L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2005 ai sensi degli articoli
65, comma 4, (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4,
(assegno di maternita), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modifiche e integrazioni, e' pari al 2 per cento.
(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2005).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2005, se spettante nella misura intera, e' pari a Euro 118,38;
per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari
composti da cinque componenti, e' pari a Euro 21.309,43;
b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 66,
comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e
integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004,
per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a Euro 283,92;
per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari
composti da tre componenti, e' pari a Euro 29.596,45.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato