IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in
attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative
all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
Visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia
sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale
di animali da compagnia, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio e che detta disposizioni in merito alla movimentazione,
senza finalita' commerciali, degli animali da compagnia provenienti
da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;
Vista la decisione 2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre
2004, che dispone un modello di certificato sanitario per le
movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti
provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 sopra
citato;
Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che
impongono agli Stati membri di designare l'autorita' responsabile dei
controlli documentali e di identita' e di stabilire l'elenco dei
luoghi d'ingresso degli animali;
Considerato che, in assenza di uno scopo commerciale, non vi e'
l'obbligo dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione
frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993;
Considerato altresi' che al fine dell'effettuazione dei controlli,
il regolamento (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza
del personale del posto d'ispezione frontaliera;
Ritenuto che in ragione della specifica finalita' per la quale sono
introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento
(CE) n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati
piu' agevolmente in modo contestuale al controllo doganale sui
viaggiatori che ne hanno la responsabilita';
Ritenuto necessario pertanto prevedere disposizioni organizzative
per l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi
da Paesi terzi al fine di razionalizzarne il complessivo sistema,
evitando contestualmente che l'obbligatorieta' dei controlli sugli
animali di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per
tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che
ne hanno la responsabilita' quando non vi siano motivi di salute
pubblica o di sanita' animale;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto fissa le modalita' organizzative dei
controlli sugli animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n.
998/2003, provenienti da Paesi terzi, introdotti nel territorio
nazionale al seguito di viaggiatori, senza finalita' commerciali, in
numero inferiore o pari a cinque esemplari.
2. Se gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si
applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 93, ancorche' gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e
siano introdotti senza finalita' commerciali.
Art. 2.
1. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dal regolamento
(CE) n. 998/2003, ed in particolare di quelli previsti dagli
articoli 12 e 13:
a) l'introduzione nel territorio nazionale degli animali di cui
all'art. 1, comma 1, puo' avvenire attraverso un qualsiasi punto
d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale;
b) gli uffici doganali presenti presso i punti d'ingresso nel
territorio nazionale curano in via ordinaria i controlli sugli
animali di cui all'art. 1, comma 1.
2. I controlli sugli animali di cui al presente decreto sono
effettuati contestualmente al controllo doganale sui viaggiatori che
ne hanno la responsabilita'.
Art. 3.
1. Le procedure operative cui devono attenersi gli uffici doganali
nell'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla
disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, unitamente a
quelle necessarie ad assicurare un costante raccordo tra i predetti
uffici e i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono definite dall'Agenzia delle
dogane, sentita la direzione generale della sanita' veterinaria e
degli alimenti del Ministero della salute.
2. I posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n.
93 del 1993, assicurano in ogni caso la propria collaborazione e
consulenza agli uffici doganali per l'espletamento dei controlli
sugli animali soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento (CE)
n. 998/2003. Qualora i controlli, o le relative risultanze,
necessitano della presenza del personale del posto d'ispezione
frontaliera, essa e' assicurata dal personale del posto d'ispezione
frontaliera piu' vicino all'ufficio doganale interessato.
3. Nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute
pubblica o di sanita' animale, interne o internazionali, il Ministero
della salute emana le necessarie disposizioni suppletive di
controllo, di natura eccezionale, dandone immediato e diretto avviso
all'Agenzia delle dogane.
Il presente decreto entra in vigore i giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato