IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo ed in
particolare l'art. 4, paragrafo 5, che stabilisce che i diritti di
reimpianto acquisiti ai sensi del regolamento medesimo sono
esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in
cui e' avvenuta l'estirpazione della superficie vitata, e
contemporaneamente consente agli Stati membri di derogare alla regola
generale, prevedendo l'utilizzo dei diritti entro la fine dell'ottava
campagna successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione della
superficie vitata;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2000, art. 4, con cui
viene stabilito che il diritto di reimpianto deve essere esercitato
entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha
avuto luogo l'estirpazione;
Considerato che da parte di alcune regioni, e' stata rappresentata
l'esigenza di avvalersi della deroga prevista dal citato regolamento
CE n. 1493/99;
Considerato che l'allungamento del termine per l'utilizzo dei
diritti di reimpianto consente alle regioni ed alle province
autonome, nonche' ai singoli viticoltori, una migliore valutazione
degli interventi programmati;
Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 28 luglio 2005.
Decreta:
Articolo unico
All'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, il testo del
comma e' sostituito dal presente:
«Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la quinta
campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Le
regioni e le province autonome possono prevedere che i diritti di
reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna
successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione della
superficie vitata. Al termine del periodo di validita' il diritto
passa automaticamente alla riserva regionale.
In caso di trasferimento tra regioni o province autonome di un
diritto di reimpianto, il diritto mantiene la validita' della durata
stabilita nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto origine.
Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle
politiche agricole e forestali ed all'AGEA i provvedimenti adottati
in applicazione del presente articolo, entro quindici giorni dalla
loro adozione.».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2005
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 3, foglio n. 393
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato