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Gazzetta Ufficiale N. 8 del 12 Gennaio 2004

 

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2003
Disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004.
(Deliberazione n. 157/2003).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 dicembre 2003;
Vista la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n.
1228/2003);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
Visto l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
17 dicembre 2003 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003);
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2003, n. 151/2003, come
modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre
2003, n. 155/2003;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 156/2003
(di seguito: deliberazione n. 156/2003);
Considerato che:
il regolamento n. 1228/2003 prevede:
a) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della
rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su
criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai
soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di
trasmissione;
b) all'art. 5, comma 2, che i gestori del sistema di
trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita'
totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della
trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche
della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' di
regolazione;
c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le
autorita' di regolamentazione garantiscano il rispetto del
regolamento medesimo e che se necessario per realizzare gli obiettivi
del regolamento cooperino tra loro e con la Commissione;
il decreto 17 dicembre 2003 stabilisce modalita' e condizioni per
l'importazione di energia elettrica per l'anno 2004;
anche nell'anno 2004 si manifestera' l'esigenza di utilizzare la
capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione anche ai fini
dell'esportazione e del transito di energia elettrica sul territorio
nazionale;
con la deliberazione n. 156/2003, l'Autorita' ha adottato uno
schema di accordo con la Commissione de regulation de l'energie (di
seguito: CRE) per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla
rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2004 (di
seguito: lo schema di accordo), prevedendo una allocazione congiunta,
da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa (di seguito: il Gestore della rete) e di Reseau du transport de
l'electricite', dell'intera capacita' di trasporto sulla frontiera
elettrica con la Francia e della capacita' di trasporto sulla
frontiera elettrica con la Svizzera assegnabile autonomamente dal
Gestore della rete;
la CRE ha approvato lo schema di accordo a condizione che nello
stesso siano introdotte alcune lievi modifiche;
l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla
rete di interconnessione con l'estero e' la modalita' piu' aderente
alle finalita' del mercato interno; e che la medesima modalita'
consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacita' di
trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la
razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette
procedure;
l'impiego del metodo pro-rata per l'assegnazione su base
annuale, secondo quanto previsto nel decreto 17 dicembre 2003,
richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle
procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano
essere scambiati i diritti attribuiti con il suddetto metodo;
l'assegnazione della capacita' di trasporto anche su base
settimanale e giornaliera garantisce ai soggetti assegnatari la
necessaria flessibilita' negli approvvigionamenti consentendo
altresi' il massimo sfruttamento della medesima capacita' di
trasporto;
nel corso dell'anno 2004 sara' operativo il mercato organizzato
dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
79/1999;
gli eventi verificatisi il 26 giugno e il 28 settembre 2003
richiedono, nell'anno 2004, da parte del Gestore della rete e dei
gestori delle reti di trasmissione dei sistemi elettrici confinanti,
l'adozione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei
livelli di adeguatezza e di sicurezza di funzionamento dei sistemi
elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
con nota in data 11 novembre 2003, prot. n. O-4791 (prot.
Autorita' n. 29448 del 13 novembre 2003) Regulatory authority for
energy, autorita' di regolazione per l'energia della Grecia, ha
comunicato all'Autorita' che la legge di riorganizzazione del settore
elettrico ellenico, approvata nel mese di giugno 2003, nella parte
relativa ai transiti sulle reti elettriche, trovera' applicazione non
prima della fine dell'anno 2004;
la promozione della concorrenza, favorendo secondo il decreto
17 dicembre 2003 la pluralita' degli assegnatari, trova un limite
nell'assenza, nelle procedure gestite dagli operatori di rete estera,
di quote massime di capacita' assegnabile;
Ritenuto che sia opportuno:
approvare l'accordo con la CRE nella versione risultante dalle
modifiche richieste dalla medesima;
adottare, ai sensi del decreto 17 dicembre 2003, disposizioni per
l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione,
nonche' adottare disposizioni per l'esportazione e per il transito di
energia elettrica sul territorio nazionale prevedendo:
a) un'assegnazione su base annuale mediante l'utilizzo del
metodo pro-rata;
b) un sistema per la cessione dei diritti di utilizzo delle
quote di capacita' di trasmissione assegnate su base annuale e degli
obblighi connessi con l'assegnazione;
c) un'assegnazione di breve termine (settimanale e giornaliera)
anche avvalendosi di mercati organizzati;
prevedere che, nelle more dell'adozione delle misure volte al
consolidamento e all'incremento dei livelli di sicurezza di
funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema
elettrico nazionale, il Gestore della rete definisca modalita' di
utilizzo della capacita' di trasporto assegnata che tengano conto
delle esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale e dei sistemi elettrici interconnessi;
limitare, per l'anno 2004, i transiti per o dalla Grecia alle
sole assegnazioni di capacita' di trasporto di breve termine;
ai fini di garantire una effettiva pluralita' dei soggetti
assegnatari, escludere l'accesso alla capacita' assegnabile
dall'Italia ai soggetti che abbiano ottenuto, in esito alle procedure
gestite autonomamente dagli operatori di rete estera, una quota della
capacita' assegnabile da detti operatori superiore a quella massima
ottenibile dal singolo cliente idoneo su tutte le frontiere
elettriche e assegnabile dall'Italia;
Delibera:
Di approvare l'accordo di cui al documento «Agreement between
Autorita' per l'energia elettrica e il gas and Commission de
regulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid
interconnecting Italy with France for the year 2004», allegato al
presente provvedimento (allegato A) di cui forma parte integrante e
sostanziale;
Di approvare le disposizioni per l'assegnazione della capacita' di
trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di
energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per
l'anno 2004, come definite nell'allegato B al presente provvedimento,
di cui forma parte integrante e sostanziale;
Di inviare per informazione copia dell'allegato B a Commission de
regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris,
Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32,
Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a,
1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije,
Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority
for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece);
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita' produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro
delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i
trasporti ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a.;
Di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'allegato
A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 18 dicembre 2003
Il presidente: Ortis

Allegato A

AGREEMENT BETWEEN
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
and
COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
on
TRANSFER CAPACITY ALLOCATION OVER THE GRID
INTERCONNECTING ITALY WITH FRANCE
FOR THE YEAR 2004
Introduction.
The present document contains the general outlines adopted by the
Autorita' per l'energia elettrica e il gas (hereafter AEEG) and the
Commission de Regulation dell'Energie (hereafter CRE) with respect to
terms and conditions for allocating the transfer capacity over the
interconnected grid between Italy and France for the year 2004.
The general outlines for the year 2004 have been built over the
current agreement between AEEG and CRE on the same subject for the
year 2003 (hereafter: AEEG-CRE 2003 agreement), taking also into
account:
a) forthcoming modifications of the Italian electricity
framework;
b) the needs arisen following the events occurred on 28
September 2003;
c) the entry into force on July 1st' , 2004, of the Regulation
(EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council on
conditions for access to the network for cross-border exchanges in
electricity (hereafter: Regulation No 1228/2003).
AEEG and CRE recall that electricity transits aimed to the
Italian customers over the network of the neighbouring Countries to
Italy shall be possible and non discriminatory and that transit
conditions (tariff) shall be determined according to ETSO enforced
CBT agreement. They also recall that the conditions of allocation of
the interconnection capacities between Italy and all neighbouring
Countries shall be public, transparent and non discriminatory.
In this document, «the TSOs» refers surely to GRTN and RTE and,
depending on their agreement to participate in the joint allocation
procedure, to the Swiss grid operators.
The TSOs jointly perform the allocations. They are jointly and
severely responsible for the management of the joint allocation
procedure.
A. Determination of the yearly transfer capacity for the year 2004 on
the NW border.
1 . TSOs will propose for approval of AEEG and CRE, the transfer
capacities for the year 2004 on the NW border, for each electrical
border (France-Italy and Switzerland-Italy). The value of proposed
transfer capacities can be differentiated among seasons (winter,
summer and August periods). Such figures will be obtained by the TSOs
by the use of a general scheme for the calculation of the total
transfer capacity and the transmission reliability margin based upon
the electrical and physical features of the network elaborated and
proposed to AEEG and CRE for approval, as per article 5, point 2, of
Regulation No 1228/2003. These transfer capacities will be yearly
allocated.
2. Should not the TSOs reach an agreement on the values of
transfer capacity for the year 2004, or should not the regulators
approve the TSOs proposal, the figures valid for the year 2003 on the
French-Italian interconnection will be used for the allocation in the
year 2004.
3. In case the Swiss TSOs do not participate in the joint
allocation procedure and organise an autonomous allocation, 50% of
the transfer capacity on the Swiss electrical border remaining after
deduction of the capacity allocated according to para A7 will be
autonomously allocated by them. This allocation shall comply with the
legislation of the European Union and notably follow the principles
listed in the introduction of this agreement. The remaining 50% of
the transfer capacity on the Swiss electrical border will be
allocated by GRTN according to the transfer capacity allocation for
the year 2004 on the NW border described below.
4. The events occurred on 28 September 2003 entailed the
introduction of safety measures for the secure operation of the
interconnected power systems, including new technical rules and
improved operation practices. Such measures will be implemented in
the year 2004 by TSOs.
5. Operations of interruptible loads in Italy shall not have any
external effect on the operation of the interconnected networks, but
transient effects.
6. Before the implementation of the abovementioned safety
measures, all rights assigned in the capacity allocation for the year
2004 on the NW border, that is all capacities on the NW border,
including the capacity autonomously allocated by the Swiss TSOs,
except the rights assigned as per para 7 and 8, will be reduced by
security scaling coefficients (differentiated between night and day,
and by electrical border if necessary) proposed by TSOs to AEEG and
CRE for approval.
7. To the existing long-term contracts (signed before entering
into force of the European directive 96/92/EC), a transfer capacity
equal to the power profile stated in the contracts is allocated,
provided that these contracts are devoted to supply the Italian
franchised market. Namely:
a) 1400 MW France to Italy;
b) 600 MW Switzerland to Italy.
To the existing French long term contract dedicated to Corsica, a
transfer capacity equal to the power profile stated in this contract
(max 55 MW) is allocated on the French electrical border for
electricity transit through the Italian grid.
8. In the determination of the available capacities of NW border,
pre-allocated capacities to third States embedded into the Italian
territory are foreseen, namely:
a) for electricity import into the Republic of San Marino: max
50 MW (the final figure will be fixed by GRTN according to Italian
Government directives; this final figure will in any case be below
50 MW);
b) for electricity import into the State of Citta' del
Vaticano-Santa Sede: max 50 MW;
are considered as already allocated capacities for the year 2004, on
the electrical border elected by the third States.
9. Interruptible capacity rights allocated in the 2003 and 2002
allocations can be released by their beneficiaries before the annual
allocation. Such release is definitive.
10. A share not greater than 50% of the released capacity as per
para A9 might be allocated for supplying Italian franchised market.
In such a case, this capacity allocated for supplying Italian
franchised market will be split between the French and Swiss
electrical border pro rata to the total winter transfer capacities
for the year 2004 on each electrical border.
11. The remaining of the capacity released as per para A9 will be
part of the Capacities allocated in the annual allocation described
below.
12. The allocation process shall ensure that whenever the
corresponding right of access to the interconnection is not
exploited, the unused capacities shall be made available for the
short term allocation to other users.
13. Included in the NW border capacity for 2004, a capacity of
550 MW will be separately allocated to Italian eligible customers
with «interruptible loads» (additional with respect to capacity
already allocated until 2004 to interruptible loads in the NW border
and equal to 950 MW). The corresponding rights can be released
according to the previous para A9 before the annual allocation will
take place. Not released rights will be reduced under the same
conditions as all capacities allocated in the annual allocation being
the interruptible commitment kept the same.
14. The same provision as per para A10 applies to capacities
released as per para A13.
B. Transfer capacity allocation for the year 2004 on the NW border.
Annual allocation.
1. «Capacities allocated in the annual allocation» hereafter
refer to the annual available capacities remaining after deduction of
the existing long-term contracts according to para A7, of
preallocated capacities to third States embedded into the Italian
territory according to para A8, of the capacity allocated to Italian
eligible customers with «interruptible loads» according to para A9
and para A13 which have not been released, of the released capacities
according to para A9 that have been allocated for supplying Italian
franchised market according to para A10, and of the capacity
autonomously allocated by the Swiss TSOs, in case they do not
participate in the joint allocation procedure and organize an
autonomous allocation.
2. The Capacities allocated in the annual allocation are
allocated for a one-year-long period through a pro-rata mechanism
with an exit threshold of 1 MW (winter day values). Lower capacities
after the pro-rata application are disregarded. A detailed
description of this mechanism will be submitted to AEEG and CRE by
the TSOs for approval.
3. The annual allocation is performed only for the year 2004.
4. The allocation is open to all final eligible customers and all
operators, which have license in EU to trade electricity on behalf of
final customers.
5. Appropriate clauses on capacity requests should be foreseen in
order to assess the final use of energy exchanged through requested
capacity and to limit the requests to the average annually withdrawal
from the network of the corresponding eligible consumers.
6. If, during the year 2004, the TSOs are in a position to make
available additional capacity on the NW border, they shall propose
for approval of AEEG and CRE the corresponding power quantities for
each electrical border (France-Italy and Switzerland-Italy). The
portion of these additional transfer capacities to be jointly
allocated by GRTN and RTE on each electrical border will be allocated
to the beneficiaries of the Capacities allocated in the annual
allocation for the year 2004, proportionally to the rights assigned
in this allocation, provided the total of the rights which is
allocated to each of them not greater than their request.
Conditions relating to the use of the allocated capacities.
7. The TSOs can specify when the Capacities allocated in the
annual allocation and the capacities allocated to Italian eligible
customers with «interruptible loads» are reduced in order to take
into account the operational constraints of the grids. This may
happen for example during specific periods such as maintenance or
construction periods. In this case, all Capacities allocated in the
annual allocation, all capacities allocated to Italian eligible
customers with «interruptible loads» and all capacities allocated for
supplying Italian franchised market will be reduced by the same
multiplying factor. This multiplying factor may depend on the
electrical border. Such reduction shall be part of the detailed
description of the mechanism submitted to AEEG and CRE by the TSOs
for approval.
8. In order to improve the knowledge of market methods for
allocating cross-border capacities and to promote the adoption of
such methods according to the Regulation No 1228/2003, it will be
enforced a negotiation mechanism through which reallocate yearly
allocated capacity (market mechanism for the negotiation of allocated
transfer capacity on yearly basis). Such negotiation mechanism should
be must be ran on a monthly basis and the yearly allocated capacity
is released for the months of the year that follow the month of
negotiation.
9. No company or group of companies can hold capacity rights
above 10% of total NW border capacity. The 10% threshold is also
valid for the autonomous allocation, if any.
10. Allocated capacity - if resulting a scarce resource - must be
used to import electricity at least 80% of the equivalent hours of
the period (month). Use of the allocated capacity will be verified
taking into account the exchange program at the Italian border.
Violations of the above mentioned constraint (monthly verified)
determines the disruption of the allocated rights to the single
operator for the entire duration of the annual allocation. Released
capacity will be reallocated in the short-term allocation mechanisms.
Short-term allocation of available capacities on the NW border.
11. Short-term allocation refers to daily allocation and,
possibly, weekly allocation. The capacities allocated on the NW
border in the short-term allocation will be jointly determined by the
TSOs under the control ofAEEG and CRE.
12. In cooperation with the market operators (PowerNext in France
and Gestore del mercato elettrico Spa in Italy if operating), the
TSOs shall submit to the regulators a short-term allocation based on
implicit auction mechanism. For the mean time, they shall submit a
short term allocation based on pro rata ensuring the maximum rate of
utilisation of the daily capacity.
13. Such mechanism will take into account the necessity to
re-allocate all unused capacity, including the capacity unused by the
long term contracts, to re-allocate released capacities and to
allocate further capacities which might be declared by the TSOs for a
period shorter than the year.
Rights and obligations of the transfer capacity holders.
14. Grid users holding rights on transfer capacity shall
establish transit contracts with the TSOs included in the NW border
and shall refer to the relevant TSO in order to settle energy
unbalances against the exchange programs at the electrical border.
The same provision is also valid in Italy. They may be subject to the
payment of the congestion costs incurred by their electricity
transits on the transmission grid of origin and/or destination,
according to procedures approved by the relevant regulator.
Regulations of the allocations.
15. General regulations for the annual and short-term allocation
procedures are jointly proposed by the TSOs. The regulations enter
into operation once approved by AEEG and CRE.
16. The regulation for the annual allocation and short term
allocation has to be proposed by the TSOs by December 22, 2003.
Organisation of the joint allocation by the TSOs.
17. The allocation will be organised by a joint Committee
established by the TSOs assuring transparency of the allocation
process towards the TSOs. Terms and conditions to foster the
transparency on allocation will be proposed by the TSOs and subject
to a further agreement between regulators.
18. The Committee shall propose a regulation for the NW border
allocation and it will execute the NW border allocation once the
regulation has been approved by AEEG and CRE. The above regulation
shall be drawn according to AEEG and CRE deliberations in the matter
and shall be notified to the respective regulator.
Agreement on future cooperation among AEEG and CRE.
19. AEEG and CRE agree to cooperate in the year 2004 with the
aim:
a) to promote the efficiency of the transmission system
management being aware, in particular, of system security;
b) to investigate enhanced methods for the application of
Regulation No1228/2003 in the year 2005.

Allegato B
DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO PER
L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE ED IL TRANSITO DI ENERGIA ELETTRICA
A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PER L'ANNO 2004.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
riportate e richiamate all'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.
228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297
del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata modificata,
nonche' le seguenti definizioni:
APG e Verbund - Austrian Power Grid AG, gestore di rete
dell'Austria;
assegnatario e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti
di utilizzo di capacita' di trasporto in esito ad una assegnazione;
assegnatario di bande e' il soggetto cui siano stati attribuiti
diritti di utilizzo di bande in esito all'assegnazione su base
annuale;
assegnazione e' l'attribuzione di diritti di utilizzo di
porzioni di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al
fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia
elettrica;
assegnazione autonoma e' un'assegnazione in cui i diritti di
utilizzo di quote di capacita' di trasporto su una frontiera
elettrica sono attribuiti autonomamente dai singoli gestori di rete
interessati alla stessa frontiera elettrica e i diritti di utilizzo
della capacita' di trasporto cosi' assegnati sono riconosciuti in
maniera reciproca tra i medesimi gestori di rete;
assegnazione congiunta e' un'assegnazione in cui l'attribuzione
dei diritti di utilizzo viene svolta da un unico soggetto per conto
dei singoli gestori di rete interessati ed i diritti di utilizzo
della capacita' di trasporto sono riconosciuti contestualmente, in
esito a detta procedura, dal GRTN sulla rete di trasmissione
nazionale e dai singoli gestori di rete confinanti sulla propria
rete;
assegnazione coordinata e' un'assegnazione in cui i diritti di
utilizzo di quote di capacita' di trasporto sono attribuiti
autonomamente dai singoli gestori di rete interessati, sulla base di
una metodologia tra di essi concordata;
banda e' una quota della capacita' di trasporto assegnabile su
base annuale su una frontiera, di ampiezza costante nelle ore
rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del
periodo intermedio. Ciascuna ampiezza, fino all'implementazione, da
parte del GRTN di misure volte al consolidamento dei livelli
sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il
sistema elettrico nazionale, puo' essere ulteriormente differenziata
tra ore diurne ed ore notturne, come definite dal medesimo GRTN ai
sensi dell'art. 4, comma 4.9, e dell'art. 6, comma 6.6, del presente
provvedimento;
capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile, con
garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia
elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione)
nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito
orizzonte temporale;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della
direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva
2003/54/CE;
CRE: e la Commission de Regulation de l'Energie', autorita' di
regolazione per l'energia della Francia;
dimensione e' l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del
periodo invernale;
ELES e' Elektro-Slovenjia, d.o.o., gestore di rete della
Slovenia;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato
confinante;
frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche
con la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est e' l'insieme delle frontiere elettriche con
l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la
frontiera nord-est;
gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della
gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato
Stato;
GRTN e il Gestore della rete;
HTSO e' Hellenic Transmission System Operator S.A., gestore di
rete della Grecia;
operatore di sistema e' ciascun soggetto responsabile della
gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
periodo estivo e' il periodo comprendente i giorni dei mesi di
maggio, giugno, luglio e settembre dell'anno 2004, nonche' i giorni
30 e 31 agosto 2004;
periodo invernale e' il periodo comprendente i giorni dell'anno
2004 non inclusi nei periodi estivo ed intermedio;
periodo intermedio e' il periodo comprendente giorni del mese
di agosto dell'anno 2004, ad eccezione dei giorni 30 e 31 del
medesimo mese;
RAE e' Regulatory Authority for Energy of Greece, autorita' di
regolazione per l'energia della Grecia;
rete di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle
reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione
nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente
connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di
connessione;
RTE e Reseau du transport de l'electricite', gestore di rete
della Francia;
servizio di interrompibilita' istantanea del carico e' il
servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di
connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in
tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalita'
definite dal medesimo GRTN;
scambi transfrontalieri di energia elettrica sono
l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una
frontiera elettrica con l'Italia;
Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione
e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
transito di energia elettrica e' l'importazione di energia
elettrica e la sua contestuale esportazione;
zona e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai
sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 95/01 ed approvata
dall'Autorita' con deliberazione n. 125/02;
zona virtuale e' una zona non stabilita sul territorio
nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
direttiva 96/92/CE e' la direttiva 96/92/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica;
direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE;
regolamento n. 1228/2003 e' il regolamento (CE) n. 1228/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo
alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri
di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 176 del 15 luglio 2003;
decreto ministeriale 17 dicembre 2003 e' il decreto del
Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003 recante
modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per
l'anno 2004;
deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita'
28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
deliberazione n. 95/01 e' 1'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, come
successivamente modificata ed integrata;
Testo integrato e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come
successivamente integrata e modificata;
deliberazione n. 301/01 e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 200l;
deliberazione n. 125/02 e' la deliberazione dell'Autorita'
26 giugno 2002, recante Approvazione della suddivisione della rete
rilevante in zone ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, dell'allegato A
alla deliberazione n. 95/01;
deliberazione n. 190/02 e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, come
successivamente modificata e integrata;
deliberazione n. 20/03 e' la deliberazione dell'Autorita'
13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 71 del 26 marzo 2003;
deliberazione n. 137/03 e' la deliberazione dell'Autorita'
4 dicembre 2003, n. 137/03 recante Definizione di criteri per
l'aggiornamento del corrispettivo alla societa' gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa di cui all'art. 3, comma 10, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n.
137/03);
deliberazione n. 151/03 e' la deliberazione dell'Autorita'
12 dicembre 2003, n. 151/03 recante Disposizioni urgenti transitorie
per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e
con preavviso dei prelievi di energia elettrica, come successivamente
integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre
2003, n. 155/03;
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1 Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni
per l'assegnazione della capacita' di trasporto, per l'anno 2004 e
relativamente alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale,
per:
i. l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003;
ii. l'esportazione di energia elettrica;
iii. il transito di energia elettrica a mezzo della rete di
trasmissione nazionale;
al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per
l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per
il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione
nazionale e l'accesso alla medesima dei transiti di energia
elettrica;
c) assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla
rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
2.2 Coerentemente con le disposizioni del regolamento n.
1228/2003, le disposizioni di cui al comma 2.1 prevedono attribuzioni
di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto:
a) su base annuale e la libera cessione dei medesimi diritti
tra soggetti, anche a mezzo di un sistema di negoziazione della
capacita' di trasporto basato su metodi di mercato;
b) su base settimanale e giornaliera, mediante l'impiego di
metodi di mercato che prevedono l'attribuzione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto contestualmente
all'assegnazione di diritti di importazione o di esportazione
dell'energia elettrica sottesa alla suddetta capacita'.
2.3 Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 2.1, il
presente provvedimento disciplina:
a) la definizione delle capacita' di trasporto sulla rete di
interconnessione con altri Stati, ivi inclusi gli Stati confinanti;
b) l'assegnazione di quote della capacita' di trasporto per
l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2003;
c) l'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile ai
clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale per
l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, nonche' ai
clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi
dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE per il transito di energia
elettrica;
d) l'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile ai
clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi
dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE per l'esportazione di energia
elettrica e per il transito di energia elettrica.
Art. 3.
Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione
nazionale per l'importazione, l'esportazione
ed il transito di energia elettrica
3.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della
deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per
la garanzia della capacita' di trasporto, e' fissato, a titolo
d'acconto, per l'anno 2004, nella misura di 0,03 centesimi di euro
per kWh di energia elettrica oggetto di importazione, di esportazione
e di transito di energia elettrica.
3.2 Per l'anno 2004, il transito sulla rete di trasmissione
nazionale potra' essere regolato dall'accordo «ETSO - Cross Border
Trade «definito per l'anno 2004, nel rispetto delle condizioni poste
dall'Autorita' con la deliberazione n. 137/03, riconoscendone gli
effetti sulla disciplina delle condizioni tecnico-economiche di
accesso e di interconnessione alle reti di trasporto dell'energia
elettrica sul territorio nazionale, coerentemente con le disposizioni
del regolamento n. 1228/2003.
Titolo II
MODALITA' E CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA'
DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2004
Art. 4.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'importazione
4.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di
trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica e' determinata
dal GRTN sottraendo dalla capacita' di trasporto su base annuale per
l'importazione, determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 22,
comma 22.1, e relativa alla medesima frontiera, la capacita' di
trasporto assegnata, per l'anno 2004, ai contratti pluriennali ai
sensi dell'art. 9, comma 9.1.
4.2 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per
l'importazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia,
la Svizzera, 1'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
corrispondente capacita' di trasporto disponibile, di cui al comma
4.1, al netto:
a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera,
l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai
rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della
medesima capacita' di trasporto disponibile;
b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota
assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 150 MW;
c) della quota gia' assegnata per l'anno 2004 su ciascuna
frontiera elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del
decreto ministeriale 17 dicembre 2003, vale a dire della quota gia'
assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi
dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e degli
articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 della deliberazione n.
190/02, ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il
servizio di interrompibilita' istantanea di carico che non abbiano
esercitato la facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03;
d) limitatamente alla frontiera elettrica con la Slovenia, di
quote di capacita' di trasporto, la cui somma e' pari al valore
massimo di 100 MW nel periodo invernale, assegnate per l'anno 2004 ai
sensi dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02 ai soggetti che
hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita'
istantanea di carico che non abbiano esercitato la facolta' di cui
alla deliberazione n. 151/03;
e) limitatamente alla frontiera nord-ovest, ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, di
quote di capacita' di trasporto, la cui somma e' pari a 550 MW nel
periodo invernale, destinate, prioritariamente e con le medesime
modalita' di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01, per l'anno
2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare
il servizio di interrompibilita' istantanea di carico e che non
abbiano esercitato la facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03.
Di tale somma, una quota pari a 40 MW e' riservata per l'assegnazione
a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di
interrompibilita' istantanea di carico per punti di prelievo
stabiliti in Sardegna;
f) delle quote di capacita' di trasporto assegnate ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003 ed
effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 8.1;
g) della quota di capacita' di trasporto assegnata ai sensi
dell'art. 8, comma 8.2.
4.3 Le capacita' di trasporto di cui al comma 4.2, lettere a), b)
ed e), i cui assegnatari non si siano avvalsi della facolta' di cui
alla deliberazione n. 151/03, possono essere ridotte per esigenze di
conduzione del sistema elettrico nazionale nelle more
dell'implementazione di misure volte al consolidamento e
all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi
elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale con le
medesime modalita' di cui al comma 4.9.
4.4 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per
l'importazione:
a) sulla frontiera nord-ovest, e' pari alla somma delle
capacita' di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera
elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
b) sulla frontiera nord-est, e' pari alla somma delle capacita'
di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera elettrica
con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
4.5 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera,
dell'Austria e della Slovenia la possibilita' di fissare la quota
assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al
comma 4.2, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della
corrispondente capacita' di trasporto disponibile.
4.6 Il GRTN verifica con HTSO la possibilita' di fissare la quota
assegnata autonomamente al comma 4.2, lettera b), ad un valore
infeniore a quello fissato nel medesimo comma.
4.7 Ai fini dell'assegnazione, la capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale per l'importazione su ciascuna frontiera
elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per
ciascuna frontiera elettrica:
a) in tutte le ore del periodo estivo, e' definita mediante
l'ap-plicazione alla dimensione della banda di un coefficiente
denominato Iest' ;
b) in tutte le ore del periodo intermedio, e' definita mediante
l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente
denominato Iint' .
4.8 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte
al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi
elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale,
l'ampiezza della banda puo' essere ulteriormente modificata mediante
l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati
Isic' . Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il
giorno e per la notte.
4.9 I coefficienti Iest' e Iint' si applicano anche alle
quote di capacita' di cui al comma 4.2, lettere da a) ad e).
4.10 I coefficienti Iest' e Isic' sono determinati dal GRTN
con valenza annuale. Il coefficiente Iint' e' determinato dal GRTN
per ciascuna ora del periodo intermedio ed e' pubblicato dal medesimo
GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si
riferisce.
4.11 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione
della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della
capacita' di trasporto disponibile su una frontiera elettrica nel
periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN puo' provvedere,
limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un
numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta), a ridurre
proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. L'entita' e la
durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di
cui all'art. 24, comma 24.2.
4.12 La complessiva capacita' di trasporto assegnata in esito
alla procedura di assegnazione di cui al comma 4.5, lettera e) viene
ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera
nord-ovest proporzionalmente alle capacita' di trasporto disponibili
di cui al comma 4.1, valutate al netto delle quote assegnate
autonomamente dai rispettivi operatori di sistema ai sensi del comma
4.2, lettera a), delle quote assegnate per l'anno 2004 su ciascuna
frontiera elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della
deliberazione n. 301/01, e dell'art. 4, comma 4.5, lettere c) e d),
della deliberazione n. 190/02 e della capacita' di trasporto
assegnata ai sensi dell'art. 8.
4.13 La capacita' di trasporto sulla frontiera nord-ovest che si
rende disponibile per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della
facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03 e' suddivisa tra le
frontiere elettriche costituenti la predetta frontiera con le
medesime modalita' di cui al comma 4.13 tenendo conto delle quote
assegnate ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il
servizio di interrompibilita' istantanea di carico come risultanti
dall'esercizio della citata facolta'.
Art. 5.
Capacita' di trasporto assegnabili
su base settimanale e giornaliera per l'importazione
5.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di
trasporto assegnabile su base giornaliera su ciascuna frontiera
elettrica, e' pari alla somma:
a) della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
eventualmente non assegnata ai sensi dell'art. 12;
b) della ulteriore capacita' di trasporto in importazione che
si renda disponibile con continuita' durante l'anno, ad eccezione
della capacita' di trasporto di cui all'art. 23, comma 23.1, anche
per effetto della previsione di cui all'art. 19, commi 19.7 e 19.8 e
non assegnata ai sensi dell'art. 16;
c) della capacita' di trasporto che si renda disponibile con
continuita' su base giornaliera per effetto di variazioni della
capacita' impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
d) dell'ulteriore capacita' di trasporto in importazione che si
renda disponibile con continuita' su base giornaliera;
e) della capacita' di trasporto assegnata su base annuale e non
utilizzata in ragione dei programmi orari di scambio alla frontiera
di cui all'art. 19, comma 19.3 in importazione;
f) della capacita' di trasporto pari ai programmi orari di
scambio alla frontiera di cui all'art. 19, comma 19.3 in
esportazione.
5.2 Per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di
trasporto assegnabile su base settimanale e definita con le medesime
modalita' di cui al comma 5.1, in quanto applicabili.
Art. 6.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'esportazione
6.1 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per
l'esportazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia,
la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione determinata
dal GRTN ai sensi dell'art. 23, comma 23.1 , al netto:
a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera,
l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai
rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della
medesima capacita' di trasporto;
b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota
assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 250 MW.
6.2 Le capacita' di trasporto di cui al comma 6.1, lettere a) e
b), possono essere ridotte per esigenze di conduzione del sistema
elettrico nazionale nelle more dell'implementazione di misure volte
al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di
funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema
elettrico nazionale con le medesime modalita' di cui al comma 6.7.
6.3 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per
l'esportazione:
a) sulla frontiera nord-ovest, e' pari alla somma delle
capacita' di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera
elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
b) sulla frontiera nord-est, e' pari alla somma delle capacita'
di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera elettrica
con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
6.4 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera,
dell'Austria, della Slovenia la possibilita' di fissare la quota
assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al
comma 6.1, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della
corrispondente capacita' di trasporto.
6.5 Il GRTN verifica con HTSO la possibilita' di fissare la quota
assegnata autonomamente al comma 6.1, lettera b), ad un valore
infeniore a quello fissato nel medesimo comma.
6.6 Ai fini dell'assegnazione su base annuale, la capacita' di
trasporto assegnabile per l'esportazione su ciascuna frontiera
elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per
ciascuna frontiera elettrica:
a) in tutte le ore del periodo estivo, viene modificata
mediante l'app!icazione alla dimensione della banda di un
coefficiente denominato Eest;
b) in tutte le ore del periodo intermedio, viene modificata
mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un
coefficiente denominato Eint.
6.7 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte
al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi
elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale,
l'ampiezza della banda puo' essere ulteriormente modificata mediante
l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati
Esic. Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il
giorno e per la notte.
6.8 I coefficienti Eest e Eint si applicano anche alle quote di
capacita' di cui al comma 6.1, lettere a) e b).
6.9 I coefficienti Eest e Esic sono determinati dal GRTN su base
annuale. Il coefficiente Eint e' determinato dal GRTN per ciascuna
ora del periodo intermedio ed e' pubblicato dal medesimo GRTN con
almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si
riferisce.
6.10 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione
della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della
capacita' di trasporto su una frontiera elettrica nel periodo
invernale o nel periodo estivo, il GRTN puo' provvedere,
limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un
numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta) a ridurre
proporzionalmente la capacita' di trasporto assegnata. L'entita' e la
durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di
cui all'art. 24, comma 24.1.
Art. 7.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base settimanale e giornaliera per l'esportazione
7.1 La capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e
giornaliera per l'esportazione e per ciascuna frontiera elettrica e'
determinata dal GRTN con le medesime modalita', in quanto
applicabili, di cui all'art. 5.
Titolo III
MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE
SU BASE ANNUALE PER L'ANNO 2004
Art. 8.
Assegnazione di capacita' di trasporto
alla Repubblica di San Marino, allo Stato
della Citta' del Vaticano ed alla Francia,
relativamente alla Corsica
8.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale
17 dicembre 2003, il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Repubblica di
San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano bande sulle
frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest,
distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza
dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal
medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di
dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.
8.2 Il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Francia, relativamente
alla Corsica, una banda sulla frontiera nord-ovest, determinata dal
medesimo GRTN e con dimensione non superiore a 55 MW.
8.3 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale
17 dicembre 2003, l'energia elettrica immessa nel sistema italiano in
utilizzo delle bande di cui ai precedenti commi 8.1 e 8.2 puo' essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata. Il GRTN verifica
il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche
avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio
nazionale, e comunica all'Autorita' eventuali violazioni.
8.4 L'enengia elettrica prelevata nei punti di consumo degli
Stati di cui al comma 8.1 e in Corsica in utilizzo della capacita' di
trasporto assegnata ai sensi del presente articolo si considera
energia elettrica esportata dall'Italia.
Art. 9
Assegnazione di capacita' di trasporto
per l'importazione di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato
9.1 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale
17 dicembre 2003, la quota di capacita' di trasporto su base annuale
per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei
contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato
confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo
contratto pluriennale e' riservata alla parte italiana titolare dei
medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a
detti contratti, qualora l'energia elettrica cosi' importata sia
destinata ai clienti del mercato vincolato.
9.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale
17 dicembre 2003, la capacita' di trasporto che si rende disponibile
per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della facolta' di cui
alla deliberazione n. 151/03 e' assegnata prima dell'effettuazione
delle procedure di cui agli articoli 10 e 12, in misura pari al 40%
per ciascuna frontiera elettrica, per l'importazione di energia
elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato.
Art. 10.
Procedure di assegnazione della capacita'
di trasporto assegnabile su base annuale
per l'importazione
10.1 Il GRTN svolge:
a) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli
operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della
capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione
sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest,
secondo le modalita' di cui ai successivi articoli;
b) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di
APG ed ELES della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
per l'importazione sulle frontiere elettriche appartenenti alla
frontiera nord-est con le medesime modalita' adottate per
l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest;
c) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di
HTSO della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per
l'importazione sulla frontiera meridionale con le medesime modalita'
adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.
10.2 Il GRTN verifica con APG ed ELES la fattibilita' di
un'assegnazione coordinata della capacita' di trasporto
corrispondente alla differenza tra la capacita' di trasporto
disponibile su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla
frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente
dai rispettivi operatori di sistema.
10.3 Il GRTN verifica con HTSO la fattibilita' di un'assegnazione
coordinata della capacita' di trasporto corrispondente alla
differenza tra la capacita' di trasporto disponibile sulla frontiera
meridionale e la somma delle quote assegnate autonomamente da GRTN ed
HTSO.
Art. 11.
Richieste di capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'importazione
11.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande di capacita' di
trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di energia
elettrica i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio
nazionale ai soli fini dell'importazione e del contestuale utilizzo
sul territorio nazionale dell'energia elettrica importata, nonche',
ai soli fini del transito, i clienti finali idonei non stabiliti sul
territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE.
11.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo
le modalita' stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o
multipli di 1 MW;
b) la frontiera elettrica a cui si riferisce ciascuna banda
richiesta per l'importazione;
c) per l'importazione di energia elettrica, i punti di prelievo
stabiliti sul territorio nazionale cui e' destinata l'energia
elettrica importata;
d) per il transito di energia elettrica, i punti di prelievo
non stabiliti sul territorio nazionale cui e' destinata l'energia
elettrica importata ai fini del transito la relativa frontiera
elettrica di contestuale esportazione, ad eccezione della frontiera
elettrica con la Grecia;
e) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al
rapponto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in
ciascuno dei punti di prelievo di cui alle lettere c) e d) inclusi
nella richiesta e il numero di ore del medesimo anno;
f) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo
societario di cui al comma 12.8.
11.3 La richiesta di cui al comma 11.2 puo' essere formulata
anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 11.1, purche'
detti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti grossisti
di cui all'art. 5 della deliberazione n. 20/03. La richiesta deve
essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di
ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 11.2, lettere c) e d),
attestante l'affidamento in esclusiva dell'incarico di richiedere
l'assegnazione di bande. Detta dichiarazione deve essere presentata,
a pena di decadenza, secondo modalita' definite dal GRTN nei bandi di
cui all'art. 24, comma 24.2. In ogni caso, non puo' essere presentata
piu' di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
11.4 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del comma
11.2, lettera a), non puo' eccedere la somma delle potenze medie
annuali indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera
e), al netto delle eventuali quote di capacita' di trasporto gia'
assegnate, anche se rinunciate, ai sensi dell'art. 6 della
deliberazione n. 301/01, dell'art. 4, comma 4.5, lettere c) e d), e
dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02, nonche' dell'art. 4,
comma 4.2, lettera e).
11.5 Al fine degli accertamenti di cui all'art. 12, comma 12.4,
il GRTN puo' richiedere l'autocertificazione dei prezzi di
importazione dell'energia elettrica in esecuzione delle assegnazioni
su base annuale di cui al medesimo articolo come risultanti dai
documenti disponibili per la fornitura.
11.6 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio
nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i
soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare
autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella
richiesta di cui al comma 11.2 e al rispetto delle condizioni di cui
ai commi 11.3 e 11.4. Il GRTN puo' richiedere ai gestori di rete
esteri e alle autorita' estere competenti la verifica delle
informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette
condizioni.
11.7 Al fine dell'assegnazione di cui all'art. 12, le bande
richieste per il transito di energia elettrica ai sensi del comma
11.2, lettera d), indicanti la medesima frontiera elettrica per
l'esportazione dell'energia elettrica importata, vengono ridotte in
proporzione alle quantita' richieste dal singolo soggetto sino a che
la somma delle richieste cosi' ridotte non ecceda la capacita' di
trasporto su base annuale per l'esportazione sulla predetta frontiera
elettrica come determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 22.
Art. 12.
Assegnazione della capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale per l'importazione
12.1 Qualora la capacita' di trasporto complessivamente richiesta
sulla frontira nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla frontiera
meridionale ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacita'
di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla
medesima frontiera, al netto della capacita' di trasporto assegnata
ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, il GRTN procede, relativamente a
tale frontiera, all'assegnazione della capacita' di trasporto
richiesta a ciascun soggetto richiedente.
12.2 Qualora la capacita' di trasporto complessivamente richiesta
sulla frontiera nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla
frontiera meridionale ai sensi del precedente articolo ecceda la
capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione
sulla medesima frontiera, al netto della capacita' di trasporto
assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9,2, il GRTN procede,
relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun
richiedente di una banda di capacita' determinata con la procedura di
cui ai successivi commi.
12.3 Ai fini dell'assegnazione della capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale per l'importazione nei casi di cui al
comma 12.2, il GRTN, relativamente a ciascuna frontiera:
a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda
applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento
pari al rapporto tra la capacita' di trasporto assegnabile su base
annuale per l'importazione di cui al comma 12.2, al netto della
capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2 e
della capacita' eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del
presente comma, e la capacita' di trasporto risultante dalla somma
delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere
b) e c) del presente comma;
b) provvede, in applicazione del criterio di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, ad
assegnare una quota della capacita' di trasporto pari al 10% della
capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione
di cui al comma 12.2, al netto della capacita' di trasporto assegnata
ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, ai soggetti titolari di richieste la
cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti
superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai
fini di quanto previsto alla successiva lettera d);
c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di
cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta di
banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta,
modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore a 1 MW;
d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere a), b) e
c), fino a che la capacita' di trasporto complessiva delle richieste
non escluse risulti inferiore alla capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'importazione, al netto della capacita'
eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma,
ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 1 MW o
superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui
alla lettera a).
12.4 Nel caso in cui vi siano piu' richieste uguali che
soddisfano la condizione di cui al comma 12.3, lettera c), la scelta
della richiesta da escludere viene effettuata mediante il confronto
tra i prezzi di cui all'art. 11, comma 11.5, escludendo la richiesta
a cui corrisponde il prezzo di importazione piu' elevato.
12.5 In esito al processo ricorrente di cui al comma 12.3 la
capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per
l'importazione, al netto della capacita' eventualmente assegnata ai
sensi del comma 12.3, lettera b), viene assegnata ai soggetti
titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in
proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della
capacita' richiesta. Eventuali quote di capacita' di trasporto
residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal
GRTN ai medesimi soggetti fino a concorrenza della capacita'
richiesta.
12.6 Qualora la differenza tra la capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della
capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, e
la capacita' di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi
12.3 e 12.5 risulti supeniore a 1 MW il GRTN provvede ad assegnare la
capacita' corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di
capacita' di trasporto ai sensi del comma 12.3, lettera b),
proporzionalmente alla capacita' richiesta da ciascun soggetto.
12.7 La complessiva capacita' di trasporto assegnata sulla
frontiera nord-ovest in esito alla procedura di assegnazione di cui
al presente articolo viene ripartita tra le frontiere elettriche
appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle
capacita' di trasporto disponibili sulle medesime frontiere
elettriche, valutate al netto della capacita' di trasporto assegnata
ai sensi dell'art. 8 e delle quote assegnate autonomamente dai
rispettivi operatori di sistema.
12.8 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 12.3, lettera b):
a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da
societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o
collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, ovvero siano controllate dalla medesima societa';
b) concorrono alla determinazione della quantita' complessiva
delle bande richieste da un acquirente grossista anche le bande
richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale soggetto opera,
direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in
qualita' di venditore dell'energia elettrica importata.
12.9 Non sono ammesse richieste di capacita' di trasporto
assegnabile da parte di soggetti assegnatari in esito alle procedure
di cui all'art. 20 di capacita' di trasporto per quantita' superiori
a 220 MW. Ai fini del computo della quota di cui al presente comma si
applica quanto previsto dal comma 12.8, lettera a).
Titolo IV
MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO SU BASE ANNUALE
PER L'ESPORTAZIONE PER L'ANNO 2004
Art. 13.
Procedure di assegnazione della capacita'
di trasporto su base annuale per l'esportazione
13.1 Il GRTN svolge:
d) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli
operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della
capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui
all'art. 6, comma 6.1, sulle frontiere elettriche appartenenti alla
frontiera nord-ovest, secondo le modalita' di cui ai successivi
articoli;
e) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di
APG ed ELES della capacita' di trasporto su base annuale per
l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6. 1, sulle frontiere
elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e con le medesime
modalita' adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera
nord-ovest;
f) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di
HTSO della capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione
di cui all'art. 6, comma 6.1, sulla frontiera meridionale e con le
medesime modalita' adottate per l'assegnazione relativa alla
frontiera nord-ovest.
13.2 Il GRTN verifica:
a) con APG ed ELES la fattibilita' di un'assegnazione
coordinata della capacita' di trasporto corrispondente alla
differenza tra la capacita' di trasporto su ciascuna delle frontiere
elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della
quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema;
b) con HTSO la fattibilita' di un'assegnazione coordinata della
capacita' di trasporto corrispondente alla differenza tra la
capacita' di trasporto sulla frontiera meridionale e la somma delle
quote assegnate autonomamente da GRTN ed HTSO.
Art. 14.
Richieste di capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'esportazione
14.1 Possono richiedere l'assegnazione di capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6,
comma 6.1, i clienti finali idonei non stabiliti sul territorio
nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE.
14.2 La richiesta per l'assegnazione di capacita' di trasporto,
presentata secondo le modalita' stabilite dal GRTN, deve indicare
almeno:
a) il valore della capacita' di trasporto richiesta pari a 1 MW
o multipli di 1 MW;
b) la frontiera elettrica a cui si riferisce la capacita' di
trasporto richiesta per l'esportazione;
c) i punti di prelievo non stabiliti sul territorio nazionale a
cui e' destinata l'energia elettrica esportata;
d) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al
rapporto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in
ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) e il numero di
ore del medesimo anno;
e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo
societario di cui all'art. 12, comma 12.8.
14.3 La richiesta di cui al comma 14.2 puo' essere formulata
anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 14.1, purche'
i suddetti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti
grossisti di cui all'art. 5 delle deliberazione n. 20/03 . La
richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto
titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 14.2,
lettera c), attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di
assegnazione di bande. In ogni caso, non puo' essere presentata piu'
di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
14.4 La capacita' di trasporto richiesta ai sensi del comma 14.2,
lettera a), non puo' eccedere la somma delle potenze medie annuali
indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera d).
14.5 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio
nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i
soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare
autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella
richiesta di cui al comma 14.2 e al rispetto delle condizioni di cui
ai commi 14.3 e 14.4. Il GRTN puo' richiedere ai gestori di rete
esteri e alle autorita' estere competenti la verifica delle
informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette
condizioni.
Art. 15.
Assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'esportazione
15.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacita' di
trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione, al netto
della capacita' di trasporto gia' assegnata per i transiti di energia
elettrica ai sensi dell'art. 12, con le medesime modalita', in quanto
applicabili, di cui al medesimo art. 12.
15.2 Relativamente a ciascuna frontiera elettrica, a nessun
soggetto puo' essere assegnata una quota di capacita' di trasporto
superiore al 10% della capacita' di trasporto assegnabile su base
annuale per l'esportazione.
Titolo V
SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DELLE CAPACITA'
DI TRASPORTO GIA' ASSEGNATE SU BASE ANNUALE
Art. 16.
Sistema di negoziazione delle capacita'
di trasporto gia' assegnate su base annuale
16.1 I diritti di utilizzo delle capacita' di trasporto gia'
assegnate ai sensi dei precedenti titoli III e IV possono essere
ceduti tra soggetti, ovvero attraverso un sistema di negoziazione nel
quale:
a) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 11,
comma 11.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su bande per
l'importazione di energia elettrica per il suo utilizzo in Italia,
nonche' per il transito di energia elettrica;
b) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 14,
comma 14.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su capacita'
di trasporto per l'esportazione allocata su base annuale dal GRTN;
c) i diritti di utilizzo di bande per l'importazione ovvero per
l'esportazione ovvero di transito di energia elettrica vengono
trattati in sessioni differenziate;
d) la negoziazione dei diritti di utilizzo di capacita' di
trasporto cui e' associata la prestazione del servizio di
interrompibilita' istantanea del carico viene effettuata in una
specifica sessione;
e) vengono scambiati diritti di utilizzo su capacita' di
trasporto pari ad 1 MW;
f) le sessioni di negoziazione hanno luogo con cadenza mensile
nell'anno 2004;
g) le offerte di acquisto e di vendita dei diritti di utilizzo
sono abbinate durante la sessione sulla base dell'ordine decrescente
delle offerte di acquisto e crescente delle offerte di vendita;
h) il perfezionamento della singola negoziazione e'
condizionato alla comunicazione della stessa al gestore del sistema
che tiene evidenza delle transazioni relative alla singola banda.
16.2 L'acquirente dei diritti di utilizzo ai sensi del comma 16.1
subentra nell'insieme dei diritti ed obblighi facenti capo al cedente
in conseguenza dell'assegnazione. L'acquisto di diritti di utilizzo
di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), e' consentito solo a
soggetti che siano in possesso dei requisiti cui e' subordinata la
prestazione del servizio di interrompibilita' istantanea del carico.
16.3 I soggetti che cedono e acquisiscono capacita' di trasporto
sul sistema di negoziazione di cui al presente articolo, versano al
GRTN un corrispettivo, a titolo di remunerazione delle attivita' di
negoziazione, fissato dal medesimo GRTN nel regolamento di cui
all'art. 24, comma 24.2 e non superiore allo 0,2 % del valore della
singola transazione di capacita'.
16.4 Ai fini della gestione del sistema di negoziazione il GRTN
puo' avvalersi della societa' Gestore del mercato elettrico Spa.
Titolo VI
MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO ASSEGNABILE
SU BASE SETTIMANALE E GIORNALIERA PER L'ANNO 2004
Art. 17.
Assegnazione della capacita' di trasporto
assegnabile su base settimanale e giornaliera
17.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacita' di
trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sulle
frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la
Slovenia e la Grecia mediante metodi di assegnazione che:
a) siano compatibili con l'assegnazione su base annuale della
capacita' di trasporto;
b) impongano vincoli alle potenziali transazioni in maniera
tale da rendere le medesime compatibili con la capacita' di trasporto
assegnabile;
c) impieghino un criterio di merito basato su offerte al
ribasso del prezzo dell'energia elettrica per l'importazione della
medesima attraverso l'utilizzo della capacita' assegnabile;
d) tengano conto della suddivisione della rete rilevante in
zone ed in zone virtuali;
e) possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema
delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999,
qualora i medesimi siano operativi.
17.2 All'assegnazione di capacita' di trasporto assegnabile su
base settimanale e giornaliera per l'importazione possono
partecipare, anche attraverso loro mandatari e secondo le modalita'
consentite, i clienti del mercato libero e del mercato vincolato.
17.3 La capacita' di trasposto non assegnata mediante i
meccanismi di cui al comma 17.1 e la capacita' di trasporto che si
rende disponibile durante il giorno possono essere utilizzate dal
GRTN ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il
dispacciamento dell'energia elettrica.
17.4 L'Autorita', con successivo provvedimento, dispone in ordine
alla destinazione dei proventi derivanti dallo svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo.
Titolo VII
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI CAPACITA' DI TRASPORTO
Art. 18.
Definizione delle zone cui si riferiscono
i diritti e obblighi degli assegnatari di capacita' di trasporto
18.1 Il GRTN indica, per ciascuna frontiera elettrica la zona
adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
a detta zona si riferiscono i diritti e gli obblighi degli
assegnatari di capacita' di trasporto come definiti all'art. 19.
Art. 19.
Diritti e obblighi degli assegnatari di capacita'
di trasporto su base annuale
19.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
tutti gli assegnatari di capacita' di trasporto su base annuale, ivi
inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.
19.2 I soggetti di cui al precedente comma versano al GRTN il
corrispettivo di cui all'art. 3.
19.3 Gli assegnatari di capacita' di trasporto comunicano
all'operatore del sistema e al GRTN un programma orario di scambio
alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve
avvenire con le medesime modalita' previste per la comunicazione al
GRTN dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.
19.4 Il programma di cui al comma 19.3 non puo' prevedere, in
alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore
alla capacita' di trasporto assegnata nella medesima ora.
19.5 Gli assegnatari di capacita' di trasporto ed i soggetti
titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di
scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal
programma di cui al comma 19.3 tra la zona virtuale corrispondente
alla frontiera elettrica cui il programma orario di scambio si
riferisce e la zona indicata dal GRTN ai sensi dell'art. 18, comma
18.1;
19.6 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto
ministeriale 17 dicembre 2003, allo scambio transfrontaliero di
energia elettrica di cui al comma 19.5, per gli assegnatari di
capacita' di trasporto su base annuale, non sono applicabili i
corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacita' di
trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite
dall'Autorita' in materia di dispacciamento dell'energia elettrica.
19.7 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
17 dicembre 2003, qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2004,
l'energia scambiata nel medesimo mese da un assegnatario di capacita'
di trasporto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01,
degli articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 della
deliberazione n. 190/02, nonche' dell'art. 4, comma 4.2, lettera e),
che non abbia esercitato la facolta' di cui alla deliberazione n.
151/03, ovvero scambiata da un assegnatario di capacita' di trasporto
ai sensi dell'art. 12, come risultante dal programma di scambio alla
frontiera di cui al comma 19.3, risulti inferiore ad una quota pari
all'80% della massima energia che puo' essere scambiata nello stesso
periodo senza eccedere la capacita' nella disponibilita' del medesimo
soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla
capacita' di trasporto assegnata per i successivi mesi dell'anno
2004. La corrispondente capacita' di trasporto viene assegnata dal
medesimo GRTN ai sensi dell'art. 16. La presente disposizione non si
applica ai transiti di energia elettrica.
19.8 Gli assegnatari di capacita' di trasporto per
l'effettuazione di transiti di energia elettrica comunicano il
programma orario di importazione ai sensi del comma 19.3 che,
contestualmente, viene assunto come programma orario di esportazione
sulla frontiera elettrica indicata nella richiesta di cui all'art.
11, comma 11.2, lettera d). Qualora le modalita' di utilizzo delle
bande assegnate sulle frontiere elettriche oggetto di importazione ed
esportazione ai fini del transito non consentano il rispetto della
predetta condizione, viene assunto, ai fini del transito di energia
elettrica, il minor valore tra il programma di importazione e il
programma di esportazione.
19.9 Gli assegnatari di capacita' di trasporto ai sensi dell'art.
8 sono tenuti a pagare o a ricevere dal GRTN i corrispettivi di
sbilanciamento in relazione al programma orario di scambio in
esportazione comunicato ai sensi del comma 19.3.
Art. 20.
Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari
di capacita' di trasporto assegnata
su base annuale autonomamente dagli operatori di sistema
20.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di
un operatore di sistema, quote della capacita' di trasporto
disponibile e riservate all'assegnazione di detto operatore ai sensi
dell'art. 4, comma 4.2, lettere a) e b), sono riconosciuti i medesimi
diritti ed obblighi di cui all'art. 19, commi da 19.2 a 19.5, purche'
il medesimo operatore:
a) si impegni a rendere disponibile alla frontiera la potenza
complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
b) si impegni ad applicare una disciplina non discriminatoria
per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio
territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata
all'importazione in Italia.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
Funzioni di sorveglianza e promozione della sicurezza
di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi
21.1 L'Autorita' esercita una funzione di sorveglianza sulle
procedure di assegnazione della capacita' di trasporto controllando
che l'assegnazione della medesima avvenga in coerenza con i criteri
generali di cui al presente provvedimento.
21.2 L'Autorita' ricerca accordi con le autorita' nazionali di
regolamentazione di cui al regolamento n. 1228/03 preposte alla
regolazione e al controllo delle reti elettriche interconnesse
nonche' con gli organismi a cio' deputati negli Stati non
appartenenti all'Unione europea finalizzati alla promozione della
sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi e allo
sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica in condizioni di
sicurezza e di efficienza.
Art. 22.
Direttiva al GRTN per la determinazione delle capacita' di trasporto
22.1 Per l'anno 2004, ad eccezione dei casi in cui intervengano
indisponibilita' di elementi della rete di interconnessione che
rendano necessaria la riduzione della relativa capacita' di trasporto
e fatti salvi accordi tra i gestori di rete intervenuti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, i valori obiettivo delle capacita' di trasporto
relativi al periodo invernale della capacita' di trasporto su base
annuale per l'importazione di energia elettrica sono pari a 5800 MW
sulla frontiera nord-ovest e a 700 MW sulla frontiera nord-est.
22.2 Entro il 22 dicembre 2003, il GRTN determina e comunica al
Ministro delle attivita' produttive e all'Autorita' i valori delle
capacita' di trasporto su base annuale per l'importazione e per
l'esportazione di energia elettrica, per l'anno 2004 e per ciascuna
frontiera elettrica:
a) assegnabili dal medesimo GRTN a partire dal 1° gennaio 2004;
b) utilizzabili dagli assegnatari a partire dal 1° gennaio
2004, nelle more dell'implementazione di misure volte al
consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di
funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema
elettrico nazionale.
22.3 Nella comunicazione di cui al comma 23.2, il Gestore della
rete, indica:
a) il valore del coefficiente Iest di cui all'art. 4, comma
4.8, lettera a);
b) il valore del coefficiente Eest di cui all'art. 6, comma
6.5, lettera a).
22.4 Nel corso dell'anno 2004, in seguito all'implementazione di
misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza
di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema
elettrico nazionale, il GRTN determina e comunica al Ministro delle
attivita' produttive e all'Autorita' la ripartizione tra le frontiere
elettriche della differenza tra la capacita' di trasporto obiettivo
di cui al comma 22.1 e la capacita' di trasporto di cui al comma
22.2, lettera b), ivi incluse le capacita' di trasporto assegnabili
di cui al medesimo comma, lettera a), ma non utilizzabili a partire
dal 1° gennaio 2004.
22.5 Entro il 29 febbraio 2004, il GRTN trasmette all'Autorita',
per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n.
1228/2003, un modello generale di calcolo della capacita' totale di
trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai
gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale.
Art. 23.
Assegnazione di quote capacita' di trasporto obiettivo
non assegnate prima del 1° gennaio 2004
23.1 In seguito all'implementazione di misure volte al
consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di
funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema
elettrico nazionale, le quote di capacita' di trasporto obiettivo di
cui all'art. 23, comma 23.1, non assegnate prima del 1° gennaio 2004,
sono assegnate dal GRTN agli assegnatari di capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale in proporzione alle richieste dei
medesimi di cui ai precedenti articoli 11 e 14 fino a concorrenza
della capacita' di trasporto richiesta e a condizione che nessun
soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacita' di
trasporto superiore al 10% del valore della capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di
collegamento tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 10.9.
23.2 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto assegnata
ai sensi del presente articolo possono essere ceduti tra soggetti,
ovvero attraverso il sistema di negoziazione di cui al titolo V del
presente provvedimento.
Art. 24.
Disposizioni transitorie e finali
24.1 Entro il 22 dicembre 2003 il GRTN predispone e trasmette
all'Autorita' uno o piu' schemi di regolamento in tema di
organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione della
capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per la frontiera
nord-ovest, predisposte di concerto con RTE. Ne! caso si proceda ad
assegnazioni coordinate di cui all'art. 13, comma 13.2, il GRTN
predispone, entro la medesima data, proposte di regolamento per
l'assegnazione coordinata.
24.2 Successivamente alla verifica di cui al comma 24.5, tenendo
conto delle necessarie articolazioni procedurali derivanti dalle
disposizioni di cui alla deliberazione n. 151/03, il GRTN pubblica
sul proprio sito internet uno o piu' bandi per la partecipazione alle
assegnazioni su base annuale della capacita' di trasporto disponibile
sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest, per
la frontiera nord-est e per la frontiera meridionale, indicando
almeno:
a) i valori delle capacita' di trasporto per l'importazione e
l'esportazione e relative alle frontiere elettriche con la Francia,
la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, ivi incluse le
capacita' di trasporto dei corrispondenti collegamenti tra le zone di
rete;
b) i valori delle capacita' di trasporto assegnabili;
c) i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili nelle
more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e
all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi
elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
d) i valori dei coefficienti Iest e Eest e per ciascuna
frontiera elettrica;
e) le modalita' per l'assegnazione di capacita' di trasporto
per l'anno 2004, conformemente alle disposizioni contenute nel
presente provvedimento.
24.3 L'assegnazione della capacita' di trasporto per
l'importazione e per l'esportazione, nonche' per il transito di
energia elettrica su base annuale deve avvenire entro il 30 dicembre
2003.
24.4 Entro il 15 febbraio 2004 il GRTN predispone e trasmette
all'Autorita':
a) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e
funzionamento del sistema di negoziazione di cui all'art. 16,
prevedendo, al fine di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione
delle quantita' negoziate e dei prezzi a cui avvengono le
negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle
informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano
transazioni, nonche' misure finalizzate a garantire che nessun
soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacita' di
trasporto superiore al 10% del valore della capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di
collegamento tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 10.9;
b) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e
funzionamento dei sistemi di assegnazione su base settimanale e
giornaliera di cui all'art. 17.
24.5 L'Area elettricita' dell'Autorita' verifica la conformita'
degli schemi di cui ai commi 24.1 e 24.4 comunicando al GRTN l'esito
di dette verifiche. Gli esiti della verifica di cui al comma 24.1
devono essere comunicati entro cinque giorni dal ricevimento della
medesima; per la verifica di cui al comma 24.4, tale termine e' posto
pari a dieci giorni. Trascorso i predetti termini gli schemi si
intendono positivamente verificati.
24.6 Il GRTN trasmette all'Autorita' rapporti mensili relativi:
a) all'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile;
b) all'utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di
interconnessione con l'estero specificando il titolo in base al quale
e' stata utilizzata la capacita' di trasporto unitamente alla
ripartizione dell'energia elettrica importata nel suddetto periodo
tra i diversi soggetti.
24.7 Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 24.2 il
GRTN pubblica i valori previsti dei coefficienti Iest e Eest per
ciascuna ora del periodo intermedio. Il GRTN aggiorna i suddetti
valori pubblicati a seguito di eventi che ne modifichino la
previsione.
24.8 Il GRTN pubblica nel proprio sito internet:
a) con cadenza bimestrale i valori previsti della capacita' di
trasporto su ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2004; tali
valori sono, in ogni caso, aggiornati dal GRTN durante l'anno a
seguito di eventi che ne modifichino la previsione;
b) con cadenza giornaliera i valori previsti della capacita' di
trasporto su ciascuna frontiera elettrica in ciascuna ora del giorno
successivo;
c) i risultati delle assegnazioni di capacita' di trasporto.

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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