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Gazzetta Ufficiale N. 214 del 14 Settembre 2005

 


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2005
Modifica del comma 4 dell'articolo 6 del decreto ddel 14 luglio 2005 riguardante il fermo biologico della pesca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca
e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno
1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre
2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce
modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel
settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6,
relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare
misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei
pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per
promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel
quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
Visto il proprio decreto in data 14 luglio 2005, con il quale e'
stato approvato il piano per la protezione delle risorse acquatiche
per l'anno 2005;
Ritenuta l'opportunita' di ridefinire le misure tecniche di cui
all'art. 6 del sopra indicato decreto in maniera da assicurare il
piu' equo contemperamento delle esigenze di tutela delle risorse
alieutiche e di quelle di natura economico-sociale delle marinerie
interessate;
Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche
agricole e forestali con il quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni
istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento
in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche
marine;

Decreta:

Art. 1.
Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del 14 luglio 2005 e' sostituito
dal presente comma:
«Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre
2005 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi
dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e
dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza
dalla costa inferiore alle 3 miglia ovvero con una profondita'
d'acqua inferiore a 60 metri.».

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2005
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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