IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004, lo stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al
traffico acqueo lagunare;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che gli interventi necessari per il rientro
nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal Commissario
delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo'
ritenersi conclusa;
Ravvisata, quindi la necessita' di procedere ad un'ulteriore
proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo,
nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma
1, della legge n. 225/1992;
Vista la nota del sindaco di Venezia dell'8 novembre 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2005;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e' prorogato, fino al 30 giugno 2005, lo stato di emergenza
nel territorio della citta' di Venezia in relazione al traffico
acqueo lagunare, con successiva ordinanza verranno conferiti i poteri
al Commissario delegato con la definizione degli ambiti derogatori
coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri in premessa citata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2005
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato