Capo I
RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59)
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia
emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto,
una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima
materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello
primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi";
c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
"f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e
ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione
amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle
amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di
diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle
quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza
l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra
i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili
di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i
soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale
collaborazione, della responsabilita' e della tutela
dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti
equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di
servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della
ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei
quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e
amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni,
sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";
d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di
semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione
della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella
fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello
europeo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui approvati.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione per la semplificazione
amministrativa» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 1997, n. 63) come ulteriormente modificato dalla
presente legge:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
Art. 2.
(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
inserito il seguente:
"Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali,
accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalita' di
miglioramento della qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive
competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema
di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il
perseguimento della qualita' della regolazione statale e regionale,
in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e
dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e
codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e
di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisi
e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le
organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro
gia' esistenti tra regioni, la configurabilita' di modelli
procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate
attivita' private e valorizzare le attivita' dirette
all'armonizzazione delle normative regionali".
Note all'art. 2:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202):
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n.
132):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
della giunta regionale della regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni o alla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Art. 3.
(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle
vittime del dovere, del servizio, del terrorismo,
della criminalita' organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del
terrorismo, della criminalita' organizzata e di ordigni bellici in
tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le
disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e del linguaggio normativo;
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche
alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;
c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile,
l'accorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli
interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 4.
(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
e contabile degli uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione
amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa,
adeguamento, nonche' aggiornamento e semplificazione del linguaggio
normativo;
b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e
procedimentali dell'attivita' di gestione;
c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici
all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale
accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito
di ciascuna unita' previsionale di base;
d) perseguimento della fluidita' dei flussi finanziari per e dalle
sedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi;
e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi
al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile
all'estero;
f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attivita'
contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e
alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
g) snellimento delle procedure necessarie per le attivita' di
assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;
h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di
sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili
con gli uffici all'estero.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme
di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma
1.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' del Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata).
Art. 5.
(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti
amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le
attivita' produttive)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza
legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti
amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali,
previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in
qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi
e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti
relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e
cessazione dell'attivita' d'impresa, ivi incluse le attivita' di
certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro
delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita'
degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino
interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i
soggetti economici e l'accrescimento delle capacita' produttive del
sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi
connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi
di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da
parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli
stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.
281 del 1997, al fine di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze
normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di
procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque
denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa;
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla
semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio
dell'attivita' d'impresa;
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione
degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa
su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle
migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative
sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su
tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo
svolgimento dell'attivita' delle piccole e medie imprese e delle
imprese artigiane;
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e
l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui
all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonche' a
coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto
della regolazione statale, regionale e locale;
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena
operativita' degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' l'estensione e lo
sviluppo dell'operativita' degli stessi, favorendo:
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione
alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto
dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati
livelli di funzionalita', nonche' il coordinamento e la cooperazione
tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione
degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli
adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento,
trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa,
sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del
personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi
e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialita'
regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate,
con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di
cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina
degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agli
obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti
legislativi di cui al comma 1.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto
legislativo n. 281, del 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubb1icata
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196):
«Art. 16 (Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero
delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e
l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati
raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto
necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,
nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e
gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attivita' produttive
l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento,
di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti
telematici, individuati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali,
qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici
da loro gestiti.».
- Si riportano gli articoli 23 e 24, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92):
«Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attivita' produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive.».
«Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni
di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o
contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o
del contratto.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2, dell'art. 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11.-12. Omissis.
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
Art. 6.
(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
pari opportunita', secondo i principi, i criteri direttivi e le
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni
forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o
indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' e
l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'
previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche
attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 117, della Costituzione si
vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
Art. 7.
(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato
e degli archivi notarili)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni
vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o
soppressione di adempimenti e formalita' previsti dalla legge 16
febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e
dalla legislazione speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla
base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella
di settore, in particolare in materia di:
1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate,
anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi
dell'udito, muti o sordomuti;
2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvo
che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni
disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravita'
dell'infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del
notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione
con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e),
numero 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle
stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del
consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei
consigli distrettuali e degli archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello
svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della
facolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a
rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati
preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei
terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli
stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per
l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale,
abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un
organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o
interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal
presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione
della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel
merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con
sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con
aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di
procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della
Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e,
relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio
notarile;
5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati
nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale,
individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di
garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non
risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del
notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche per il
recupero delle spese a carico dei notai.
2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi
di cui al comma 1.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 recante:
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
- Il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 recante:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1915, n. 7.
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 4.
Capo II
ALTRI INTERVENTI NORMATIVI
Art. 8.
(Disposizioni in materia di trasporti)
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati
agli organi sanitari periferici della Societa' rete ferroviaria
italiana Spa".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114) come ulteriormente modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide
avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici della Societa' rete ferroviaria italiana S.p.a.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e
dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.».
Art. 9.
(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione
degli affari esteri)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata;
b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: "possono essere
istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti
dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'";
c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' di consulenti dotati delle professionalita'
necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del
personale";
d) all'articolo 74:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va
effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i
lavori si protraggono oltre tre mesi";
2) al secondo comma, dopo le parole: "e di funzionamento" sono
inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese di acquisizione,
locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi
e di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il fondo e' amministrato dal capo della delegazione ed e'
rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del
conto da parte dei funzionari delegati";
3) il terzo comma e' abrogato;
e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle"
sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,";
f) l'articolo 95 e' abrogato;
g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: "Ministro
consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie".
2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo,
sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di
locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di
Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le
parole: "ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30
gennaio 1999, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 9:
- Si riportano i testi degli articoli 26, 35, 51, 74,
83 e 177, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
44) come ulteriormente modificati dalla presente legge:
«Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio
di amministrazione e' composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della
Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli
uffici all'estero;
e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi
all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti
funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento
di cui all'art. 98;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi
di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei
mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed
economicita' dei servizi;
c) (abrogato);
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui
risultati conseguiti nell'organizzazione e nel
funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta
nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e
qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego
del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel
nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni
sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal
presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto
compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega
da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o
da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed
e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di
impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi
funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai
lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta
materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita
dal Segretario generale.
Le funzioni di segretario del Consiglio di
amministrazione sono esercitate da un funzionario della
Direzione generale del personale di grado non inferiore a
consigliere di Legazione.».
«Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e
ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche
speciali possono essere istituite nei casi particolari
richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi,
nonche' nei casi in cui la partecipazione a conferenze,
trattative o riunioni internazionali renda necessaria la
costituzione in loco di apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in
missione temporanea, ambascerie straordinarie.».
«Art. 51 (Consulenti legali, sanitari e tecnici). - Per
l'espletamento della propria attivita' le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono
avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e
tecnici del luogo, nonche' di consulenti dotati delle
professionalita' necessarie per l'espletamento di prove
d'esame per la selezione del personale.
Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente
autorizzato dal Ministero ed e' regolato, anche per quanto
concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali.
Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il
Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro,
insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche
la remunerazione.».
«Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni
nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare
a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere
internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il
Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di
funzionamento e di rappresentanza, amministrato dal capo
della delegazione. La resa del conto va effettuata al
termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori
si protraggono oltre tre mesi.
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art.
35 e' attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del
tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di
funzionamento, ivi comprese le spese di acquisizione,
locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di
automezzi e di locali. Nel caso in cui il capo della
delegazione speciale non fruisca del trattamento economico
di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione
dell'ammontare del fondo, anche delle spese di
rappresentanza che egli debba sostenere. Il fondo e'
amministrato dal capo della delegazione ed e' rendicontato
nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto
da parte dei funzionari delegati.».
«Art. 83 (Automezzi). - Ai capi delle rappresentanze
diplomatiche e' assegnata una autovettura di
rappresentanza. Una autovettura e' altresi' assegnata ai
consoli generali di I classe.
Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici
consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di
servizio, e' inoltre assegnata almeno una autovettura od
autoveicolo di servizio, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento.
Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli
automezzi, comprese quelle di locazione finanziaria,
manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione,
nonche' per gli automezzi di servizio di cui al comma
precedente quelle di carburanti e lubrificanti.
I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli
sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente
grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del
loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni
del luogo.
La guida degli automezzi e' affidata a personale
qualificato di ruolo o a contratto.».
«Art. 177 (Residenze di servizio). - I capi delle
rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i
familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio
arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti
di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie
presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari
dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati
nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono
tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari
al 15% dell'indennita' personale.
I contratti necessari per l'applicazione del presente
articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».
- L'art. 95, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, abrogato dalla presente legge,
recava «Formazione e qualificazione professionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 332, recante «Ratifica ed esecuzione
del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica
d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la
Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di
Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica
italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il
Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica
(EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(AIEA) in esecuzione dell'art. III, paragrafi 1 e 4, del
Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con
allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Deleghe di competenza). - 1. Per gli
adempimenti di cui all'art. 2, lettera a), il Ministero
delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le
modalita' previste all'art. 10, comma 1.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il
Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione
di studi ed analisi e di altre specifiche attivita'
inerenti all'esecuzione del Protocollo.».
Art. 10.
(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 128:
1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le
seguenti: "su cose antiche o usate";
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono
inserite le seguenti: "di cui al primo comma";
b) all'articolo 138, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata
dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il
prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la
licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari
durata".
Note all'art. 10:
- Si riportano i testi degli articoli 128 e 138 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n.
146) come modificati dalla presente legge:
«Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti,
i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate
negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su
cose antiche o usate se non con le persone provviste della
carta di identita' di altro documento munito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui
al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono
annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo
comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a
dimostrare la propria identita' nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo'
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
«Art. 138 (art. 139 testo unico 1926). - Le guardie
particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale
30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si
osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e
256 del regolamento di esecuzione del presente testo
unico.».
Art. 11.
(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza
del Ministero dell'interno)
1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti,
intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:
a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e
l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica
sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a
67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;
b) procedimento per l'accertamento della capacita' tecnica di
fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. l.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
citata legge n. 400 del 1988:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22):
«Art. 53 (Impossibilita' di compilazione del rapporto
informativo. Compilazione del rapporto per il personale
comandato e fuori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non
sia stata possibile la compilazione del rapporto
informativo da parte degli organi competenti, il giudizio
complessivo e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di
comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
Stato e' compilato dagli organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate
posizioni sia di durata inferiore all'anno,
l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del
rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio
forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha
prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni
diverse da quelle statali, il rapporto informativo e'
compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo
conto anche degli elementi di giudizio forniti
dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta
servizio.
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta
ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene
l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 62, 63, 64, 65, 66
e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e successive modificazioni, recante
«Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158):
«Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di
cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese
di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si
conclude con il giudizio complessivo di «ottimo»,
«distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta
una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione,
non puo' essere attribuito un giudizio complessivo
superiore a «buono».
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
le modalita' in base alle quali deve essere redatto il
rapporto informativo, volto a delineare la personalita'
dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di
giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione
alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun
ruolo ed alle relative responsabilita':
1) competenza professionale;
2) capacita' di risoluzione;
3) capacita' organizzativa;
4) qualita' dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali
sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione
del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
titoli, in relazione alle esigenze delle singole
carriere.».
«Art. 63 (Giudizio complessivo). - L'organo competente
ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi
articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o
in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del
precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli
elementi di giudizio.
Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due
punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo
previsto per ciascun elemento.
L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre
la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il
giudizio complessivo, prende visione del rapporto
informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
al consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare
il ricorso in piego chiuso.».
«Art. 64 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto
informativo, per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal direttore della
direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il
rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia
che, per il tramite della Direzione centrale del personale,
lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal
direttore della direzione o ufficio centrale presso il
quale prestano servizio che, per il tramite della direzione
centrale del personale, lo trasmette con le proprie
osservazioni al consiglio di amministrazione per il
giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario o
qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e'
espresso dal capo della polizia;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale
presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della divisione presso la quale il
personale interessato presta servizio.
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5,
lettera a) della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente
alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore
dell'ufficio predetto.
Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso
uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o
funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art.
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla
compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato,
individuati con il regolamento di semplificazione previsto
dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa
acquisizione degli elementi di valutazione da parte del
competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della
Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei
rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli
sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di
semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono
individuate con decreto del capo della polizia- direttore
generale della pubblica sicurezza.
Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma
si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
«Art. 65 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso le
questure e gli uffici dipendenti). - Il rapporto
informativo, per il personale di cui al presente decreto
legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da
esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto
informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per
il tramite della direzione centrale del personale, lo
trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono
o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale
stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto
informativo viene vistato dal questore che, per il tramite
della direzione centrale del personale, lo trasmette con le
proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il
giudizio complessivo;
c) per il commissario, il vice commissario ed il
personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti,
dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore
vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da
un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal
questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal
sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio
complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice
questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non
dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il
personale in servizio presso le sezioni di polizia
giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e
le Preture sono competenti gli organi previsti dal
precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'art.
10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1989, n. 271.».
«Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso
uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento
della pubblica sicurezza). - 1. Gli organi competenti per
la compilazione del rapporto informativo per il personale
del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 4, 5, 6 e 7, e
lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il
regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1
della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del
suddetto regolamento di semplificazione, gli organi
competenti sono individuati con decreto del capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».
«Art. 67 (Rapporto informativo per il personale in
posizione di comando o fuori ruolo). - Per il personale di
cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori
ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio
1957, n. 3, per quanto compatibile.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e
successive modificazioni, recante «Ordinamento della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158):
«Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale
appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche'
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339, limitatamente al trasferimento in altre
amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente
stabilito dal presente decreto legislativo.
L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con
quello che espleta funzioni di polizia e' fissata nella
allegata tabella B.».
- Si riportano gli articoli 2 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e
successive modificazioni, recante «Ordinamento dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n.
158):
«Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale
appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si
applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.».
«Art. 20 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso
gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
del personale di cui al presente decreto legislativo in
servizio presso gli uffici e reparti periferici, e'
compilato:
a) per il primo dirigente medico, dal direttore della
direzione o ufficio centrale del Dipartimento della
pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente
generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della
polizia che, per il tramite della direzione centrale del
personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al
consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo
dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso
in cui il personale stesso non dipenda da un primo
dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal
dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta
servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
professionale forniti dal competente dirigente medico,
individuato con il regolamento di semplificazione previsto
dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto
informativo viene vistato dal direttore della direzione o
ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della
Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con
le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per
il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto
regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla
presente lettera sono individuate con decreto del capo
della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno
2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante
«Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547»
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105):
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,
dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»
(pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149):
«Art. 89. - La commissione tecnica provinciale, di cui
all'art. 49 della legge, e' composta di un ufficiale del
regio esercito, o della regia marina, o della regia
aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del
fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o
del genio civile, o delle miniere, competente in materia di
esplosivi, nonche' di un funzionario di pubblica sicurezza.
Nei casi in cui le determinazioni della commissione
riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere
o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa
deve essere quello delle miniere.
Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri
della commissione, si applicano le disposizioni dell'art.
87 del presente regolamento.».
Art. 12.
(Disposizioni in materia di atti notarili)
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: "ricevere" sono
inserite le seguenti: "o autenticare";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se
non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di
due testimoni.
2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria
direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale
dell'atto";
c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, e'
necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione,
per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le
dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonche'
qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e
scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il
notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in
principio dell'atto";
d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: "e la
condizione" sono soppresse;
e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono
inserite le seguenti: "e salvo per quelle soggette a pubblicita'
immobiliare o commerciale,";
f) l'articolo 77 e' abrogato.
2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a
corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per
il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle
scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo
ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il
notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".
4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente:
"4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati
certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la
dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o
integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa,
mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un
certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le
aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da
confermare o contenente la dichiarazione omessa".
5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte
dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in
vigore della presente legge, purche' la nullita' non sia stata
accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.
6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli
articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti
menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.
7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inserito
il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche
mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro
generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal