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Gazzetta Ufficiale N. 26 del 2 Febbraio 2005

 

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2005, n.8

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge
17 febbraio 1968, n. 108;
Visto l'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere,
limitatamente all'anno 2005, l'anticipo del termine iniziale del
periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli
comunali, al fine di consentire l'eventuale abbinamento con le
elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto
ordinario, nonche' di proseguire il progetto di sperimentazione del
conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione
dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
del 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle
finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
delle elezioni amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono,
limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile
ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine
indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni, e' anticipato al 10 febbraio e, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente
della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate
anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed
irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno
successivo alla stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno
elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della
gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a
quello fissato per la votazione.

Art. 2.
Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio
regionale

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di
cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione
delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle
regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la
sperimentazione e' effettuata in tutti gli uffici elettorali di
sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata
previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e
per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta
regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta secondo le
direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero
dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento,
sentita la regione interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni
vigenti, la sperimentazione e' svolta, altresi', secondo le seguenti
modalita':
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei
diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno
dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento
informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di
ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti
risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle
rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati
ufficiali dell'elezione;
b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in
cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della
sperimentazione, e' tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali
previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' costituita una
Commissione nazionale per la verifica dei risultati della
sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della
regione e degli enti locali.
5. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare
fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle
prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al
comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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