IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il
riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze del 22 dicembre 2000 relativo alla disciplina di
funzionamento ed organizzazione della Scuola medesima, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze del 20 giugno 2002 con il quale e' stato approvato il
regolamento didattico e di ricerca, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 28, concernente l'accesso
alla qualifica di dirigente nelle Pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, concernente la disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente;
Visto l'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, (legge finanziaria 2005), che prevede l'immissione in
servizio, a decorrere dal 2006, di dirigenti e funzionari del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali
previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario,
bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze
e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo
n. 165/2001, con possibilita' di utilizzazione delle attivita' di cui
all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'accesso alla qualifica di
dirigente e di funzionario nel Ministero dell'economia e delle
finanze (di seguito denominato MEF) e nelle Agenzie fiscali delle
entrate, delle dogane e del territorio (di seguito denominate Agenzie
fiscali) attraverso lo speciale corso-concorso pubblico unitario
bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze
(di seguito denominata SSEF), in attuazione dell'art. 1, comma 97,
lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia, per le
parti non incompatibili, alla disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenuta nel decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e alle norme in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni,
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
Art. 2.
Programmazione
1. I posti da dirigente e da funzionario di cui all'art. 1 del
presente decreto sono determinati e ripartiti annualmente dal
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi
strategici da perseguire e delle disponibilita' nelle dotazioni
organiche delle articolazioni del MEF e delle Agenzie fiscali.
2. Le diverse articolazioni dell'amministrazione economica e
finanziaria comunicano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al
Ministro e al rettore il numero e la tipologia di posti che intendono
coprire mediante lo speciale corso-concorso.
3. In sede di prima applicazione la determinazione e la
ripartizione dei posti da mettere a concorso sono stabiliti in numero
di dieci da dirigente e venti da funzionario.
Art. 3.
Bando di concorso
1. Il concorso di cui all'art. 1 viene bandito annualmente, con
provvedimento rettorale, dalla SSEF.
2. Il bando, sulla base delle necessita' professionali individuate
nella fase di programmazione prevista dall'art. 2, contiene tra
l'altro:
a) i requisiti per la partecipazione. Tra i requisiti deve essere
comunque previsto il possesso di una laurea specialistica (LS) o di
un diploma di laurea (DL) in materie attinenti alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
Agenzie fiscali e un voto minimo di conseguimento comunque non
inferiore a 100/110;
b) il numero dei posti destinati al corso-concorso, nonche' la
relativa ripartizione tra posti da dirigente e posti da funzionario;
c) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e
delle prove di esame;
d) le materie di esame;
e) l'articolazione tra periodi di formazione in aula e periodi di
formazione teorico-applicativa;
f) i criteri e le modalita' con cui si svolgera' la valutazione
continua.
3. Il bando, compatibilmente con le previsioni di legge, dovra'
favorire la possibilita' di invio e di raccolta delle domande di
partecipazione per via telematica e in formato digitale.
4. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 4.
Prove di esame
1. Gli esami per l'ammissione allo speciale corso-concorso pubblico
unitario di formazione consistono in tre prove scritte, di cui una
sulla conoscenza della lingua inglese, ed in una prova orale.
2. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine
di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua
inglese ad un livello avanzato e' prevista la lettura, la traduzione
di testi e la conversazione in lingua inglese. Il bando potra'
prevedere la possibilita' di sostenere, opzionalmente, l'esame di una
seconda lingua straniera, scelta dal candidato, tra quelle indicate
nel bando. Nel corso della prova orale e' accertata la conoscenza a
livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
3. In sede di prima applicazione formeranno oggetto delle due prove
scritte, diverse da quella sulla conoscenza della lingua inglese, le
seguenti aree di materie:
a) economia politica e politica economica con lineamenti di
storia economica;
b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
c) diritto pubblico generale e diritto amministrativo;
d) diritto civile e diritto del lavoro;
e) diritto internazionale e comunitario;
f) diritto tributario;
g) scienza e tecnica dell'organizzazione.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte,
sull'ordinamento e attribuzioni del MEF e delle Agenzie fiscali
nonche', sulla conoscenza opzionale di una seconda lingua straniera,
diversa dall'inglese, tra quella indicate nel bando di concorso.
4. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
sei volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista
una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati
alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i
criteri di superamento della prova preselettiva e il numero massimo
di candidati ammessi alle prove scritte. L'esito della prova
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
5. La SSEF puo' stipulare convenzioni con primarie e qualificate
Universita' e Centri di Alta formazione e ricerca, in particolare
specializzate nella formazione continua e post-universitaria, cui
affidare, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, lo
svolgimento, anche in forma congiunta, delle attivita' relative alla
selezione dei candidati, ivi compresi la predisposizione di eventuali
test preselettivi, l'espletamento del concorso per l'ammissione al
corso-concorso, la coprogettazione e realizzazione di moduli
didattici del percorso formativo nonche' lo svolgimento degli esami
finali.
Art. 5.
Graduatoria
1. Allo speciale corso-concorso pubblico unitario sono ammessi i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di
ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui
all'art. 2, comma 1, maggiorato del 30 per cento.
2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
3. La graduatoria di merito e' predisposta dalla commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
costituito dalla media tra il voto della prova orale e il voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle tre prove scritte.
A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in
materia di titoli di preferenza.
4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del rettore
della SSEF ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del MEF, e della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 6.
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione allo
speciale corso-concorso pubblico unitario e dell'esame finale di cui
all'art. 9 sono nominate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del rettore della SSEF sulla base delle
previsioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, concernente la disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente.
2. Le commissioni di esame per l'ammissione al corso-concorso e per
l'esame finale dovranno essere composte con la presenza di almeno un
professore ordinario della SSEF.
3. In caso di affidamento ai sensi dell'art. 4, comma 5 del
presente decreto, il soggetto affidatario dovra' attenersi, oltre
alle disposizioni del presente decreto e del bando, a quelle di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni e n. 272/2004, nonche' alle altre vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di procedure di reclutamento
di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 7.
Svolgimento dei corsi
1. Lo speciale corso-concorso pubblico unitario, della durata di 15
mesi, e' tenuto presso una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. Esso e'
articolato in periodi di formazione in aula e periodi di formazione
teorico-applicativa.
2. La SSEF stabilisce, anche sulla base delle esigenze emerse in
fase di programmazione, le materie di insegnamento, gli eventuali
insegnamenti opzionali e i piani di studio in funzione degli
obiettivi formativi e professionali di volta in volta individuati.
3. I periodi di formazione teorico-applicativa dovranno prevedere:
a) la formazione teorica sul funzionamento e sull'organizzazione
delle strutture amministrative di destinazione e sulle relative
materie di competenza;
b) tirocini mirati presso le stesse strutture di destinazione.
Art. 8.
Valutazione continua
1. Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione
continua diretta a verificare i livelli di preparazione sulle
discipline trattate e ad accertare le attitudini di tipo manageriale
con particolare riferimento alla capacita' di risoluzione di
problematiche connesse all'esercizio della funzione dirigenziale.
2. La media dei voti delle prove della valutazione continua, non
inferiore a settanta centesimi, da' accesso all'esame finale di cui
al successivo art. 9. La graduatoria relativa agli esiti della
valutazione continua e' approvata con decreto del rettore della SSEF.
3. Gli idonei all'esame finale conseguono il master di
specializzazione di 2° livello, con riconoscimento di crediti
formativi, nella misura prevista dall'ordinamento universitario,
spendibili nell'ambito delle procedure concorsuali del MEF.
4. L'esito della valutazione continua, concorre, unitamente
all'esito dell'esame finale di cui al successivo art. 9, alla
valutazione finale con l'attribuzione del punteggio definitivo.
Art. 9.
Esame finale
1. L'esame finale consiste in una prova scritta, composta da tre
elaborati in forma sintetica sulle discipline oggetto del corso volte
ad accertare la preparazione del candidato sotto il profilo teorico e
applicativo-operativo, da svolgersi secondo le regole dei concorsi
pubblici e comunque assicurando la non identificabilita' del
candidato, e da una prova orale sui temi concernenti le discipline
oggetto del corso.
2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria
di merito dell'esame finale e' predisposta dalla commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
determinato dalla media tra i voti della prova scritta e della prova
orale. La graduatoria dell'esame finale e' approvata con decreto del
rettore della SSEF.
Art. 10.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e' predisposta dalla commissione
esaminatrice dell'esame finale calcolando la media tra il punteggio
della valutazione continua di cui all'art. 8, comma 2, e il punteggio
dell'esame finale. A parita' di merito trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza.
2. Sulla base della graduatoria finale di merito sono individuati,
secondo il numero dei posti messi a concorso dal bando, i vincitori
che accedono alla qualifica di dirigente e quelli che accedono alla
qualifica di funzionario.
3. La graduatoria finale, approvata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' pubblicata nel bollettino ufficiale
del MEF e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11.
Trattamento economico
1. Agli allievi del corso, non dipendenti di amministrazioni
pubbliche, la SSEF assegna una borsa di studio pari allo stipendio
tabellare previsto per il personale inquadrato nell'area C2 del MEF,
da corrispondersi con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente
per il pagamento degli stipendi ed in relazione alla frequenza del
corso.
2. Agli allievi del corso, dipendenti da Amministrazioni pubbliche,
e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, durante
lo svolgimento del corso-concorso, il trattamento economico in
godimento, senza alcun trattamento di missione, nonche', a cura della
SSEF, la differenza tra il trattamento in godimento e quello
stabilito per gli allievi del corso di cui al comma 1. L'importo
cosi' corrisposto sara' rimborsato dal Centro di responsabilita' del
MEF o delle Agenzie fiscali di destinazione del dipendente
all'amministrazione che lo ha anticipato.
3. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la SSEF effettua
le ritenute erariali previste per legge.
Art. 12.
Trattamento giuridico
1. Il dipendente di Amministrazione pubblica ammesso a frequentare
il corso e' collocato a disposizione della SSEF per la durata del
corso e con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli
effetti di legge.
2. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla qualifica
di dirigente vengono assunti a tempo indeterminato nella qualifica di
dirigente di seconda fascia del MEF ovvero delle Agenzie fiscali. Il
periodo di prova decorre dalla data di conferimento del primo
incarico.
3. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla qualifica
di funzionario vengono assunti a tempo indeterminato nell'area di
inquadramento C, posizione economica C2, del MEF ovvero della
corrispondente fascia delle Agenzie fiscali di destinazione.
Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio.
Art. 13.
Norme di comportamento
1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro
dieci giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato
motivo, sono esclusi dal corso.
2. Con provvedimento della SSEF sono stabilite le norme che gli
allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti
sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonche' il numero
massimo di assenze consentite durante il corso.
Roma, 3 agosto 2005
Il Ministro: Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 242
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato