. 174 del 1998, nonche' da parte di ulteriori
concessionari che possono essere individuati dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:
a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed
internazionale;
b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed
internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2003
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
7 Economia e finanze, foglio n. 52
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato