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Gazzetta Ufficiale N. 221 del 22 Settembre 2005

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.190
Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la
direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;
Vista la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alla commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle
fasi della commercializzazione comporta la partecipazione,
indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal
fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da
una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo, le disposizioni del presente decreto si applicano
esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' un accordo iniziale
di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa
natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti
contrattuali, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano solo
quando e' eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna
operazione della stessa natura e' eseguita entro un periodo di un
anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima di una
nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le
disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di
autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei
sistemi di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di
settore.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto
servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi
esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di
previdenza individuale;
c) «fornitore»: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto
pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attivita'
commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi
oggetto di contratti a distanza;
d) «consumatore»: qualunque persona fisica che, nei contratti a
distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria
attivita' imprenditoriale o professionale;
e) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza
di un servizio tra le parti;
f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al
consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette
in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse,
e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni
memorizzate;
g) «operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a
distanza»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
la cui attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a
disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a
distanza;
h) «reclamo del consumatore»: una dichiarazione, sostenuta da
validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o
potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione
degli interessi dei consumatori;
i) «interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi di un
numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati
da un'infrazione.

Art. 3.
Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a
distanza

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore
sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono
fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve
risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in
particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase
precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli
incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da
comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere
conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile
al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione
impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi
agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il
contratto sia concluso.

Art. 4.
Informazioni relative al fornitore

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale,
l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi
altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
fornitore;
b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito in
Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra
consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un
professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista,
la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche'
l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un
pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il
fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento
equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad
autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.

Art. 5.
Informazioni relative al servizio finanziario

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi
oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il
fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base
di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario
e' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti
a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o
il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su
cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati
ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai
risultati futuri;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e
costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da
quest'ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le
informazioni fornite;
f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le
caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle
operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a
distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore
relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza,
se addebitato;
h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con
altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali
effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 6.
Informazioni relative al contratto a distanza

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita'
d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il
consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di
detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di
prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti,
secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo
stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali
eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,
comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve
essere inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il
fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima
della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile
al contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente
articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con
l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del
contratto a distanza.

Art. 7.
Informazioni relative al ricorso

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di
reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del
contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che
consentono al consumatore di avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di
indennizzo.

Art. 8.
Comunicazioni mediante telefonia vocale

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata
avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca
all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo
le informazioni seguenti:
1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il
suo rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte
versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il
prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al
consumatore di verificare quest'ultimo;
4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o
costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da
quest'ultimo;
5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita'
d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il
consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12,
comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore
comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai
propri obblighi ai sensi dell'articolo 10.

Art. 9.
Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono
applicabili le disposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di
settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto
interessato.
2. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla
Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di
informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero
delle attivita' produttive le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi
telematici, a cura del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 10.
Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni
contrattuali nonche' le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole,
disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima
che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da
un'offerta.
2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo
la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato
concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le
condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore,
se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali
su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la
tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non
sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del
servizio finanziario prestato.

Art. 11.
Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a
distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad
oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso
delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a
decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il
contratto e' stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale data
e' successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'
sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio
del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su
base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti
non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni
del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di
controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso,
quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari,
compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti
di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti
che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa
categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle
analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a
un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su
esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo
eserciti il suo diritto di recesso, nonche' ai contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per
i quali si sia verificato l'evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un
pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi
che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10,
comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima
dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state
date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), una comunicazione
scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei
contratti di credito disciplinata dall'articolo 5 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dall'articolo 8 del decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato
servizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza
riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo
sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo
contratto aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il
consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita'
fissate dal presente articolo.

Art. 12.
Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto
dall'articolo 11, comma 1, e' tenuto a pagare solo l'importo del
servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore
conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto
puo' iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di
assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al
periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio
gia' fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal
contratto a distanza;
b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un
importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il
consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in
conformita' all'articolo 6, comma 1, lettera a). Egli non puo'
tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio
all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di
esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 11, comma 1,
senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15
giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del
contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il
periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la
comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere
alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in
cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al
comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto
da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione
di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme
eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di
acquistare o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edifici
esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici,
l'efficacia del recesso e' subordinata alla restituzione di cui al
comma 5.

Art. 13.
Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di
credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove cio' sia
previsto tra le modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge 5 luglio
1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o
fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul valore
probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in
capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere
di provare che la transazione di pagamento e' stata autorizzata,
accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e'
stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello
strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento
sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi
nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni
di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo,
in particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e di
tracciabilita' delle operazioni medesime.

Art. 14.
Servizi non richiesti

1. E' vietata la fornitura di servizi finanziari al consumatore che
non ne ha preliminarmente fatto richiesta, se la fornitura comporta
una domanda di pagamento immediato, o differito.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.

Art. 15.
Comunicazioni non richieste

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche
di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del
consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante
dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle
indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale,
non sono autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del
consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i
consumatori.

Art. 16.
S a n z i o n i

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui al presente decreto, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per
ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche'
nell'ipotesi della violazione dell'articolo 18, comma 3, i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio
ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di
cui al presente decreto e le relative sanzioni sono irrogate secondo
le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non
rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e
obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti
di assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi
pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in
cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli
indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli
assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E'
fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento
dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17.
Irrinunciabilita' dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni
del presente decreto. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto.

Art. 18.
Ricorso giurisdizionale o amministrativo

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a
proporre alle competenti autorita' di vigilanza, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi
dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle
disposizioni del presente decreto.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a
proporre all'autorita' giudiziaria l'azione inibitoria per far
cessare le violazioni delle disposizioni del presente decreto nei
confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 3
della citata legge n. 281 del 1998.
3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei
rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,
ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei
sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive
autorita' di vigilanza di settore.

Art. 19.
Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive ed il Ministero della giustizia, sentite le
autorita' di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed
efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la
composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai
principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale
e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi
finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie
comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative
che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi
finanziari.

Art. 20.
Onere della prova

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione
del contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni
derivanti dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica
dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono abusive ai
sensi dell'articolo 1469-bis, terzo comma, n. 18), del codice civile.

Art. 21.
Misure transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha
ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.

Art. 22.
Clausola di invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, 19 agosto 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6
ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo
del presente decreto legislativo, corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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