IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, recante delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i
seguenti articoli:
«Art. 2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture
si applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme
sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome,
province, citta' metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro
concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore
di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto
dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa
comunitaria.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle
attivita' di progettazione e degli altri servizi pertinenti le
infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di
applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni,
e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione.
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di
gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni
interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato U.E.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, non
possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla
realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie
di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte
degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei
progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori
medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto
divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato
da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei
cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base
della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il
soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con
previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato,
la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione
appaltante.
5. In relazione alle attivita' di progettazione ed approvazione
delle infrastrutture, non si applicano l'articolo 17 della legge
quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
a) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di
servizi;
b) titolo III, capo II - La progettazione;
c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo
inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel
Programma triennale del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo
13 del regolamento.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla
revisione delle tariffe professionali per le attivita' di
progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al
comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le
attivita' di progettazione delle infrastrutture, redatte in
conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico, i
soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota
prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del
Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste
dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono
ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che
l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
Art. 4-bis (Norme generali sulla procedura di approvazione dei
progetti). - 1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei
progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto
salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto
aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine
complessivo di sospensione non puo' superare i novanta giorni,
trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione
riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e
modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta
successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza
degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al
presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono
l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di
rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle
condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone la chiusura della procedura ed il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20
in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione
speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito ed
approvato a norma dell'articolo 3 ai fini della intesa sulla
localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 4.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta
fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative
regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente
decreto legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1.
Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni interessati, ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio
sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con
le modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale
sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il progetto definitivo e' istruito ed approvato, anche ai predetti
fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 4. I
Presidenti delle regioni e province autonome interessate si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta
l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera possono essere
disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5,
mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente Commissione VIA o della regione competente in materia di
VIA, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, dispone l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura
di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per
le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera
opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del
progetto definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di
chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui
all'articolo 20, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del
progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le Amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori
delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
10. Sul Progetto di Monitoraggio ambientale, costituente parte
eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le
regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
Art. 4-ter (Conferenza di servizi ed approvazione del progetto
definitivo). - 1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e'
convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di
missione. La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura
tecnica di missione di cui all'articolo 2, di seguito denominata:
«struttura tecnica».
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al
procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie
vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla
struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche'
una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le
autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse
interessate; la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla
Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste. Ove necessario, nell'ambito della Conferenza possono
tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla
Conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora
gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di
Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto
depositato entro il predetto termine presso la segreteria della
Conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della Conferenza e' resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul
sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
Conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopraccitati
siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di
reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle
infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i
contraenti generali possono partecipare alla Conferenza con funzione
di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi
ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame
le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento
conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal presidente e
dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno
presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio
del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte
di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di
prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le
caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa
individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata
partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non
invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto
definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 4-quater (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica
che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto
delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del
progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le
verifiche di cui all'articolo 20.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed
integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le
varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con
il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5
dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato
su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di
nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono
rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari
contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di
approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, e dal decreto del Ministro per i lavori pubblici in
data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente
della regione interessata delle varianti che intende approvare
direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o
ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La
medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria
una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato
dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si
procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino
modificazioni del piano di esproprio, il progetto e' nuovamente
approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'
dall'autorita' espropriante ai sensi del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 4.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal
CIPE a norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle
procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita'
dell'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori
delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di
cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste
dall'articolo 5, come precisato dal presente articolo. Le attivita'
di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi
compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle infrastrutture, come risultanti dal presente decreto
legislativo e dal programma a corredo del progetto preliminare
definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o
definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere
sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo
delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per
oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere
interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede
quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle
prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento
delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il
diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente
affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le
attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo
convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che
quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta
del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede
attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti
pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto
sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione
dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla
espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle
stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita'
espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La Societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei
finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere
di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
3. La Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di
realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al
finanziamento ed e' organismo di diritto pubblico ai sensi della
legge quadro e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto
legislativo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una
infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore ovvero alla Societa' pubblica di progetto di beni
immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono contribuire per l'intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Societa'
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti
dalla infrastruttura;
b) da parte della Camera di commercio, industria e artigianato,
una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso il quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una
infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione
di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla
spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le norme di cui
all'allegato tecnico al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
introdotte dal comma 1, primo capoverso, si applicano ai progetti
delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso
di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti in
corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare
il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione
del relativo corrispettivo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge
21 dicembre 2001, n. 443 recante: «Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista,
della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere
titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della
legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri
strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime
di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
tre anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
199, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443 recante: «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario e' il
seguente:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni reca: «Attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n.
104.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e
successive modificazioni reca: «Attuazione delle direttive
90/531/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
6 maggio 1995, n. 104.
- La direttiva 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto
1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.
- L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta
legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al
comma 6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili.
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accettati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al
comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore
del regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o piu' direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti
al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con
l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le
modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per
il tramite del responsabile del procedimento, possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), e g), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori
al progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
14-bis. I corrispettivi delle attivita' di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina,
con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi
oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
cui all'art. 7, comma 5, nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe
professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e
per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva
si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo;
per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di
cui al comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976,
n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non puo' avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro
interesse direttamente a societa' di ingegneria di cui al
comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nell'Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art.
2359 del codice civile.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante:
«Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n.
98, supplemento ordinario n. 66, e' il seguente:
«Art. 13 (Programma triennale). - 1. In conformita'
allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'art.
11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando
quello precedentemente approvato, un programma dei lavori
pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma e' deliberato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed e' ad
essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione
alle specifiche categorie degli interventi, le loro
finalita', i risultati attesi, le priorita', le
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale,
paesistico ed urbanistico territoriale, le relazioni con
piani di assetto territoriale o di settore, il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del
programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita'
rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono
redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di
aggiornamento e' fatta anche in ordine alle esigenze
prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli
interventi. Le amministrazioni dello Stato procedono
all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta
giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte
del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e'
redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da
avviare nell'anno successivo.
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita' (testo
A). Testo unico espropri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario
n. 211, e' il seguente:
«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero del presidente della regione,
rispettivamente per le opere di competenza statale o
regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle
diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso
decreto puo' prevedersi che i medesimi o altri uffici
possano dare indicazioni operative alle autorita'
esproprianti per la corretta applicazione del presente
testo unico.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004, supplemento ordinario n. 28.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.
Art. 2.
Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad
un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa
limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di
progetto.»;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: «composta
da» sono inserite le seguenti: «dipendenti nei limiti dell'organico
approvato e»;
c) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguenti frasi: «Al
fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso
di particolare complessita' delle stesse, il commissario
straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con
oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.»;
d) all'articolo 2, comma 8, e' aggiunta la seguente frase: «Nei
limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui
al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e possono
avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.»;
e) all'articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole:
«territoriale e sociale» sono inserite le seguenti: «comunque
non
superiori al 5 per cento dell'intero costo dell'opera»; dopo le
parole: «necessarie alla realizzazione», sono inserite le seguenti:
«; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione
di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di
VIA»; le parole: «e, una volta emessi i regolamenti di cui
all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente
previsti» sono soppresse; in fine, sono aggiunte le seguenti: «ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale
procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia
prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque
depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai
fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.»;
f) all'articolo 3, comma 7, nel primo periodo, dopo le parole:
«vigenti ed adottati» sono inserite le seguenti: «gli immobili
su cui
e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in mancanza di espressa menzione»; dopo le parole: «fasce di
rispetto» sono inserite le seguenti: «e non possono rilasciare,
in
assenza dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del
soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli
abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione
del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata
agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore»;
g) all'articolo 5, comma 4, le parole: «I gestori di servizi
pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti gestori di reti o opere
destinate al pubblico servizio»;
h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo
superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.»;
2) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 37-quinquies della
legge quadro, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
alle banche e ad altri intermediari finanziari con le modalita' di
cui all'articolo 115 del regolamento; la cessione puo' avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
12-ter. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione
e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con
rivalsa limitata.
12-quater. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la
emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del
prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli
crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti
senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di
pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna
eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute,
derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa
la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
12-quinquies. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater, in
tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
12-sexies. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 12-quater:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni
progressive di cui all'articolo 30 della legge quadro; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia espressamente
prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del
credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione
di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-octies della legge quadro;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita;
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e
b).»;
3) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' ed i tempi, nella fase di sviluppo ed
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni
propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di
cui all'articolo 3, comma 8, ed i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati;
b) le modalita' ed i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le
attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
13-ter. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al
perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della
criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli
articoli 9, comma 3, lettera e), e 15, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa
nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per
iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione.»;
i) all'articolo 16, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7
dell'articolo 20.»;
l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui
all'articolo 17, comma 1, e' eseguita al fine di individuare,
descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio
culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non
previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e' redatto
secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato
tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative
alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare
rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e
valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta
sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di
sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto
aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione
utilizzati per la valutazione dell'impattoambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le
eventuali difficolta' riscontrate. Lo SIA di un lotto di
infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione
degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto
presentato.»;
2) al comma 4, le parole: «articolo 9» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 6»;
m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del
progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali
difformita' tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'aggiornamento del SIA puo' riguardare la sola parte di opera
interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa diffida a
regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di
Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo
dell'istruttoria.»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali
intervenute nella fase di progettazione esecutiva.»;
4) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo
stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti
previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al
presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20,
comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle
attivita' di verifica di cui all'articolo 4-quater e agli articoli 20
e seguenti del relativo allegato tecnico. La Commissione, su
richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie
indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di
compatibilita' ambientale.
6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su
progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.»;
n) al comma 3 dell'articolo 20-nonies, le parole: «sesto mese»
sono sostituite dalle seguenti: «ottavo mese».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di
cui al comma 1, lettera e), relativa al limite del 5 per cento
introdotto dall'articolo 3, comma 3, si applica ai progetti la cui
istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter
dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
introdotte dal comma 1, lettera f), si applicano alle procedure di
gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 12-quater,
12-quinquies e 12-sexies della medesima disposizione, si applicano ai
lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la
applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi
ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente
generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 1 (Oggetto - Definizioni). - 1. Il presente
decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione
dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi',
individuate, con intese generali quadro tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le
quali l'interesse regionale e' concorrente con il
preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o
province autonome partecipano, con le modalita' indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo
scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto
speciale e relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente decreto legislativo.
4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie
attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le
norme del presente decreto legislativo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai
commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una
diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei
principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le
materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte
salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane,
delle province e delle regioni in materia di progettazione,
approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al
comma 1.
6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai
regolamenti di cui all'art. 15, alle opere di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5,
le leggi regionali regolanti la materia.
7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui all'art. 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel
programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre
con il preminente interesse nazionale sono le
infrastrutture, individuate nel programma di cui al
comma 1, non aventi carattere interregionale o
internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese
generali quadro di cui al comma 1, una particolare
partecipazione delle regioni o province autonome alle
procedure attuative. Hanno carattere interregionale o
internazionale le opere da realizzare sul territorio di
piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad
una rete interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative
dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo
scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attivita' di progettazione,
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite
nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lettera b), della
direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture.
Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui
alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati
assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, integrato con i presidenti delle
regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'art. 19,
comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n.
109, con il quale viene affidata la progettazione e
realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del
diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati
dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del
presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto
di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge
21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal
soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo. Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata e' il finanziamento, superiore a 5 milioni di
euro, che viene concesso ad un contraente generale o
concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei
confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della
societa' di progetto.».
«Art. 2 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti). - 1. Il Ministero promuove le attivita'
tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della
sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE,
sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attivita' di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge
delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle
regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri
Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando
la proposta di programma da approvare con le modalita'
previste dalla legge delega; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente decreto legislativo e,
sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta
l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la
approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello
Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto
preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive.
3. Per le attivita' di cui al presente decreto il
Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita'
interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente decreto il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di
progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare la realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per
le opere non aventi carattere interregionale o
internazionale, la proposta di nomina del commissario
straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della
regione o provincia autonoma, o sindaco della citta'
metropolitana interessata.
Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo
le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle
strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso ed i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il
bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di
assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte
delle amministrazioni statali e regionali interessate.».
«Art. 3 (Progetto preliminare - Procedura di VIA e
localizzazione). - 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono
al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla
approvazione del programma, il progetto preliminare delle
infrastrutture di competenza; per le opere gia' previste
nel primo programma, il termine decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia
necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine
e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti
per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente
non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata
alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate
dalle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8,
comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto gia' previsto ai sensi dell'art. 16 della legge
quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia,
dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed
i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale, comunque
non superiore al 5 per cento dell'intero costo dell'opera e
dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta
sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai
sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti,
l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale,
il progetto preliminare e' corredato anche da studio di
impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure
previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai
fini della approvazione del progetto preliminare non e'
richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per la
eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto
preliminare e' comunque depositato presso il competente
ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai
fini di cui al successivo art. 5. Le amministrazioni
interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero
entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto
delle previsioni del capo II del presente decreto
legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero,
acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione
consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE,
che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle
valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a
rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta
giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la
propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a
conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai
fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, che si
pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si
realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni
interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale
o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto
alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i
rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del
Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che,
nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi
del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le
proprie motivate definitive determinazioni entro i
successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga
il dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di
altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive o altro Ministro competente per
materia, sentita la Commissione parlamentare per le
questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o
provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma,
ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti ed adottati gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'art. 8, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata