IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare
degli articoli 9 e 15;
Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n.
345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2003, n. 60;
Visto, in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento
che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri
per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela
della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il parere espresso in data 20 ottobre 2004 dal Comitato
tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela
delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del
Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;
Sentita in data 25 novembre 2004 la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali e'
stata delegata, tra l'altro, la trattazione delle minoranze
linguistiche;
Decreta:
Art. 1.
Ambito territoriale dei progetti
1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2005-2007, previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, 482, sono
assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle
pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e
successive modifiche.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze
linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali
abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art.
3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una
legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, nonche' per le
regioni a statuto speciale da una norma di attuazione dello statuto.
Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione
Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale ha efficacia
sino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica,
previsto dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono
concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta,
riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del
1999.
Art. 2.
Caratteristiche dei progetti
1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti a:
a) Realizzare, in via sperimentale, da parte delle pubbliche
amministrazioni sportelli linguistici, destinati ai rapporti con il
pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso
l'utilizzazione, in assenza di personale linguistico idoneo facente
parte dell'organico di dette amministrazioni, di personale interprete
e/o traduttore, assunto con contratto a tempo determinato di durata
massima annuale. I progetti devono prevedere, ove possibile,
l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
b) Istituire corsi di formazione, anche in collaborazione con le
strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla
conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela,
da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche
amministrazioni. La competenza del personale esperto a detto uso
della lingua deve essere in ogni caso certificabile. L'istituzione
dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti
locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione
regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti
locali in materia.
c) Utilizzare traduttori interpreti oltre che per esigenze di
funzionamento dello sportello linguistico, anche per le incombenze di
cui all'art. 7 della legge n. 482 del 1999.
2. Il finanziamento delle spese per l'utilizzazione di personale
esperto in lingua minoritaria presso gli sportelli di cui al comma 1,
lettera a), e' consentito per un massimo di cinque anni a partire
dall'anno in cui la sperimentazione ha avuto inizio. In tal caso ogni
progetto contenente interventi indirizzati a tale scopo deve
contenere riferimenti per individuare l'anno in cui e' stato avviato
l'esperimento, ivi compresi gli anni che si riferiscono a progetti
gia' finanziati e realizzati.
3. Sono, inoltre, ammessi al finanziamento progetti presentati
dagli enti di cui all'art. 15 della legge n. 482 del 1999, volti a:
a) realizzare interventi finalizzati alla salvaguardia, alla
promozione ed alla diffusione delle lingue e delle culture ammesse a
tutela.
b) realizzare interventi indirizzati alla creazione o
potenziamento di siti Web nei quali la lingua utilizzata e' quella
minoritaria.
4. Sono ammessi al finanziamento anche i progetti che realizzano
interventi in materia di toponomastica.
Art. 3.
Aspetti procedurali
1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati
a criteri di economicita' ed efficacia nello specifico ambito
territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione
analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione
illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si
intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri
informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento
ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge.
2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti piu'
progetti o, in caso preveda piu' interventi nello stesso progetto,
deve indicarne l'ordine di priorita'.
3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo
competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi
periferici dell'amministrazione statale e' sufficiente che la
richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per
conoscenza al Ministero competente.
Art. 4.
Ripartizione dei fondi
1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono
finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni
minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e
dell'opportunita' di finanziare almeno un progetto a favore di ogni
singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto
del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1
dell'art. 5.
2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della
legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in
sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti
proporzionalmente.
3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma
precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli
affari regionali puo' individuare tetti di spesa massima per ciascun
progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche
tenendo conto delle priorita' indicate dagli enti richiedenti il
finanziamento.
Art. 5.
Ulteriori aspetti procedurali
1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti
di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei
programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonche'
degli enti locali.
2. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e'
adottato previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 dicembre 2004
Il Ministro: La Loggia
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 42
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato