IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede come per il triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca
ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad
eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;
Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo
art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per fronteggiare
indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed
urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli
enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere alle
assunzioni nel limite di un spesa pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito
fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in
particolare, il comma 3-ter del medesimo art.;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede come le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la
procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sia prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza
antincendio, nonche' del personale del settore della ricerca, del
personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno
due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai
sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per
la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali
giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'Amministrazione
giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la
copertura di quattrocentoquarantatre posti di ufficiale
giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002; del personale del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dei candidati a
magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a
posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione
di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla
data di entrata in vigore della legge, del personale necessario per
assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo
dei confini dello Stato e dei vincitori di concorsi banditi per le
esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel
modificare il comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ha previsto, nell'ambito delle deroghe delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, l'ulteriore priorita' concernente
l'immissione degli addetti a compiti di sicurezza e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza
antincendio;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo
indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate, tutte
presentate nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art.
1, comma 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le
richieste di assunzioni pervenute dalle Amministrazioni interessate
nel corso dell'anno 2005, comporterebbero una spesa annua lorda a
regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo
di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle
richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei
vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa
nazionale, nonche' di quelle espressamente elencate nel comma 97
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come successivamente
modificato;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n.
226;
Considerato che le assunzioni del personale non direttivo delle
Forze armate sono finanziate con i sopraindicati provvedimenti
legislativi e, pertanto, gravano sul fondo di cui al comma 96
dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004 soltanto le assunzioni
relative agli ufficiali per l'anno 2005;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dal Club
alpino italiano (C.A.I.) non debbono gravare sul fondo di cui al
comma 96 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto
detto Istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte
dell'aggregato Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri
di contabilita' nazionale (SEC 95);
Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia -
Direzione degli archivi notarili e dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dirette ad ottenere, ai sensi della
legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad
assumere sei unita' di personale provenienti dalle ex basi NATO
corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00, quale onere relativo
all'anno 2005, e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro
163.901,00 a decorrere dall'anno 2006;
Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto
decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, mediante una riduzione non inferiore al 5 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di
ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di
innovazione tecnologica;
Visto che il citato comma 93 dell'art. 1 della predetta legge n.
311 del 2004 stabilisce, altresi', che per le Amministrazioni che non
abbiano provveduto entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli
adempimenti contenuti nel citato comma, la dotazione organica e'
fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle
Amministrazioni e agli enti, finche' non provvedano alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni,
si applica il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante
dal fondo di cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93,
della citata legge n. 311 del 2004;
Ritenuto di autorizzare in favore delle Amministrazioni richiedenti
un numero di assunzioni di personale sulla base delle richieste
strettamente indispensabili e prioritarie e subordinatamente alla
verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma
93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di
rideterminazione delle dotazioni organiche, nonche' di quelle che
hanno espletato le procedure di mobilita', anche con riferimento
all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di
amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza
o disponibilita', ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per
la funzionalita' della pubblica amministrazione, che all'art. 1-bis
prevede che, per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di
spesa di 500.000,00 euro, possono essere prorogati i contratti a
tempo determinato relativamente alle assunzioni di personale
autorizzate, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 3 agosto
2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre
2004, n. 257, con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato art.
1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si provvede
mediante corrispondente riduzione di spesa, per gli anni 2005 e 2006,
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96, dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la richiesta dell'Universita' degli studi di Palermo,
pervenuta con nota n. 49894 del 1° agosto 2005, con la quale il
medesimo Ateneo ha chiesto, ai sensi del citato art. 1-bis del
decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, l'autorizzazione a
prorogare per gli anni 2005 e 2006 i contratti a tempo determinato di
personale del medesimo Ateneo la cui assunzione e' stata autorizzata
con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per l'anno 2005 e nel limite di
spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
l'Universita' degli studi di Palermo a prorogare i contratti a tempo
determinato gia' autorizzati con il citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 2004, relativi ad un contingente di
personale corrispondente a novantasette unita' di personale in
attuazione dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
recante misure per la funzionalita' della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2005 che
ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, l'Istituto nazionale di statistica ad
assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo
indeterminato pari a complessive centosettantaquattro unita',
corrispondente ad una spesa di euro 1.999.486,00 quale onere relativo
all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda di euro
5.998.458,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di
cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia'
dipendente della medesima Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di
cui al comma 95 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le
Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel
limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 120 milioni di euro da far valere sui
fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento
pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Amministrazioni, di cui alle
tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad
assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo
indeterminato pari a complessive 4.213 unita', come risulta dalle
citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una spesa di euro
30.216.348,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa
complessiva annua lorda pari ad euro 113.462.227,00 a decorrere
dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili
del fuoco e' assegnato, per l'anno 2005, un contingente di personale
pari a 2.971 unita', come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al
presente decreto, corrispondente ad una spesa di euro 16.463.771,00
quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua
lorda pari ad euro 72.200.371,00 a decorrere dall'anno 2006. Per
l'anno 2005 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro
relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa
vigente per le Forze armate.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata
presso il Ministero della giustizia - Direzione degli archivi
notarili e presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca l'immissione di sei unita' di personale provenienti
dalle ex basi NATO corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00
quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua
lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006.
4. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad immettere nel
proprio ruolo un segretario comunale corrispondente ad una spesa pari
ad euro 23.331,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa
complessiva annua lorda pari ad euro 70.000 a decorrere dall'anno
2006, in esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione
lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.
5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 del presente
decreto e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, l'immissione nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche individuate con successivo decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cinque unita' di segretari comunali
o provinciali corrispondente ad una spesa di euro 116.655,00 euro
quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua
lorda pari a euro 350.000,00 a decorrere dall'anno 2006, in
esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione lavoro,
del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.
6. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di otto unita' di personale a tempo
indeterminato presso il Club alpino italiano (C.A.I.) il cui onere
finanziario e' posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del
predetto Istituto.
7. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e dell'art. 1,
commi 95, 96 e 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a trattenere
in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di eta', otto
segretari comunali e provinciali a seguito di richiesta effettuate da
determinate amministrazioni locali, per la sola durata del rapporto
con le medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi
bilanci.
8. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di
personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo onere viene valutato in termine di differenziale di costo
tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa
amministrazione o ente.
9. Ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, recante misure per la funzionalita' della pubblica
amministrazione, l'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata,
per gli anni 2005 e 2006, come risulta dalla tabella 2 allegata al
presente decreto, a prorogare i contratti a tempo determinato
concernenti novantasette unita' di personale gia' autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, corrispondente
alla spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
10. Le Amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non
oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di
assunzione, distinti per profili professionali ed area di
appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in
tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche'
l'eventuale Amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa
qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2005,
nonche' quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al
completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita
dimostrazione da parte delle Amministrazioni interessate del rispetto
dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
11. Alla copertura dell'onere a carico delle Amministrazioni
interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap.
3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2006 e corrispondenti capitoli per esercizi
successivi.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2005 Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
11, foglio n. 166
Tabella 1
Tabella 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato