IL DIRIGENTE
dell'ufficio di farmacovigilanza
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istiuisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data
14 luglio recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48
sopra citato;
Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione,
dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente
la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il parere espresso dal Pharmacovigilance Working Party del
Committee for Human Medicinal Products (CHMP) nella seduta del giugno
2005;
Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a
modificare gli stampati delle specialita' medicinali a base del
principio calcipotriolo;
Determina:
Art. 1.
1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione in commercio di specialita' medicinali, autorizzate
con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla
categoria degli antidepressivi triciclici, di integrare gli stampati
secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della
presente determina.
2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del
decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialita'
medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto
delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo dal
primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della
presente determina.
3. Gli stampati delle specialita' medicinali appartenenti alla
categoria degli antidepressivi triciclici, autorizzate con procedura
nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della
presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato
nell'allegato 1 della presente determina.
La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2005
Il dirigente: Rossi
Allegato 1
4,4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego.
Uso nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.
Gli antidepressivi triciclici non devono essere utilizzati per il
trattamento di bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Gli studi
condotti nella depressione in bambini di questo gruppo di eta' non
hanno dimostrato l'efficacia per questa classe di farmaci. Studi con
altri antidepressivi hanno messo in evidenza rischio di suicidio,
autolesionismo e ostilita' correlato con tali farmaci. Tale rischio
puo' verificarsi anche con gli antidepressivi triciclici.
Inoltre, gli antidepressivi triciclici sono associati ad un
rischio di eventi avversi cardiovascolari in tutti i gruppi di eta'.
Deve essere tenuto presente che non sono disponibili dati di
sicurezza a lungo termine nei bambini e negli adolescenti riguardanti
la crescita, la maturazione e lo sviluppo cognitivo e
comportamentale.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato