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Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 2005

 

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2004
Modalita' di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso. (Deliberazione n. 248/04).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'art. 2,
comma 12, lettera h);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge
28 ottobre 2002, n. 238;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002 (di seguito: D.P.C.M. 31 ottobre 2002);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di
seguito: deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di
seguito: deliberazione n. 207/02);
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 14 ottobre 2004, n. 178/04;
la deliberazione dell'Autorita' 27 ottobre 2004, n. 188/04 (di
seguito: deliberazione n. 188/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 novembre 2004 n. 209/04 (di
seguito: deliberazione n. 209/04);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
12 dicembre 2002, recante «Condizioni economiche per la fornitura di
gas naturale dagli esercenti l'attivita' di vendita» (di seguito:
documento per la consultazione 12 dicembre 2002);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
30 novembre 2004, recante «Aggiornamento della componente materia
prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e
revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso» (di seguito: documento per la
consultazione 30 novembre 2004);
Considerato che:
con la deliberazione n. 138/03, l'Autorita', in attuazione
dell'art. 1 della deliberazione n. 207/02, ha disciplinato le
modalita' di definizione delle condizioni economiche che gli
esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale sono tenuti a
proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai clienti
finali che alla data del 31 dicembre 2002 erano nella condizione di
cliente non idoneo;
con la deliberazione n. 195/02, l'Autorita', in attuazione di
quanto previsto dal D.P.C.M. 31 ottobre 2002, ha introdotto, al fine
di minimizzare l'impatto inflazionistico dell'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, il cui andamento e' considerato ai fini della
disciplina di aggiornamento della componente materia prima del gas
acquistato all'ingrosso, una nuova disciplina di detto aggiornamento,
successivamente recepita dalla predetta deliberazione n. 138/03; e
che detta disciplina e' anche stata volontariamente assunta a
parametro per la definizione e l'aggiornamento dei prezzi convenuti
in numerosi contratti di compravendita del gas all'ingrosso;
con la deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorita', tenendo
conto delle richieste formulate dagli operatori in merito
all'originario schema di provvedimento diffuso col documento per la
consultazione 12 dicembre 2002, ha definito una disciplina di calcolo
del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione
all'ingrosso, assicurando, limitatamente alla prima fase di apertura
del mercato, un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei
benefici derivanti dalle riduzioni di costo gia' registrate nel
settore;
Considerato che:
lo scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati
internazionali ha registrato negli ultimi mesi significativi
cambiamenti rispetto alle condizioni esistenti e valutabili nell'anno
2002, in particolare, un congiunturale ed imprevisto aumento dei
prezzi dei prodotti petroliferi assunti a riferimento per la
determinazione del prezzo del gas nei contratti internazionali; e che
tale dinamica, dovuta anche a pratiche speculative del mercato del
greggio, determinerebbe, per effetto dell'applicazione dell'attuale
disciplina di aggiornamento, un aumento della sopra citata componente
materia prima, con conseguenti impatti inflazionistici;
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/04,
le informazioni acquisite in merito alla dinamica dei prezzi
all'importazione in Italia hanno evidenziato la negoziazione di
alcuni contratti di importazione caratterizzati da prezzi superiori
rispetto al costo medio europeo; e che il costo di approvvigionamento
risulta attualmente riconosciuto nel corrispettivo variabile relativo
alla commercializzazione all'ingrosso di cui alla deliberazione n.
138/03;

Considerato che:

la disciplina di aggiornamento della componente materia prima
tiene conto dell'andamento del mercato internazionale del gas, anche
al fine di incentivare comportamenti efficienti; e che nei contratti
internazionali di approvvigionamento di gas naturale e' prassi degli
operatori piu' efficienti, prevedere clausole di adeguamento dei
prezzi legate all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi in
modo tale da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non
rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola di
salvaguardia);
la disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 195/02
non contempla previsioni analoghe a quelle indicate al precedente
alinea, atteso che l'anomalo aumento dei prezzi dei prodotti
petroliferi si e' verificato nel periodo successivo all'adozione del
predetto provvedimento, ossia nell'arco temporale compreso tra il
2003 ed il 2004;
l'assenza di una tale previsione determinerebbe una
sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas
naturale che rivendono al mercato italiano, a danno dei clienti
finali;
anche alla luce di quanto sopra, l'Autorita', con il documento
per la consultazione 30 novembre 2004, ha posto in consultazione
misure volte a modificare l'attuale disciplina di aggiornamento del
corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione
all'ingrosso, contenuta nella deliberazione n. 195/02, in
particolare:
a) integrando tale disciplina con previsioni che assicurino
variazioni da apportare alla componente materia prima ridotte al
30-60%, quando il prezzo del Brent ricade al di fuori di un
intervallo prefissato, stimato sulla base dell'andamento medio del
mercato e compreso tra i 18 ed i 35 dollari/barile;
b) rettificando i pesi adottati nell'indice It ai fini del
calcolo delle variazioni della componente materia prima e sostituendo
i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;
c) inoltre, al fine di incentivare gli operatori a negoziare,
nell'ambito dei mercati internazionali del gas ai fini
dell'approvvigionamento nazionale, prezzi coerenti con il costo medio
europeo, l'Autorita', nel sopra citato documento per la consultazione
30 novembre 2004, ha delineato misure volte a modificare l'attuale
disciplina di calcolo del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso, al fine di trasferire al
consumatore finale i vantaggi di costo inizialmente lasciati al
venditore, prevedendo in particolare una riduzione compresa tra 0,2 e
0,5 centesimi di euro/mc del valore attualmente riconosciuto dalla
predetta disciplina;
Considerato che:
gli interventi delineati dall'Autorita' nel documento per la
consultazione 30 novembre 2004 si fondano su evidenze relative
all'andamento dei mercati internazionali dell'energia e sulle
informazioni rese disponibili all'Autorita' dagli operatori;
anche al fine di consentire agli operatori interessati di
rappresentare eventuali esigenze specifiche che potrebbero connotare
alcuni contratti di importazione, l'Autorita', con la deliberazione
n. 188/04, ha richiesto ai soggetti importatori una serie di
informazioni in merito ai contenuti ed alla configurazione delle
condizioni economiche dei rispettivi contratti; e che solo in forza
di tali informazioni, ovvero di evidenze contrattuali tali da
incidere sull'impianto delle esigenze generali sottese al presente
provvedimento, in coerenza con le finalita' dallo stesso perseguite,
potrebbero essere riesaminati i predetti interventi;
dalle osservazioni pervenute in sede di consultazione e' emerso
quanto segue:
a) alcuni operatori hanno contestato l'esistenza, nei propri
contratti di importazione, di clausole di salvaguardia, mentre altri,
pur ammettendone l'esistenza, hanno contestato i valori indicati a
tal fine nel documento per la consultazione 30 novembre 2004, in
quanto ritenuti eccessivamente onerosi; peraltro, detti operatori a
supporto di tali generiche affermazioni, si sono rifiutati di fornire
le informazioni richieste con la predetta deliberazione n. 188/04
ne', tanto meno, hanno prodotto i documenti contrattuali cui fanno
riferimento;
b) alcune societa' di vendita hanno evidenziato che la modifica
dell'attuale disciplina di aggiornamento della componente materia
prima, come delineata nel documento per la consultazione, produrrebbe
gravi ripercussioni nel mercato nazionale del gas all'ingrosso
determinando, in particolare, nei contratti di compravendita in
essere, un onere eccessivo in capo all'acquirente, qualora detti
contratti non prevedano clausole di adeguamento o di revisione dei
prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento;
c) alcuni operatori hanno richiesto di correlare l'andamento
della componente materia prima, in via principale, al gasolio, che
rappresenta il combustibile alternativo nel settore degli usi civili,
mentre non sono emerse indicazioni univoche circa l'orientamento
dell'Autorita' di sostituire con il Brent i riferimenti adottati per
le quotazioni dei greggi;
d) alcune societa' di vendita hanno contestato la prospettata
riduzione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso, osservando, in particolare, che
sulla base di tale disciplina le medesime societa' hanno negoziato i
rispettivi contratti di fornitura con i clienti finali attualmente in
essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005;
Considerato che in applicazione della nuova disciplina per
l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, l'indice
dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, registrerebbe
una variazione maggiore del 5% rispetto al valore assunto dal
medesimo indice per il mese di ottobre 2004, data dell'ultimo
aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
Ritenuto che:
sia necessario modificare la deliberazione n. 195/02:
a) introducendo, al fine di evitare una sovraremunerazione per
gli operatori che acquistano all'estero gas naturale, oltre ai
possibili impatti inflazionistici della stessa, una apposita
disposizione che assicuri variazioni della componente materia prima
ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent ricada
al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile;
b) rettificando i pesi adottati nel paniere di riferimento, con
la previsione di una maggiore quota per il BTZ e di una
corrispondente minore quota del gasolio, in modo da riflettere i
cambiamenti intercorsi negli usi finali di gas naturale e le
condizioni praticate nel mercato all'ingrosso;
c) utilizzando per il greggio il riferimento alle quotazioni
del Brent in sostituzione del paniere dei greggi precedentemente
adottato, tenuto conto del suo rilievo nella contrattualistica
internazionale;
sia opportuno, in considerazione dell'eccezionalita' e della
rilevanza dell'imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti
petroliferi, assicurare adeguata tutela agli operatori che, nel
mercato nazionale del gas all'ingrosso, hanno concluso contratti di
compravendita senza prevedere clausole di adeguamento o di revisione
dei prezzi, in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento
delle condizioni economiche di fornitura;
sia necessario, per realizzare la finalita' di cui al precedente
alinea, adottare una direttiva che imponga agli esercenti l'attivita'
di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas
naturale in essere, di offrire ai propri clienti condizioni
economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente
materia prima effettuato sulla base della modifica di cui alla
precedente lettera a);
sia opportuno, al fine di incentivare nei contratti di
importazione del gas la negoziazione di prezzi coerenti con il prezzo
medio europeo, ridurre il valore attualmente riconosciuto del
corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione
all'ingrosso; e che, tenuto conto che sulla base dell'attuale valore
di tale corrispettivo sono stati negoziati contratti di fornitura con
clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre
2005, sia opportuno che la predetta riduzione abbia effetto a far
data dall'1° ottobre 2005;
Ritenuto che le misure di cui sopra possano essere riesaminate
qualora, dall'analisi delle condizioni economiche dei contratti di
importazione che gli operatori eventualmente produrranno, emergano
evidenze tali da incidere sull'impianto delle esigenze generali
sottese al presente provvedimento, in coerenza con le finalita' dallo
stesso perseguite;
Ritenuto che sia comunque necessario, al fine di evitare una
sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas
naturale, modificare, fin dal trimestre gennaio-marzo 2005, le
condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3
della deliberazione n. 138/03, in esito all'applicazione della nuova
disciplina di aggiornamento;

Delibera:

Art. 1.
Modificazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 novembre 2002, n. 195/02

1.1. All'art. 1, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 novembre
2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02), il testo
successivo alle parole «seguente comma» e' sostituito dal seguente
testo: «Prima dell'inizio di ciascun trimestre viene calcolato
l'indice dei prezzi di riferimento I(base)t composto da:

Formula

dove:
a) a e' il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio,
pari a 0,41;
b) GASOLIO(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente
tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di
aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF
Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price
Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in
centesimi di euro/kg considerando la media mensile dei valori del
cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
c) GASOLIO(base)o e' il valore base di GASOLIO, relativo al
periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a
21,9137 centesimi di euro/kg;
d) b e' il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio
combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
e) BTZ(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra
il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento,
delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio
combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram
Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e
trasformate in centesimi di euro/kg, considerando la media mensile
dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano
cambi;
f) BTZ(base)o e' il valore base di BTZ relativo al periodo
compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070
centesimi di Euro / kg;
g) C e' il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated,
pari a 0,13;
h) BRENT(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente
tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di
aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del
Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in
dollari per barile e trasformate in centesimi di Euro / kg sulla base
di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica,
considerando la media mensile dei valori del cambio Euro / dollaro
calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
i) BRENT(base)0 e' il valore base del BRENT relativo al periodo
compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,2503
centesimi di euro/kg.
1.2. All'art. 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' n.
195/02 il testo successivo alle parole «seguente comma» e' sostituito
dal seguente testo: «Nel caso in cui si registrino variazioni
dell'indice It, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al
valore preso precedentemente a riferimento (I(base)t-1 ), ossia se:

Formula

le condizioni economiche di fornitura, di cui alla deliberazione
dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione
n. 138/03), con riferimento al corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 7, comma 1, della
medesima deliberazione, sono aggiornate apportando una variazione
DeltaQE, positiva o negativa tale che QE(base)t=QE(base)t-1 +
DeltaQE, dove QE(base)t-1 e' il valore di QE, vale a dire della quota
a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale
ricompresa nel corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente
aggiornamento.
La variazione DeltaQE e' calcolata mediante una delle seguenti
formule:

Formule

Art. 2.
Obblighi degli esercenti l'attivita' di vendita nei contratti di
compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere

2.1. Le disposizioni seguenti si applicano agli esercenti
l'attivita' di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita
all'ingrosso del gas naturale, in essere alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, che non prevedano clausole di
aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della
disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura.
2.2. Gli esercenti di cui al comma 2.1, offrono ai propri clienti
nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del
primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato
dall'Autorita' ai sensi della disciplina introdotta dal comma 1.2.

Art. 3.
Revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso

3.1. Ai fini della determinazione del corrispettivo variabile
relativo alla commercializzazione all'ingrosso, CCI, di cui all'art.
7, comma 1, della deliberazione n. 138/03, il valore di S e' pari a
0,135552 Euro/GJ a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Art. 4.
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre
gennaio-marzo 2005 delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale

4.1. Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni economiche di
fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005, sulla
base delle disposizioni del presente provvedimento, il valore di
I(base)t-1 da utilizzare per il calcolo della variazione di cui
all'art. 1, comma 2, e' pari a 1,104, in luogo del valore di
I(base)t-1 pari a 1,127 assunto per il precedente aggiornamento ed il
valore di QE(base)t-1 e' pari a 3,479 euro/GJ in luogo del valore di
QE(base)t-1 pari a 3,551 euro/GJ assunto per il precedente
aggiornamento.
4.2. Per quanto previsto dal precedente comma, per il
trimestre gennaio-marzo 2005, le condizioni economiche di fornitura
di gas naturale sono complessivamente aumentate, rispetto al valore
applicato per il trimestre ottobre-dicembre 2004, di 0,247 euro/GJ;
tale aumento e' pari a 0,009514 euro/mc per le forniture di gas
naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 5.
Disposizioni finali

5.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(http://www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

Milano, 29 dicembre 2004
Il presidente: Ortis


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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