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Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2004

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2004
Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la
televisione digitale terrestre. (Deliberazione n. 39/04/CONS).

L'AUTORITA'

Nella riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive»;
Vista la delibera n. 278/99/CONS recante «Procedura per lo
svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e
indagini conoscitive»;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001,
recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale»;
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio
2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come
Codice);
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni
al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con
delibera n. 217/01/CONS»;
Considerato che l'art. 29 dell'allegato A alla delibera n.
435/01/CONS prevede l'adozione da parte dell'Autorita' di
provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il
31 marzo 2004;
Considerato che la direttiva quadro lascia impregiudicate le misure
adottate a livello nazionale per promuovere la diversita' culturale e
linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione;
Considerato che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e
b) dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS riguardano
specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela
dei fornitori di contenuti di particolare valore;
Considerato che, per quanto riguarda l'attuazione delle altre
previsioni dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, risulta
opportuno valutare l'esito delle analisi previste dagli articoli 18 e
19 del Codice;
Ritenuto pertanto necessario effettuare una consultazione riguardo
ai contenuti di un primo provvedimento che, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), preveda norme a
garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di
contenuto di «particolare valore» per il sistema televisivo nazionale
e locale;
Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del
dipartimento regolamentazione;
Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

1. E' indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione
del provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso di fornitori
di contenuti di «particolare valore» alle reti di televisione
digitale terrestre.
2. Le modalita' di consultazione ed un documento che illustra i
contenuti di una bozza di provvedimento sono riportati
rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui
costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica
dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.

Napoli, 25 febbraio 2004
Il presidente: Cheli

ALLEGATO A
Modalita' di consultazione
L'AUTORITA'
INVITA

Le parti interessate a far pervenire all'Autorita' le proprie
osservazioni, elementi di informazioni, e documentazione relativa
alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare
riferimento agli orientamenti indicati nei riquadri 1-6.
Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica
concernente il provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso
dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti di
televisione digitale terrestre", nonche' l'indicazione della
denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate,
opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni
dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o
raccomandata a mano al seguente indirizzo:

Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e
multimedialita
Att.ne ing. Federico Flaviano
Via delle Muratte 25
00187 ROMA

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine,
a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621
E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente
indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la
denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra
riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non
a sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalita'
suesposte.
Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere,
in maniera puntuale e sintetica, le osservazioni della parte
interessata sui punti descritti in dettaglio nell'Allegato B,
preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto e della
numerazione delle questioni indicata.
Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza
presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine
tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le
proprie osservazioni sulla base del documento scritto inviato in
precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.
L'audizione si terra' entro il termine tassativo di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale.
Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla
consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo
rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa.
I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita,
la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di
accesso, approvato con delibera n. 335/03/CONS contenente
l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre
all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza
che giustificano la richiesta stessa.
In considerazione dell'opportunita' di pubblicare i documenti
forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresi' allegare alla
documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione"
per le parti non sottratte all'accesso.
Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del
grado di accessibilita' indicato, sul sito web dell'Autorita'
all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B
Contenuti della proposta di provvedimento

NORME A GARANZIA DELL'ACCESSO DEI FORNITORI DI CONTENUTI DI
PARTICOLARE VALORE ALLE RETI PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

1. Quadro normativo
L'Autorita', ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 dell'allegato A
alla delibera 435/01/CONS (Regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale), ha previsto di adottare, al termine
del periodo utile per chiedere autorizzazioni alla sperimentazione
della televisione digitale terrestre, provvedimenti a tutela del
pluralismo e della concorrenza per la televisione digitale terrestre
ad integrazione del regolamento stesso.
L'art. 29 recita: "L'Autorita', ai fini di garantire la tutela del
pluralismo, dell'obietiivita', della completezza e dell'imparzialita'
dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si
realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti
e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004
che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla
sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01.
a) norme a garanzia dell 'accesso di fornitori di contenuti, non
riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i
quali rappresentano un particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualita' della
programmazione e del pluralismo informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualita' della
programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura
comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni
monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge;
b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a
soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di
contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di
contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parita'
di trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione
contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini
del rispetto del norme del presente regolamento;
d) norme in materia di limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai
programmi criptati;
e) le modalita' per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di
accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso
l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettivita',
proporzionalita' e non discriminazione, sentita l'Autorita garante
per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per
l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il
rilascio delle ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche
tenendo conto della scarsita' delle risorse e della necessita' di
promuovere l'innovazione."
Il provvedimento, i cui contenuti sono oggetto della presente
consultazione, riguarda le disposizioni del comma 1, lettere a) e b),
dell'art. 29. Queste disposizioni attengono al profilo del pluralismo
informativo e alla tutela dei fornitori di contenuti di "particolare
valore" e possono, quindi, essere adottate indipendentemente
dall'espletamento della procedura di definizione ed analisi dei
mercati prevista dagli artt. 18 e 19 del Codice. I destinatari del
provvedimento oggetto della consultazione sono tutti gli operators di
rete. In ragione della necessita' di garantire e di ampliare il grado
del pluralismo informativo e culturale del sistema televisivo, con
particolare riferimento alla televisione digitale terrestre, per
tutti gli operatori di rete, relativamente alla quota di capacita'
che la legge ed il regolamento 435/01/CONS riserva ai fornitori di
contenuti indipendenti, viene previsto un obbligo di "must offer"
secondo i criteri individuati dall'Autorita'. Per quanto riguarda i
rimanenti punti di cui all'art. 29, comma 1, che non appaiono avere
rilevanza immediata sugli impegni di cui all'art. 35 del medesimo
regolamento (relativi alla possibilita' di convertire le abilitazioni
televisive), si ritiene opportuno valutare le misure necessarie
all'esito della procedura di analisi dei mercati rilevanti di cui al
Codice delle Comunicazioni elettroniche. Con l'entrata in vigore del
cosiddetto "nuovo pacchetto" di direttive per le comunicazioni
elettroniche il quadro regolamentare di riferimento e' infatti
parzialmente mutato in quanto l'imposizione, modifica o revoca di
obblighi ex-ante a carico di operatori di rete di comunicazioni
elettroniche puo' avvenire solo con riguardo ad "imprese che
dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento
delle procedure di analisi dei mercati rilevanti". Tuttavia tale
quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti
mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le
misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversita'
culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di
informazione. In conformita' con tale impostazione l'art. 2, comma 3,
del Codice delle Comunicazioni elettroniche, dispone infatti che
"rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme
speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi".
2. Contenuti della bozza di provvedimento
2.1 Oggetto del provvedimento
L'art. 29 dispone che l'Autorita', al fine di garantire la tutela del
pluralismo, dell'obiettivita', delta completezza e dell'imparzialita'
dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendende
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, adotta un
provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce:
a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non
riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i
quali rappresentano un particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualita' della
programmazione e del pluralismo informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualita' della
programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura
comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni
monotematiche a carattere sociale e della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge;
b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a
soddisfare tutte le, ragionevoli richieste da parte dei fornitori di
contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di
contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parita'
di trattamento;
Obiettivo principale del provvedimento a quindi disciplinare le
condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di
cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della delibera n. 435/01/CONS
abbiano accesso alla capacita' trasmissiva degli operatori di rete.
1 L'Autorita esprime l'orientamento di disciplinare con il presente
provvedimento l'individuazione di condizioni minime atte a garantire
che i fornitori di contenuti di "particolare valore", secondo i
criteri individuati nel provvedimento stesso, abbiano possibilita' di
accesso alle reti.
2.2 Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema
televisivo nazionale
Per quanto riguarda il sistema televisivo nazionale, fermo restando
il titolo preferenziale previsto dall'art. 31, comma 1, del
regolamento, le emittenti indipendenti di "particolare valore"
potrebbero essere alternativamente individuate in riferimento ad
almeno uno dei seguenti criteri:
a) l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione
attraverso canali tematici rivolti ad un pubblico di eta' scolare o
prescolare ovvero in generale palinsesti relativi a programmi
formativi;
b) il rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali
tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e
delle notizie, del contesto sociale-economico, culturale e politico
nazionale ed internazionale;
c) l'offerta di palinsesti tematici e di servizi interattivi dedicati
al miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica
amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di
interesse generale e di pubblica utilita';
d) la promozione dell'identita' culturale nazionale ed europea, per i
canali che non rientrano nella definizione di canale tematico,
attraverso palinsesti che garantiscano una quota di riserva a favore
delle opere europee e di produttori indipendenti maggiore rispetto a
quella minima prevista dalla legge n. 122/98. Tale maggiorazione si
stima ragionevole nell'ordine del 25% per le opere europee (per un
totale quindi pari al 75%) e del 10% per i produttori indipendenti
(per un totale pari al 20%).
Indipendentemente dai requisiti di cui sopra, un ulteriore criterio
selettivo potrebbe essere individuato nell'adozione di modalita'
tecniche che rendano fruibile la programmazione alle persone
portatrici di handicap sensoriali, anche attraverso il sistema di
comunicazione LIS ("lingua italiana dei segni") ovvero attraverso la
disponibilita' di sottotitolatura per oltre il 50% della
programmazione ovvero per il tramite di un canale sonoro digitale
ausiliario a favore dei non vedenti.
2 L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare (fermo restando
quanto previsto dall'art. 36 del regolamento) come fornitori di
contenuto di particolare valore per il sistema televisivo nazionale,
i canali indipendenti a natura tematica dedicati ad una
programmazione rivolta ai minori in eta' scolare o pre-scolare ovvero
a programmi formativi in generale ovvero i canali tematici dedicati
all'informazione e l'approfondimento e l'offerta di programmi e
applicativi interattivi relativi al rapporto fra il cittadino e
fornitori di servizi pubblici. Per i canali che non rientrano nella
definizione di canale tematico si propone, in relazione alla
promozione dell'identita' culturale nazionale ed europea, di
considerare di "particolare valore" i canali che dedichino almeno il
75% del tempo mensile di trasmissione alle opere europee ed almeno il
20% del tempo di diffusione alle opere europee di produttori
indipendenti.
L'Autorita' esprime l'orientamento che, in ogni caso, particolare
valore dovra essere attribuito alla programmazione che e' fruibile da
persone portatrici di handicap sensoriali.
2.3 Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema
televisivo locale
Per quanto riguarda il sistema televisivo locale, nel rispetto degli
assetti istituzionali correnti, l'Autorita' esprime l'orientamento
che, rimanendo fermo il titolo preferenziale previsto dall'art. 36,
comma 1, del regolamento, l'emanando provvedimento dovrebbe solo
indicare dei criteri "cornice" a partire dai quali, a livello
territoriale, potra' essere progressivamente sviluppata una
regolamentazione piu' dettagliata. Tali criteri potrebbero essere
individuati nell'attribuzione a livello locale di un particolare
valore alle emittenti:
a) di natura "comunitaria" ovverosia che si impegnano a non
trasmettere piu' del 5% di pubblicita' per ogni ora di diffusione e a
trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50%
dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21
come previsto dal regolamento 435/01/CONS;
b) tematiche dedicate a programmi formativi, con particolare
riferimento alla localizzazione territoriale dell'attivita' formativa
legata allo sviluppo locale dei servizi, dell'industria e
dell'artigianato;
c) tematiche dedicate all'informazione locale e all'approfondimento
della realta' socio-economica e politica a livello territoriale,
compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e
dialettali;
d) l'offerta di programmi e servizi interattivi dedicati al rapporto
dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di
servizi locali di interesse generale e di pubblica utilita';
e) programmi dedicati alle minoranze linguistiche, con espresso
obbligo di riserva di capacita' per quanto concerne le minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
3 L'Autorita' esprime l'orientamento, fermo restando il titolo
preferenziale previsto dall'art. 36 del regolamento, di prevedere
nell'emanando provvedimento, per quanto concerne l'emittenza locale,
dei criteri generali che potranno essere oggetto di specifica e piu'
dettagliata regolamentazione a livello locale ed in particolare di
individuare fornitori di contenuto di particolare valore per il
sistema televisivo locale in relazione alla natura comunitaria delle
emittenti ovvero i canali tematici dedicati a programmi formativi
ovvero quelli dedicati all'informazione locale e all'approfondimento,
ivi compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali
e dialettali o l'offerta di programmi e servizi di pubblica utilita'
con spiccata specificita' locale ovvero di canali dedicati alle
minoranze linguistiche.
2.4 Obblighi degli operalori di rele
L'art. 29 del regolamento prevede, nella definizione di regole a
garanzia dell'accesso per i fornitori di contenuti di particolare
valore, due possibili scenari legati alla disponibilita' o meno di
risorse sufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di
accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti di particolare
valore. Il provvedimento dovrebbe individuare le regole di accesso
per i due scenari:
1) Nel primo scenario, ovverosia nel caso in cui le richieste di
accesso non superino la capacita' disponibile, l'accesso dei
fornitori di contenuti di "particolare valore" potrebbe essere
garantito tramite:
a) una corretta informazione da parte degli operatori di rete circa
la disponibilita', le condizioni tecniche ed economiche di offerta
relative alle risorse trasmissive da cedere a terzi;
b) l'offerta di capacita' trasmissiva a condizioni di parita' di
trattamento. A tale fine appare necessaria una maggiore
caratterizzazione di quanto gia' previsto dagli art. 25 e 27 del
regolamento 435/01/CONS in materia di separazione contabile e
societaria per gli operatori di rete, con l'emanazione di opportune
linee guida in materia di ripartizione dei costi diretti ed indiretti
legati all'utilizzo della rete.
2) Per i casi di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), del regolamento,
ovvero in presenza di risorse insufficienti a garantire a tutti i
fornitori di contenuti che ne facciano richiesta accesso alla
capacita' trasmissiva, sarebbe opportuno prevedere (oltre a quanto
previsto al punto 1):
a) a favore dei fornitori di contenuti di particolare valore, una
percentuale "di riserva", che si ritiene congrua nell'ordine del 20%,
da parte degli operatori di rete che ne hanno lo specifico obbligo
(di legge o regolamento), della capacita' disponibile da mettere a
disposizione a soggetti terzi;
b) meccanismi che garantiscano un accesso in via prioritaria ai
fornitori di contenuti individuati nel presente provvedimento.
Nell'ipotesi in cui la capacita' sia stata integralmente occupata
nella fase di sperimentazione, al momento della conversione
dell'abilitazione in licenza, l'operatore dovrebbe considerare
comunque prioritarie (nella misura della percentuale "di riserva") le
richieste pervenute dai fornitori di contenuti di particolare valore.
Nel caso in cui tale percentuale di riserva non sia comunque
sufficiente, deve essere prevista la possibilita' da parte degli
operatori di rete di stipulare accordi con piu' fornitori di
contenuto per la stessa porzione di capacita' trasmissiva. In tal
caso si puo' ipotizzare che questa sia condivisa dai vari fornitori
di contenuto, su base oraria e secondo criteri statici o dinamici. La
condivisione di tipo statico presuppone la suddivisione della
giornata televisiva in piu fasce orarie occupate stabilmente da
diversi fornitori di contenuti. La condivisione di tipo dinamico
presuppone una rotazione periodica degli orari assegnati tra i vari
fornitori di contenuti, in modo da garantire a questi ultimi pari
opportunita' nello sfruttamento di fasce di ascolto piu' adeguate al
proprio pubblico di riferimento.
4 L'Autorita' esprime l'orientamento che, ai fini di garantire
l'accesso ai fornitori di contenuti, risulta necessaria una corretta
e tempestiva informazione da parte degli operatori di rete circa la
disponibilita' di capacita' trasmissiva a terzi e che vengano
praticate condizioni di parita' di trattamento economico e tecnico
con opportuna ripartizione dei costi di accesso.
Nel caso di risorse insufficienti l'accesso potrebbe essere inoltre
garantito, da parte degli operatori di rete che hanno lo specifico
obbligo di offerta, tramite una riserva di una apposita percentuale
della capacita' trasmissiva a favore dei fornitori di contenuto di
particolare valore e tramite la possibilita' per piu' fornitori di
contenuti di occupare lo stesso "slot" trasmissivo in regime di
condivisione statica e dinamica. La riserva di capacita' che appare
ritenersi congrua e' pari al 20 % della capacita' disponibile a
terzi.
2.5 Risoluzione delle controversie
Le procedure di risoluzione delle controversie, nel caso di specie,
assumono una particolare rilevanza al fine di garantire l'efficacia
dell'impianto normativo a favore dei fornitori indipendenti; e'
opportuno pertanto rafforzare quanto gia' disposto dall'art. 28,
comma 1, della delibera n. 435/01/CONS in merito alla risoluzione
delle eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di
contenuti di particolare valore, che prevede l'applicazione
dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97. Appare adeguato
prevedere che la procedura per la risoluzione delle controversie sia
conforme a quanto previsto dalla delibera n. 148/01/CONS, ovvero sue
successive modificazioni ed integrazioni.
5 L'Autorita' esprime l'orientamento che la procedura per la
risoluzione delle controversie su istanza di una parte interessata
sia quella prevista nella delibera n. 148/01/CONS.
2.6 Disposizioni transitorie
Si ritiene opportuno, nell'emanando regolamento, precisare alcuni
aspetti relativi alla tempistica per l'avvio delle procedure di
rilascio delle licenze per operatore di rete ed in particolare the a
partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento oggetto
della presente consultazione, venga prevista la possibilita' di
convertire l'abilitazione alla sperimentazione in licenza (secondo le
modalita' di cui all'art. 35 del regolamento). Dovrebbero essere
inoltre specificate le modalita' di attuazione delle disposizioni
relative alla separazione societaria, di cui all'art. 27 del
Regolamento, da completarsi, per gli operatori di rete che sono anche
titolari di concessione nazionale, entro il termine previsto
dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (conversione delle
concessioni in licenze). L'Autorita' nel presente provvedimento
intenderebbe prevedere che il concessionario televisivo, all'atto
della domanda di conversione dell'abilitazione in licenza di
operatore di rete, dovrebbe in ogni caso presentare domanda di
autorizzazione a fornire contenuti (relativamente ai programmi
oggetto di concessione) e quindi attuare la separazione societaria
entro il termine di cui all'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS
(almeno sei mesi prima la scadenza della concessione). Le suddette
indicazioni dovrebbero avere effetto anche nei confronti della
concessionaria del servizio pubblico.
6 L'Autorita' esprime l'orientamento di far coincidere l'avvio delle
procedure di rilascio delle licenze per gli operatori di rete o di
conversione delle abilitazioni televisive a partire dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Per quanto riguarda la
separazione societaria, gli operatori di rete che siano anche
concessionari nazionali (anche se non trasmettono programmi diversi
da quelli oggetto della concessione), dovrebbero attuarla entro il
termine previsto dall'art. 36 della delibera n.435/01/CONS (ovverosia
sei mesi prima della scadenza della concessione). L'Autorita' esprime
l'orientamento che le suddette indicazioni si applichino anche nei
confronti della concessionaria del servizio pubblico.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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