Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del
lavoro per il tramite delle
direzioni regionali del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Rip. 19 - Uff. lavoro - Isp. lavoro
Alla provincia autonoma di Trento -
Dip.to servizi sociali - Servizio
lavoro
Alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia Agenzia
regionale per l'impiego
Alla Regione Siciliana -
Assessorato al lavoro - Uff. reg.le
lavoro - Ispett. reg.le lavoro
e, per c.:
Agli assessorati regionali al
lavoro
Al Ministero degli affari esteri -
Gabinetto del Ministro -
D.G.I.E.P.M. - Uff. VI - Centro
visti
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto dei Ministro -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direz. c.le
dell'immigrazione e della Polizia
delle frontiere - Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione
- Direz. c.le per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo
All'INPS - Direzione generale
I. Contenuto del D.P.C.M.: le quote d'ingresso.
Si comunica che in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla
Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato 1), recante la programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri
extracomunitari per l'anno 2005.
Il D.P.C.M., come anticipazione delle quote annuali d'ingresso,
fissa una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da
ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per
lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro
autonomo.
Nell'ambito della quota massima prevista sono ammessi, all'art. 6,
n. 25.000 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale. Il
numero degli ingressi per lavoro stagionale e' stato determinato in
tale misura, ridotta rispetto a quella fissata nell'anno precedente,
in considerazione del fatto che una parte importante della domanda di
lavoratori stagionali viene soddisfatta da cittadini di Paesi
diventati membri dell'Unione europea il 1° maggio 2004 e i cui
ingressi per l'anno 2005 sono stati programmati con separato
provvedimento.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
cittadini di: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina,
ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia,
Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
Nell'ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5
contengono l'ulteriore specificazione delle quote d'ingresso.
In particolare, l'art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per
motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E.
residenti all'estero di nazionalita' non predeterminata, riservandone
15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza
alla persona.
L'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo
per: ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse
per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei
tipi di attivita' specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250 unita', le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi
di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.
L'art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di
lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a
lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e
Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche
professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane. Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni
applicative gia' fornite con riferimento all'analoga quota prevista
per l'anno 2004. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da
parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito
dell'origine italiana entro il grado prescritto. E' previsto che tale
inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione
dell'elenco attraverso il sistema informatizzato «SILES» di questo
Ministero, condiviso dalle direzioni provinciali del lavoro.
L'elenco, gia' istituito con riferimento ai cittadini argentini di
origine italiana, dovra' essere implementato con riguardo anche agli
oriundi di nazionalita' uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui
l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il
sistema «SILES», esso puo' essere documentato mediante apposita
certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare che vi ha provveduto.
L'art. 5, infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per
lavoro subordinato non stagionale e ripartita come segue:
1) n. 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti
all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale
altamente qualificato;
2) n. 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione
contenuta nel citato D.P.C.M., sono cosi' ripartiti:
3.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
2.500 cittadini marocchini;
2.000 cittadini egiziani;
2.000 cittadini nigeriani;
2.000 cittadini moldavi;
1.500 cittadini dello Sri Lanka;
1.500 cittadini del Bangladesh;
1.500 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati
alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione.
II.1 Modalita' e termine iniziale di presentazione delle
richieste di
autorizzazione al lavoro.
Questo Ufficio, nel fissare le modalita' d'applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che la
presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia
effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita
da ufficio
postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche
l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio
postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche
l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che
l'indicazione dell'orario - da esprimere necessariamente in ore e
minuti - sia apposta a mano sulla busta. La Societa' Poste italiane
ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti
all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non
provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente
l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta
dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.
La domanda va redatta in conformita' ai modelli che si accludono. I
moduli predisposti sono due, da utilizzare a seconda del tipo di
assunzione richiesta. La domanda di autorizzazione finalizzata
all'assunzione nel settore del lavoro domestico, va redatta
utilizzando il modulo corrispondente - allegato n. 2. Se, invece, la
richiesta riguarda l'autorizzazione all'assunzione da operare, con
contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale,
in settori diversi da quello dei servizi domestici, essa va
presentata facendo uso del distinto apposito modulo - allegato 3. In
entrambi i casi e' necessario unire alla domanda il contratto di
lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto
alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di
soggiorno; lo schema di contratto da utilizzare e' riportato
nell'allegato n. 4.
La domanda di autorizzazione, completa della ulteriore
documentazione da allegarvi secondo le indicazioni contenute nel
modulo, va indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro
competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa dovra'
effettuarsi. E' necessario avvertire che i moduli di cui agli
allegati n. 2 - 3 - 4 corrispondono nella sostanza a quelli definiti
ed introdotti con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000 e da allora
in uso. La citata circolare, che ne contiene la rispettiva
illustrazione, e' pubblicata e consultabile nel sito internet del
Ministero «www.welfare.gov.it», nell'area «norme» ed
in
corrispondenza dell'argomento «tematiche sociali». Le uniche
variazioni introdotte attengono al necessario inserimento tra la
documentazione che il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda
anche di: 1) copia del proprio documento d'identita' (e del permesso
di soggiorno in corso di validita' se il richiedente e' cittadino
extracomunitario); 2) copia del passaporto (o di altro documento
valido per l'espatrio) del lavoratore straniero. Per il resto il
contenuto dei moduli e' rimasto sostanzialmente invariato,
consistendo i residui aggiustamenti in semplici adeguamenti di
carattere formale (aggiornamento dell'importo del bollo e degli
importi pecuniari esposti in lire; adeguamento connesso al necessario
inoltro per posta, ecc.).
L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara' possibile
a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Piu' richieste potranno essere cumulativamente inviate con il
medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro
mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro
stagionale, l'invio cumulativo di piu' richieste provenienti da
datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria
per conto dei propri associati.
La Direzione provinciale del lavoro destinataria esaminera' e
definira' le domande di autorizzazione al lavoro pervenute secondo
l'ordine cronologico di invio della raccomandata, tenuto conto della
data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale.
II.2 Modalita' e termine iniziale di presentazione delle
domande di
attestazione di disponibilita' in quota finalizzate alla conversione
del permesso di soggiorno.
Per le richieste finalizzate al rilascio dell'attestazione di
disponibilita' in quota per conversione del permesso di soggiorno, si
seguiranno le seguenti modalita' di presentazione.
La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale - ai
sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai
sensi dell'art. 38, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale
nei confronti del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza
del permesso di soggiorno rilasciatogli l'anno precedente per lavoro
stagionale abbia fatto rientro nello Stato di provenienza) - va
presentata facendo uso del modulo allegato (allegato n. 5). Alla
richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal cittadino
extracomunitario istante deve essere allegato il contratto di lavoro
subordinato redatto utilizzando l'apposito modulo (allegato n. 4). Il
contratto cosi' sottoscritto tra le parti e' condizionato unicamente
all'effettivo rilascio del rispettivo permesso di soggiorno per
lavoro.
La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione del
permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo - ai
sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 - va presentata facendo uso dell'apposito
specifico modulo (allegato n. 6).
Le richieste di attestazione, complete dei documenti da unire
secondo le indicazioni contenute nei rispettivi moduli devono essere
inoltrate alle direzioni provinciali del lavoro competenti
esclusivamente per raccomandata con il rispetto del termine iniziale
e delle modalita' di spedizione come sopra stabiliti per l'inoltro
delle richieste di autorizzazione al lavoro.
III. Autorizzazione al lavoro domestico: requisito reddituale
richiesto.
Con particolare riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro
per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, si
diramano le seguenti indicazioni, a parziale modifica di quanto
stabilito con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000. Le indicazioni
modificative attengono al criterio con cui occorre verificare, nei
confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il requisito
della capacita' economica a sostenere le spese per retribuzione,
vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Al
riguardo si stabilisce che la capacita' economica e' da ritenere
sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo,
al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto
all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da
assumere, aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale
cosi' stabilito sara' pertanto l'unico termine di riferimento da
utilizzare in luogo delle soglie di reddito, differenziate a livello
provinciale, determinate con la circolare n. 55/2000, non piu'
operanti per effetto della presente disposizione. Rimane confermato
che il reddito minimo richiesto come necessario potra' risultare
anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non
conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente
all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.
IV. Distribuzione delle quote.
Inoltre, ai fini dell'immediata attuazione del decreto, questo
Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la
distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per
lavoro stagionale (allegato n. 7) e della quota generica per lavoro
subordinato non stagionale (allegato n. 8 - quota riservata a singole
nazionalita'; allegato n. 9 - quota destinata a stranieri di
nazionalita' non predeterminata).
Si e' ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della
quota specifica riservata, dall'art. 5, a dirigenti o personale
altamente qualificato, limitatamente all'80% (ottocento unita) del
suo ammontare complessivo (allegato n. 10). La parte residua (pari a
duecento unita) e' momentaneamente tenuta a disposizione come riserva
da utilizzare per effettuare, in base alle necessita', assegnazioni
aggiuntive.
Ugualmente e' stata ripartita anche la parte della quota per lavoro
autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La
ripartizione e' stata attuata limitatamente all'80% (mille unita) del
totale (allegato n. 11). La parte residua (pari a duecentocinquanta
unita) e' momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da
utilizzare per effettuare, in base alle necessita', assegnazioni
aggiuntive.
Con particolare riguardo alle tabelle allegate sub 7 - contenente
la ripartizione delle quote per lavoro stagionale, sub 8 - contenente
la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalita' e sub 9
- contenente la ripartizione della quota prevista dall'art. 2 a
favore di stranieri di nazionalita' non predeterminata, sono
necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti a), b), c),
d), e):
a) tenuto conto dell'entita' delle quote riservate a specifiche
nazionalita', si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza
predeterminazione della nazionalita' di destinazione - considerata
nella tabella allegato n. 9 «Altre nazionalita» - sia utilizzata
con
esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalita' diverse da quelle
espressamente previste dall'art. 5;
b) mediante la ripartizione effettuata con la tabella n. 9, la
quota «Altre nazionalita» destinata agli ingressi diversi da quelli
per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene
parzialmente devoluta, nella misura di cinquemila unita', ad
assunzioni da effettuare nel settore dell'edilizia; tale porzione di
quota e' ripartita, restando stabilito che gli uffici di assegnazione
la utilzzeranno esclusivamente per rilasciare le autorizzazioni al
lavoro corrispondenti alla rispettiva specifica destinazione. La
determinazione e' giustificata dalla valutazione del fabbisogno di
manodopera straniera proveniente dal settore delle costruzioni edili
e dalla considerazione dell'attuale quadro economico complessivo. La
parte residua della quota considerata, pari a diecimila unita',
rimane destinata agli ingressi per le assunzioni da effettuare in
tutti i restanti settori;
c) con la tabella allegato n. 8, riguardante le quote riservate a
singole nazionalita', non si e' fatto luogo alla ripartizione dei
cento ingressi previsti in favore dei cittadini somali; questa
direzione generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo la
modalita' indicate piu' sotto, terra' il computo generale delle
autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere
su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo
eventuale esaurimento;
d) la quota per lavoro stagionale (di cui all'art. 6), quella
prevista dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a albanesi,
tunisini, marocchini, egiziani, moldavi e srilankesi non vengono
distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta
nella disponibilita' di questo Ufficio nella misura di seguito
rispettivamente indicata:
ingressi per lavoro stagionale: 200;
albanesi: 300;
tunisini: 350;
marocchini: 350;
egiziani: 250;
moldavi: 450;
srilankesi: 100;
altre nazionalita' - ingressi per motivi di lavoro domestico o
di assistenza alla persona: 600;
altre nazionalita' - ingressi per settori diversi da quello del
lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati
all'edilizia: 1.500.
L'accorgimento e' diretto a realizzare le seguenti finalita':
d.1) la porzione non ripartita delle quote per albanesi, in
ragione di duecento unita', per tunisini, in ragione di duecento
unita', per marocchini, in ragione di duecento unita', per egiziani,
in ragione di cento unita', per moldavi, in ragione di centocinquanta
unita', per «altre nazionalita' - ingressi per settori diversi da
quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non
destinati all'edilizia», in ragione di mille unita', viene trattenuta
allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle domande di
assunzione di manodopera da impiegare nella realizzazione dei
preparativi connessi all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di
Torino 2006 nonche' nell'esecuzione delle c.d. «Grandi opere». Per
«Grandi opere» si intendono le infrastrutture e gli insediamenti
produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in
attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 ed inseriti
nel D.P.E.F. - Documento di programmazione economica e finanziaria
2004-2007. L'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di
autorizzazione al lavoro, provvedera' innanzitutto a verificare che
la manodopera e' richiesta per essere adibita alla realizzazione
delle c.d. «Grandi Opere» ovvero di preparativi connessi con
l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e, una
volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro, chiedera' a questo ufficio, inoltrando
la richiesta per il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione
della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria per
darvi corso. Questa direzione generale effettuera' l'assegnazione,
attribuendo priorita' alle richieste degli uffici provinciali secondo
l'ordine di arrivo;
d.2) la porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale,
in ragione di duecento unita', delle quote, di cui all'art. 5, per
albanesi, in ragione di 100 unita', per tunisini, in ragione di
centocinquanta unita', per marocchini, in ragione di centocinquanta
unita', per egiziani, in ragione di centocinquanta unita', per
moldavi, in ragione di trecento unita', per srilankesi, in ragione di
cento unita', nonche' delle quote per «altre nazionalita' - ingressi
per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona» in
ragione di seicento unita' e per «altre nazionalita' - ingressi per
settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla
persona non destinati all'edilizia», in ragione di 500 unita', viene
trattenuta in vista della realizzazione di progetti speciali di
selezione e di formazione all'estero;
e) la quota (prevista dall'art. 5) di settecento cittadini di
«altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano
accordi» in materia immigratoria attualmente non e' utilizzabile.
Essendo precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverra'
utilizzabile e sara' distribuita solamente dopo la loro conclusione.
La restante quota per lavoro non stagionale prevista dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri all'art. 4 non e' stata
ripartita. Questa direzione generale, sulla scorta dei dati
monitorati secondo le modalita' indicate piu sotto, terra' il computo
generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente
rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo
avviso del relativo eventuale esaurimento.
Gli uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da
prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo
i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori
subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative
autorizzazioni.
V. Ulteriori indicazioni operative.
Per l'esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale
assegnata per lavoro stagionale, codeste sedi devono applicare quanto
gia' definito con la circolare n. 104/1998, secondo la quale nel caso
in cui il lavoratore straniero svolga attivita' lavorative stagionali
in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate
alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di
nove mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse
autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo
dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. La richiesta
diretta ad ottenere l'ulteriore autorizzazione in collegamento con la
prima gia' rilasciata puo' essere presentata all'ufficio provinciale
anche mediante consegna a mano (come del resto tutte le richieste di
autorizzazione al lavoro relative ai casi particolari di ingresso
fuori quota); e' anzi consigliabile che gli interessati si avvalgano
di tale facolta', implicando la richiesta in esame, per sua natura,
tempi di trattazione particolarmente ristretti.
Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati
alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, precisiamo che codeste direzioni provinciali del
lavoro devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di
un permesso di soggiorno per studio in corso di validita', senza
accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio
nazionale.
Per la gestione delle quote nonche' per il monitoraggio della loro
utilizzazione verra' messa a disposizione degli uffici
un'applicazione informatica, in corso di approntamento, denominata
Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari -
S.I.L.E.N. L'applicazione e' destinata a incorporare, a decorrere dal
corrente anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuera' ad operare,
secondo le modalita' gia' in uso, il Contatore unico nazionale per i
lavoratori neocomunitari.
Con separata circolare saranno fornite le indicazioni sulle
modalita' di funzionamento del S.I.L.E.N., avuto riguardo ai
cittadini extracomunitari, e le istruzioni per il suo utilizzo.
Roma, 25 gennaio 2005
Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri
Avvertenza:
L'allegato n. 1, contenente il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2005», e' riportato alla pag. 6
della presente Gazzetta Ufficiale.
Gli allegati da n. 1 a n. 11 alla presente circolare sono
pubblicati anche sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali: www.welfare.gov.it
Allegato n. 2
(flussi 05 mod rich dom)
Allegato n. 3
(fussi 05 mod rich art. 22 e 24)
Allegato n. 4
(fussi 05 mod contr)
Allegato n. 5
(fussi 05 mod conv sub)
Allegato n. 6
(fussi 05 mod conv aut)
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato