IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Sono approvate le avvertenze, di cui agli allegati 1, 2 e 3, che
sono aggiunti dopo l'allegato 5, con la denominazione di allegati 6,
7 e 8, al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
29 luglio 2004, relativo alle modifiche al modello delle cartelle di
pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente delle
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il predetto provvedimento ha
modificato il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo
all'approvazione del modello di pagamento e dell'avviso di
intimazione, ai sensi degli articoli 25 e 50 del citato decreto n.
602 del 1973.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Motivazioni.
L'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
stabilisce l'obbligatorieta' del sistema di riscossione tramite ruolo
delle entrate dello Stato e di quelle degli enti pubblici, anche
previdenziali, con la sola esclusione di quelli economici.
L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da
notificare al debitore iscritto a ruolo, sia redatta in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
In attuazione della citata norma il decreto dirigenziale 28 giugno
1999, come modificato dal decreto 11 settembre 2000 e dai
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile
2002 e del 29 luglio 2004, ha approvato il modello di cartella e le
avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto,
prevedendo modalita' differenziate.
Cio' premesso e considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori
modalita' di impugnazione dei ruoli, si provvede con il presente atto
ad aggiungere tre allegati al citato decreto del 28 giugno 1999
mediante integrazione del provvedimento del 29 luglio 2004.
Sono stati, pertanto, predisposti tre fogli distinti, uno con le
avvertenze relative ai ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle
entrate per il recupero di somme di natura non tributaria per le
quali non sussiste la competenza delle commissioni tributarie, un
altro con le avvertenze relative ai ruoli emessi dalle direzioni
regionali per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui agli
articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
un terzo con le avvertenze relative ai ruoli emessi in applicazione
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, per il recupero di
crediti di altri Stati membri dell'Unione europea in materia di
imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e
imposte sui premi assicurativi, compresivi dei relativi interessi,
sanzioni e spese. Nei predetti fogli sono riportate le notizie
necessarie ad individuare l'ufficio al quale e' possibile chiedere
informazioni e le indicazioni sul come e a chi presentare ricorso.
Riferimenti normativi dell'atto.
Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).
Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti
amministrativi: legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4).
Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(art. 25);
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
28 giugno 1999;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
11 settembre 2000;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile
2002;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio
2004.
Roma, 7 gennaio 2005
Il direttore: Ferrara
Allegato 1
RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE PER IL RECUPERO DI CREDITI NON TRIBUTARI
Richiesta di informazioni e di riesame
in autotutela del ruolo
Per la presente cartella e' possibile chiedere informazioni
all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio e' possibile
richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe ne'
sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il
responsabile del procedimento e' il direttore dell'ufficio indicato
nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato.
Quando e come presentare ricorso Eventuali ragioni di opposizione
avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi
all'Autorita' giudiziaria ordinaria:
nelle forme previste dall'art. 617 del codice di procedura
civile, ove si contesti la cartella di pagamento per vizi di forma
propri della stessa o della sua notifica;
nelle forme previste dall'art. 615 del codice di procedura
civile ove si facciano valere fatti sopravvenuti in epoca successiva
alla sentenza, tali da incidere sul diritto dell'amministrazione di
procedere esecutivamente.
Richiesta di sospensione del pagamento In caso di ricorso avverso
la cartella di pagamento, e' possibile presentare domanda in carta
semplice, per chiedere la sospensione del pagamento, all'ufficio che
ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto sono dovuti gli
interessi maturati durante il periodo di sospensione.
Richiesta di pagamento a rate Per pagare a rate il debito (con
l'aggiunta dei relativi interessi) deve essere presentata domanda in
bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.
Allegato 2
RUOLI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI
IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Richiesta di informazioni e di riesame
in autotutela del ruolo
Per la presente cartella e' possibile chiedere informazioni alla
direzione regionale che ha emesso il ruolo, indicata nel dettaglio
degli addebiti. Alla medesima direzione e' possibile richiedere il
riesame in autotutela.
La richiesta non interrompe ne' sospende i termini di
proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento
e' il direttore della direzione regionale o un suo delegato.
Quando e come presentare ricorso
Quando presentare il ricorso.
Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella
deve proporre ricorso entro sessanta giorni dalla data della notifica
della cartella. Se prima della notifica della cartella il
contribuente ha ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione
emessa dal direttore regionale ai sensi dell'art. 18 della legge n.
689 del 24 novembre 1981 puo' contestare il ruolo e/o la cartella
solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per
esempio, l'indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.
A chi presentare ricorso.
Il contribuente deve:
intestare il ricorso in bollo alla commissione tributaria
provinciale nella cui circoscrizione ha sede la direzione regionale
che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre;
notificare il ricorso alla direzione che ha emesso il ruolo
spedendolo alla direzione stessa senza busta, per raccomandata con
avviso di ricevimento, oppure tramite l'ufficiale giudiziario, oppure
consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare
la relativa ricevuta.
Dati da indicare nel ricorso.
Nel ricorso, intestato alla commissione tributaria provinciale,
il contribuente deve indicare:
le proprie generalita';
il codice fiscale;
il rappresentante legale, se chi fa ricorso e' una societa' o
un ente;
la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente
scelto;
la direzione regionale contro cui ricorre;
il numero della cartella;
i motivi del ricorso;
le conclusioni, cioe' la richiesta che il contribuente rivolge
alla commissione tributaria provinciale.
E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia
di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica.
N.B. se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro,
esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni
relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni
stesse e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve
essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad
una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993.
Costituzione in giudizio.
Entro trenta giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica
del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioe' deve
depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della
commissione tributaria provinciale.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi
previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:
l'originale del ricorso, se e' stato notificato tramite
ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il
contribuente dichiara che e' conforme al ricorso originale gia'
spedito per posta o consegnato;
la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata
con avviso di ricevimento;
la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio puo' essere condannato al pagamento delle
spese.
Richiesta di sospensione del pagamento Il contribuente che fa
ricorso puo' presentare domanda in carta semplice, per chiedere la
sospensione del pagamento alla direzione regionale che ha emesso il
ruolo. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli
interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Richiesta di pagamento a rate
Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta
dei relativi interessi) deve presentare domanda di rateazione in
bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.
Allegato 3
RUOLI EMESSI IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
2003,
n. 69, PER IL RECUPERO DI CREDITI SORTI IN UN ALTRO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
Richiesta di informazioni e di riesame in autotutela del ruolo
Per la presente cartella e' possibile chiedere informazioni
all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio e' possibile
richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe ne'
sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il
responsabile del procedimento e' il direttore dell'ufficio indicato
nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato.
Quando e come presentare ricorso
Quando presentare il ricorso.
Il contribuente puo' presentare ricorso in commissione tributaria
soltanto per vizi propri della cartella di pagamento entro sessanta
giorni dalla data della notifica. Nel caso in cui il contribuente
intenda contestare il credito o il titolo esecutivo emesso dallo
Stato estero deve adire l'organo competente in tale Stato, secondo le
disposizioni ivi vigenti.
A chi presentare ricorso.
Il contribuente deve:
intestare il ricorso in bollo alla commissione tributaria
provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha emesso
il ruolo contro cui si ricorre;
notificare il ricorso all'ufficio finanziario che ha emesso il
ruolo spedendolo all'ufficio stesso senza busta, per raccomandata con
avviso di ricevimento, oppure tramite l'ufficiale giudiziario, oppure
consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare
la relativa ricevuta.
Dati da indicare nel ricorso.
Nel ricorso, intestato alla commissione tributaria provinciale,
il contribuente deve indicare:
le proprie generalita';
il codice fiscale;
il rappresentante legale, se chi fa ricorso e' una societa' o
un ente;
la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente
scelto;
l'ufficio finanziario contro cui ricorre;
il numero della cartella;
i motivi del ricorso;
le conclusioni, cioe' la richiesta che il contribuente rivolge
alla commissione tributaria provinciale.
E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia
di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica.
N.B. se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro,
esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni
relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni
stesse e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve
essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad
una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993.
Costituzione in giudizio.
Entro trenta giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica
del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioe' deve
depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della
commissione tributaria provinciale.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi
previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:
l'originale del ricorso, se e' stato notificato tramite
ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il
contribuente dichiara che e' conforme al ricorso originale gia'
spedito per posta o consegnato;
la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata
con avviso di ricevimento;
la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio puo' essere condannato al pagamento delle
spese.
Richiesta di sospensione del pagamento
Il contribuente che abbia contestato il credito o il titolo
esecutivo emesso nello Stato estero puo' chiedere la sospensione
della procedura esecutiva fino alla decisione sul ricorso da parte
dell'organo competente dello Stato estero, all'ufficio che ha emesso
il ruolo, che puo' concederla su conforme parere dell'autorita'
richiedente dello Stato estero.
Richiesta di pagamento a rate
Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta
dei relativi interessi) deve presentare domanda di rateazione in
bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo, il quale puo' concederla,
sentita l'autorita' richiedente dello Stato estero.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato