IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti
al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti
collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, con il quale, anche
per l'anno 2003, la predetta riduzione e' stata confermata all'11,50
per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato
dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che
prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo
sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine
di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di
riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati
sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge
8 agosto 1995, n. 341 si rileva, rispetto al periodo precedente, un
aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del
gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva
nella misura dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di
confermare, anche per l'anno 2004, la riduzione di cui al citato
comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 nella misura
dell'11,50 per cento gia' stabilita, per l'anno 2003, dal menzionato
decreto ministeriale 9 febbraio 2004;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2004, nella misura
dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 393
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato