IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia;
Visto, in particolare, l'art. 215, il quale prevede che con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia siano determinati i
criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso
di impugnazione del ruolo;
Decreta:
Art. 1.
1. In caso di impugnazione del ruolo, la sospensione amministrativa
della riscossione, puo' essere disposta, su istanza dell'interessato,
dall'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla
riscossione, di seguito denominato ufficio, ove i motivi di
impugnazione non risultino manifestamente infondati.
Art. 2.
1. La domanda di sospensione della riscossione, sottoscritta
dall'interessato o dal rappresentante legale della societa' o ente,
deve essere presentata all'ufficio personalmente o a mezzo di persona
incaricata dal debitore con apposita delega scritta.
2. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalita' di
cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. La domanda puo' essere sottoscritta e depositata anche dal
difensore del debitore, munito di procura.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
comporta l'inammissibilita' della domanda.
5. Il funzionario addetto all'ufficio attesta il deposito con la
indicazione della data e della persona che presenta la domanda.
6. La domanda puo' essere trasmessa anche a mezzo raccomandata. Il
funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente
la domanda ed appone sulla stessa l'indicazione della data della
ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera
presentata nel giorno in cui e' pervenuta all'ufficio.
Art. 3.
1. La domanda deve contenere:
a) le generalita' del debitore o la denominazione dell'ente o
della societa' e le generalita' del legale rappresentante;
b) la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente
eletto;
c) l'indicazione della partita di credito cui la domanda si
riferisce nonche' gli estremi e la data di notifica della cartella di
pagamento;
d) l'esposizione analitica dei motivi addotti a fondamento della
richiesta di sospensione della riscossione.
2. Alla domanda devono essere allegati, in copia, la cartella di
pagamento, eventuali documenti giustificativi dei motivi addotti
nonche' copia dell'atto introduttivo del procedimento di impugnazione
del ruolo.
Art. 4.
1. L'ufficio dichiara l'inammissibilita' della domanda qualora la
stessa non contenga l'esposizione analitica dei motivi sui quali e'
fondata ovvero non venga depositata copia degli atti di cui all'art.
3, comma 2.
Art. 5.
1. Sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione
decide il funzionario addetto all'ufficio nel termine di giorni
trenta dalla data di presentazione, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento deve contenere:
a) le generalita' del debitore o la denominazione dell'ente o
della societa' e le generalita' del legale rappresentante;
b) la data di presentazione della domanda;
c) l'indicazione della partita di credito alla quale la domanda
di sospensione si riferisce e gli estremi della cartella di
pagamento;
d) l'esposizione dei motivi che giustificano la sospensione
amministrativa della riscossione ovvero il rigetto o la
inammissibilita' della domanda;
e) il periodo per il quale la sospensione viene concessa.
3. Il provvedimento deve contenere, altresi', l'avvertenza che
avverso lo stesso puo' essere proposto ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, ai sensi dell'art.
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
4. La domanda dichiarata inammissibile puo' essere riproposta
all'ufficio.
5. La domanda rigettata puo' essere riproposta soltanto se risulta
fondata su fatti sopravvenuti.
Art. 6.
1. Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione
amministrativa della riscossione deve essere comunicato, a cura
dell'ufficio, alla parte istante o al difensore, al concessionario ed
alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi
dell'art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115.
2. Il provvedimento di inammissibilita' o di rigetto deve essere
comunicato al debitore o al difensore.
Art. 7.
1. Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione
amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della
cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della
definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.
2. All'esito del giudizio l'ufficio comunica al concessionario le
disposizioni per la prosecuzione della procedura di riscossione
ovvero per il discarico del credito dal ruolo. Analoga comunicazione
va effettuata alla competente Ragioneria provinciale dello Stato.
Art. 8.
1. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso e che risultano
dovute dal debitore, si applicano gli interessi al tasso previsto
dall'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del
provvedimento di sospensione della riscossione fino alla data:
a) di pubblicazione della sentenza di primo grado;
b) di adozione del provvedimento di cancellazione;
c) di scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice
per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.
Art. 9.
1. Le comunicazioni al debitore o al difensore sono effettuate con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le spese postali di spedizione sono poste a carico del debitore.
Art. 10.
1. Gli interessi e le spese postali di cui agli articoli 8 e 9 sono
riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il
provvedimento di sospensione amministrativa della riscossione.
Art. 11.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2003
Il direttore generale: Mele
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 276
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato