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Gazzetta Ufficiale N. 219 del 20 Settembre 2005

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2005

Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3463).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 giugno 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi
olimpici invernali «Torino 2006»;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri 306/290210,
pervenuta in data 15 luglio 2005;
Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Ufficio ordine pubblico, prot.
555/OP/2245/2005/CNIO, del 31 agosto 2005;
Considerato che, al fine di agevolare lo svolgimento e
l'organizzazione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», si
rende necessario individuare procedure semplificate per
l'accreditamento dei membri della «Famiglia olimpica» chiamati a
partecipare all'evento di che trattasi;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 252/p,
del 15 luglio 2005;
Vista la nota del Ministero delle comunicazioni GM/14272/4680/DL/MG
del 18 luglio 2005;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data
8 settembre 2005;
Considerato che, per conformare l'ordinamento giuridico italiano
agli standards di tariffazione internazionali adottati in occasioni
analoghe, occorre prevedere modalita' di contribuzione per il diritto
d'uso temporaneo delle frequenze radio conformi ai predetti
standards;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di semplificare le procedure finalizzate al rilascio
degli accrediti necessari per l'ingresso sul territorio italiano dei
soggetti partecipanti ai giochi olimpici invernali «Torino 2006» il
Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali
di «Torino 2006» rilascia un «Accredito Olimpico» agli appartenenti
alla «Famiglia olimpica», previa presentazione di richiesta scritta,
da inoltrarsi anche in forma elettronica, da parte dei soggetti
direttamente interessati o dalle organizzazioni responsabili. Il
predetto tesserino viene rilasciato sulla base del disposto dell'art.
55 della Carta olimpica e dell'art. 2 del Contratto della Citta'
ospite stipulato a Seul il 19 giugno 1999 tra il Comitato Olimpico
Internazionale, la Citta' di Torino e il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, nonche' sulla base di quanto disposto dalla normativa
comunitaria.
2. L'«Accredito Olimpico» reca la foto del titolare, gli estremi
del passaporto o di altro documento di viaggio valido del
richiedente, nonche' il numero del visto rilasciato dal Ministero
degli affari esteri. Tale numero e' costituito, in caso di visto
uniforme, da sette caratteri (formati da sei cifre precedute dalla
lettera C) o, in caso di visto a validita' territoriale limitata, da
otto caratteri (formati da sei cifre e preceduti dalle lettere IT).
3. L'accesso ai luoghi specifici dove si svolgono le gare e le
altre manifestazioni previste per i Giochi Olimpici e Paraolimpici
invernali di Torino 2006 e l'esercizio delle funzioni olimpiche e'
assicurato ai soggetti ai quali e' rilasciato l'accredito di cui al
precedente comma.
4. Il Ministero degli affari esteri provvede alle necessarie
comunicazioni del numero del visto al Comitato organizzatore
avvalendosi, con oneri a proprio carico, di una struttura
appositamente costituita, anche con l'ausilio delle rappresentanze
diplomatico-consolari.
5. Ai titolari dell'«Accredito Olimpico» si applica la disciplina
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, relativo al
permesso di soggiorno collettivo, che puo' essere concesso per un
periodo non superiore ai novanta giorni. La medesima disciplina si
estende anche ai cittadini appartenenti a Paesi non sottoposti
all'obbligo del visto.

Art. 2.

1. In relazione alla necessita' di assicurare che lo svolgimento
dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» e limitatamente alla
durata dei predetti giochi, in deroga alla disciplina prevista
dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si
applicano i seguenti contributi per l'uso delle frequenze radio:
a) per ogni frequenza o coppia di frequenze richieste in uso
temporaneo per ognuno degli eventi e' dovuto un contributo pari a 300
euro omnicomprensivi, per l'uso della risorsa «scarsa» frequenze
radio, utilizzata in un area circoscritta di diffusione di 15 Km di
raggio, con larghezza di canale di 12,5 KHz (fino ai casi ammessi di
25 KHz), per trasmissioni radio vocali o trasmissione dati
indipendentemente dalla tecnologia analogica o numerica, compresi i
casi d'uso di microfoni anche professionali fino a 200 KHz di
larghezza di canale di utilizzo;
b) per ogni uso di frequenza di tipo televisivo o satellitare,
incluse le video camere, con canalizzazioni opportunamente approvate,
o per ogni casistica d'uso con canalizzazione o distanze superiori al
punto a), e' dovuto un contributo pari a 1000 euro.
2. Al termine dell'evento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, i soggetti autorizzati
restituiranno le frequenze all'uso ordinario e dovra' cessare ogni
uso temporaneo.
3. I limiti di potenza ed i parametri d'uso degli apparati dovranno
essere conformi alle previsioni del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. Le tipologie di frequenze in uso dovranno essere
conformi alle indicazioni del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze vigente.
4. Per ogni tipologia di richiesta d'uso di frequenze diverse da
quelle previste dal comma 1, si applica la disciplina di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005
Il Presidente: Berlusconi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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