IL CAPO
della direzione V del dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al
quale il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie»;
Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997,
22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre
2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003 e 16 settembre 2004,
recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di
credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui,
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri
finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Art. 2.
2. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2005
Il capo della direzione: Maresca
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato