Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del
lavoro per il tramite delle
direzioni regionali del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
- Rip. 19 - ufficio lavoro - isp.
lavoro
Alla provincia autonoma di Trento -
Dipartimentoto servizi sociali -
Servizio lavoro
Alla regione autonoma Friuli
Venezia Giulia - Agenzia regionale
per l'impiego
Alla Regione siciliana -
Assessorato al lavoro - Uff.
regionale lavoro - Ispettorato
regionale lavoro
e, p.c.:
Agli assessorati regionali al
lavoro
Al Ministero degli affari esteri -
Gabinetto del Ministro -
D.G.I.E.P.M. - Ufficio VI - Centro
visti
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro -
Dipartimento della pubblica
sicurezza -direzione centrale per
la Polizia stradale, ferroviaria,
di frontiera e Postale -
Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Gabinetto
del Ministro
All'INPS - Direzione generale
Si comunica che in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla
Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato n. 1), recante la
programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno
2005.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una
quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei
nuovi Stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei
seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti e'
transitoriamente sospesa, in virtu' del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, l'applicazione degli
articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca,
Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di
Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di
Slovenia e Repubblica di Ungheria.
La quota non sara' ripartita a livello regionale e ai fini del
rilascio delle autorizzazioni, gli uffici provinciali dovranno
avvalersi del contatore unico nazionale, gia' usato per l'utilizzo
delle quote del 2004, collocato all'interno dell'applicazione
informatica denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari
e neocomunitari - S.I.L.E.N.), messa a disposizione degli uffici
periferici nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli uffici
non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).
Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del
cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a
carattere stagionale, e' tenuto a presentare la preventiva richiesta
di autorizzazione al lavoro secondo le modalita' semplificate
stabilite con la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata nel
sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai
moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le
seguenti modifiche ed integrazioni.
L'inoltro della richiesta di autorizzazione e' effettuabile
esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale
dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario
di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale
dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di
invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che
l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e
minuti, sia apposta a mano sulla busta. La societa' Poste Italiane ha
assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti
all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non
provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente
l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta
dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.
L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara' possibile a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta
Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Piu' richieste potranno essere cumulativamente inviate con il
medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro
mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro
stagionale, l'invio cumulativo di piu' richieste provenienti da
datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria
per conto dei propri associati.
Si raccomanda a codesti uffici di effettuare le verifiche
preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema del contatore
unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo
necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare
funzionalita' alla procedura. Tale inserimento dovra' contenere,
oltre ai dati in precedenza gia' richiesti, anche la denominazione
del datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativa
partita I.V.A. o codice fiscale.
Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformita'
alla richiamata circolare n. 14/2004.
L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle
direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed
alla questura territorialmente competente, presso la quale dovra'
recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno
per lavoro subordinato; un'ulteriore copia sara' trattenuta a cura
della direzione provinciale del lavoro per eventuali successive
verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro i termini
previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro
ed entro cinque giorni, al Centro per l'impiego l'assunzione, le
eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro
instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.
Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera
circolare prot. n. 602 del 15 ottobre 2004, l'autorizzazione al
lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo
svolgimento di attivita' lavorativa per un periodo massimo di nove
mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa
autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al
mercato del lavoro al momento esistenti.
Roma, 25 gennaio 2005
Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri
Avvertenza:
L'allegato n. 1, concernente il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri
della Unione europea nel territorio dello Stato per l'anno 2005», e'
riportato alla pag. 7 della presente Gazzetta Ufficiale.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato