IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri
del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle
finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
12 febbraio 2002, concernente l'approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche dei servizi da
utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
27 settembre 2002 e 5 marzo 2003, concernenti l'approvazione di
questionari per gli studi di settore;
Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, concernente i criteri per
l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, concernente i criteri per
l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di
classificazione delle attivita' economiche;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data
12 febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore SG90U - Pesca in acque marine e lagunari e
servizi connessi, codice attivita' 05.01.1; Pesca in acque dolci e
servizi connessi, codice attivita' 05.01.2;
b) Studio di settore SG91U - Attivita' degli agenti e broker
delle assicurazioni, codice attivita' 67.20.1; Attivita' dei periti e
liquidatori indipendenti delle assicurazioni, codice attivita'
67.20.2;
c) Studio di settore SG92U - Servizi forniti da revisori
contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi,
codice attivita' 74.12.C;
d) Studio di settore SG93U - Design e stiling relativo a tessili,
abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali
o per la casa, codice attivita' 74.87.5;
e) Studio di settore SG94U - Produzioni cinematografiche e di
video, codice attivita' 92.11.0; Distribuzioni cinematografiche e di
video, codice attivita' 92.12.0; Attivita' radiotelevisive, codice
attivita' 92.20.0.
2. Sono altresi' approvati, in base all'art. 62-bis del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore
relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore TG44U (che sostituisce gli studi di settore
SG44U ed SG65U) - Alberghi e motel, con ristorante, codice attivita'
55.10.A; Alberghi e motel, senza ristorante, codice attivita'
55.10.B; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence, codice attivita' 55.23.4;
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero,
codice attivita' 55.23.6;
b) Studio di settore TG61A (che sostituisce lo studio di settore
SG61A) - Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli,
codice attivita' 51.17.1; Intermediari del commercio di altri
prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 51.17.2;
c) Studio di settore TG61B (che sostituisce lo studio di settore
SG61B) - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e
ferramenta, codice attivita' 51.15.0;
d) Studio di settore TG61C (che sostituisce lo studio di settore
SG61C) - Intermediari del commercio di prodotti tessili,
abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce, codice
attivita' 51.16.0;
e) Studio di settore TG61D (che sostituisce lo studio di settore
SG61D) - Intermediari del commercio di prodotti di carta,
cancelleria, libri, codice attivita' 51.18.1; Intermediari del
commercio di prodotti di elettronica, codice attivita' 51.18.2;
Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici,
codice attivita' 51.18.3; Intermediari del commercio di attrezzature
sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a., codice attivita'
51.18.4; Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza
di alcuno, codice attivita' 51.19.0;
f) Studio di settore TG61E (che sostituisce lo studio di settore
SG61E) - Intermediari del commercio di macchine, impianti
industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per
ufficio, codice attivita' 51.14.0;
g) Studio di settore TG61F (che sostituisce lo studio di settore
SG61F) - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di
animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati, codice
attivita' 51.11.0;
h) Studio di settore TG61G (che sostituisce lo studio di settore
SG61G) - Intermediari del commercio di combustibili, minerali,
metalli e prodotti chimici per l'industria, codice attivita' 51.12.0;
i) Studio di settore TG61H (che sostituisce lo studio di settore
SG61H) - Intermediari del commercio di legname e materiali da
costruzione, codice attivita' 51.13.0.
3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o
dei compensi relativi agli studi di settore indicati nei commi 1 e 2
sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SG90U;
2, per lo studio di settore SG91U;
3, per lo studio di settore SG92U;
4, per lo studio di settore SG93U;
5, per lo studio di settore SG94U;
6, per lo studio di settore TG44U;
7, per lo studio di settore TG61A;
8, per lo studio di settore TG61B;
9, per lo studio di settore TG61C;
10, per lo studio di settore TG61D;
11, per lo studio di settore TG61E;
12, per lo studio di settore TG61F;
13, per lo studio di settore TG61G;
14, per lo studio di settore TG61H.
4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nei commi 1 e 2, nonche'
ai contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera
secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo
restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione
separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta 2003.
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta la annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro
5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
Art. 3.
Variabili delle imprese o delle attivita' professionali
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore SG90U, SG91U, SG92U, SG93U ed
SG94U, approvati con il presente decreto, e' effettuata sulla base
delle informazioni contenute nei questionari approvati con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre
2002, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui
all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore TG44U e TG61A/B/C/D/E/F/G/H,
approvati con il presente decreto, e' effettuata sulla base delle
informazioni contenute nei modelli SG44U, SG65U ed
SG61A/B/C/D/E/F/G/H, costituenti parte integrante delle dichiarazioni
Unico 2002, approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate
12 febbraio 2002 e sulla base delle informazioni contenute nei
questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate 5 marzo 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle
dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo,
ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, dello stesso testo
unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di
cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle
attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il
presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del direttore
generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernenti
l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere
dal 1° maggio 2004. E' facolta' del contribuente indicare a quale
attivita' esercitata debbano essere imputati i ricavi conseguiti nei
mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale
facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi,
i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti
applicando ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2004 la
percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o
compensi conseguiti a partire dal 1° maggio 2004.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli studi di
settore TG44U e TG61A/B/C/D/E/F/G/H.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2004
Il Ministro: Tremonti
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato