IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno, 29
luglio, 24 settembre e 27 ottobre 2003, con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto
2013;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e
scadenza 1° agosto 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003,
citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 22 aprile
2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno
30 dicembre 2003.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di
cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in
considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo
massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della
quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art.
3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al «prezzo di esclusione».
La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate
negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2003, in
quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione
determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del
presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 30 dicembre 2003.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di
cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
«Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2004.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2004 al 2013,
nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 29 luglio 2002, sara' scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico
ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004,
corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato