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Gazzetta Ufficiale N. 280 del 01 Dicembre 2005

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2005, n.247

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie.


Capo I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in
particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e'
stata, tra l'altro, istituita l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis, recanti,
rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore
della produzione netta e disposizioni per operare le variazioni
fiscali del valore della produzione netta;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i
quali sono state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva
sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi e l'imposta
sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e'
stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la
riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti
basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato:
«fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede
che, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui
alla medesima legge delega, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche'
tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma
dell'articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa' mediante modifica delle
norme del testo unico delle imposte sui redditi;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni correttive e di
coordinamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle
societa';
Considerato che, in attesa della piena attuazione della predetta
delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma
del sistema fiscale statale, si e' proceduto, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003,
alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui
redditi direttamente funzionali all'attuazione della riforma
dell'imposta sul reddito delle societa';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», e' inserito il
seguente:
«Art. 20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di
recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai
fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi
nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7,
indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legisltiva e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli
articoli 14 e 16 riguardano, rispettivamente, l'adozione
dei decreti legislativi e la valutazione delle conseguenze
finanziarie degli atti aventi valore o forza di legge.
- Per il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle
note all'art. 18.
- Per il testo degli articoli 11 e 11-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificati dal
presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art.
17.
- Per il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificati dal
presente decreto legislativo, si rinvia alle note agli
articoli 15 e 16.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 7 aprile
2003, n. 80, contenente norme per la delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale statale:
«Art. 10 (Attuazione, raccordi e copertura
finanziaria). - 1. L'attuazione della riforma e' modulata
con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei
saldi economici e finanziari netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del
Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
integrata dei necessari elementi di informazione.
1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3
e 8 contengono esclusivamente misure a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare
oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai
sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono indicate annualmente le
variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al regime di imposizione personale
e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la
legge finanziaria reca le modifiche al regime di
imposizione personale e quelle relative alla progressiva
eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e
definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri
derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza del termine per
l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili,
non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i
due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi di cui alla presente legge, possono
essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita
normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali,
rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione
pregressa.
7. Fino al completamento del processo di riforma
costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e
regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In
particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara'
compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri
di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni
del federalismo fiscale.».

Art. 2.
Redditi di capitale
1. All'articolo 44, comma 2, del testo unico, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si considerano
similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e
d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di
altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati
emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i
titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi
da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si
considerano similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del
reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a
tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione
dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;»;
b) la lettera b) e' soppressa.
2. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «Gli utili derivanti dai contratti di cui alla
lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «Le
remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b),»;
2) le parole: «alla data di stipula del contratto secondo che»
sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti
stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo
precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate
nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla
formazione del reddito per il loro intero ammontare.»;
b) al comma 4:
1) le parole: «gli utili provenienti» sono sostituite dalle
seguenti: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), corrisposti»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti
stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.».
3. Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo
unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006;
quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo
periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d), del comma 2, dell'art. 53; e' ricompresa
tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti
di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle
sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c), del comma 2, dell'art. 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis), del
comma 1, dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'art. 73, comma 1, lettera d), si considerano similari
alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito
nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a
tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi
certi e precisi;
b) (soppressa);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i casi
di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), gli utili
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle societa' o dagli enti indicati
nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al
comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto nel caso in cui si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante
determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all'art. 66, gli utili di cui al periodo precedente
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento,
qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili relativi alla partecipazione al
capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
corrisposti da societa' residenti in Paesi o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano
gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello
stesso art. 167 e dell'art. 168 o se ivi residenti sia
avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con
associazioni residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.».

Art. 3.
Redditi di impresa
1. All'articolo 56, comma 5, del testo unico, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Se il periodo d'imposta e' superiore o
inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono
ragguagliati alla durata di esso.».
2. All'articolo 59, del testo unico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi
alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli
e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare,
nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per
quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera
b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento
alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci
per effetto dell'articolo 116.».
4. Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle
dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa
decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 56, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 56 (Determinazione del reddito d'impresa). -
1.-4. (Omissis).
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita'
di allevamento di animali oltre il limite di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'art. 32 il reddito relativo
alla parte eccedente concorre a formare il reddito
d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun
capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario
riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese
e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al
primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei
confronti dei redditi di cui all'art. 55, comma 2, lettera
c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta',
in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto
di cui all'art. 96, i proventi dell'allevamento di animali
di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi
stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore
a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono
ragguagliati alla durata di esso.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44,
comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella
misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47, per quanto non
diversamente previsto dal periodo precedente.
2. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 62 (Pro rata patrimoniale). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 97, comma 1, il valore di libro
delle partecipazioni di cui all'art. 87, rileva nella
stessa percentuale di cui all'art. 58, comma 2. Ai fini
dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo
periodo, dell'art. 97, si fa riferimento alle
partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai
soci per effetto dell'art. 116.».

Art. 4.
Redditi diversi
1. All'articolo 67 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il numero 2) della lettera c) del comma 1 e' sostituito dal
seguente: «2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per
cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto;»;
b) al numero 1) della lettera c-bis) del comma 1, le parole: «di
cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),» e le parole «alla
data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle
seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto secondo che»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: «i titoli,» sono inserite le
seguenti: «gli strumenti finanziari, i contratti,».
2. All'articolo 68 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 67,» sono inserite
le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4 del presente
articolo,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le
plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo
67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), emessi o stipulati da societa' residenti in Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a
formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del
comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.»;
c) al comma 5, dopo le parole: «alle lettere c-bis)» sono
inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui al comma 4,»;
d) al comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)».
3. Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero
2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per
i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo
periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal
presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2, dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale
per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da
parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a), comma 1,
dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 67 e'
costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro
costo inerente, rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per
effetto di successione o donazione si assume come prezzo di
acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
atti registrati, od in seguito definito e liquidato,
aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c), del comma 1,
dell'art. 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'art. 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da
societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4,
salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c), del comma 1, dell'art. 87,
concorrono a formare il reddito per il loro intero
ammontare. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1,
dell'art. 67, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4, e c-ter), del comma 1,
dell'art. 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), del
comma 1, dell'art. 67, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1, dell'art. 67, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater), del comma
1, dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1, dell'art. 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies), del comma 1, dell'art. 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.».


Capo II
Imposta sul reddito delle societa'
Art. 5.
Soggetti passivi e disposizioni generali
1. All'articolo 76 del testo unico il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti
di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte
pagate all'estero».
3. Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art.76 (Periodo d'imposta). - 1. L'imposta e' dovuta
per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito
negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o
periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato
dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata
dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata
dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in
due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 80 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art 80 (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Se
l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate
all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in
acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello
dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».

Art. 6.
Determinazione della base imponibile
1. All'articolo 86 del testo unico dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente: «5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni
ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di
capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni.».
2. All'articolo 87 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le cessioni
delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle
immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria
dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con
riferimento a ciascuna categoria.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui
al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle
plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi
1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle
azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili
relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui
all'articolo 86, comma 5-bis.»;
d) il comma 7 e' abrogato.
3. All'articolo 88, comma 4, del testo unico e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori
di strumenti finanziari similari alle azioni.».
4. All'articolo 89 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti «lettere a), b) e c)»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Verificandosi la
condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'esclusione del comma 2 si applica agli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi
residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b),
dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili
relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.».
5. All'articolo 93 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In deroga alle
disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in
bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al
costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono
consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono
essere autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad
applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito. La richiesta dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non
notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto
a partire dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.
L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti
il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere,
forniture e servizi.»;
b) il comma 7 e' abrogato.
6. All'articolo 95 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, la parola: «primo» e' sostituita
dalla seguente: «secondo»;
b) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 72» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 73».
7. All'articolo 98, comma 4, del testo unico, le parole: «alla
lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «al».
8. All'articolo 101 del testo unico, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia,
per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati
regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo semestre.».
9. All'articolo 102 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole: «per i beni ceduti nel
corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata
del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione.» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni ceduti,
nonche' per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi
quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il
cessionario, al costo di acquisizione.»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni
quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili
fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il
concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni
ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando
gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote
relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga
convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile,
concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni
ammortizzabili.».
10. All'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo periodo, le parole: «, diverse dalla riserva
legale,» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: «La parte
delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a
formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle
imposte differite ad essa corrispondenti.».
11. All'articolo 111 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli utili di cui
all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti
relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche'
le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto
dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano
relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i
quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in
base all'articolo 89 concorre a formare il reddito.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le
imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo
vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e'
attuata separatamente per ciascuno di essi.».
12. L'articolo 114 del testo unico e' sostituito dal seguente:
«Art. 114 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella
determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio
italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla
Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle
raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene
conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5,
e 112.».
13. Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), del comma 1, la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'art. 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella
misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in
societa' ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa' partecipata in
uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente,
l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al
predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d),
devono sussistere ininterrottamente, al momento del
realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
ai contratti di cui alla art. 109, comma 9, lettera b).
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
c), il requisito di cui alla lettera d), del comma 1, non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d),
del comma 1, si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis.
7. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b), del comma
1, dell'art. 86, vengono conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
dei comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera f), del comma 1, dell'art. 85 e
alla lettera b), del comma 1, dell'art. 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell'art. 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'art.
73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
dei soci ai crediti, ne' la riduzione dei debiti
dell'impresa in sede di concordato fallimentare o
preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite
da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche relativamente
agli apporti effettuati dai possessori di strumenti
finanziari similari alle azioni.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili relativi alla partecipazione al capitale
o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), corrisposti dai
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), e alle
remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se
diversi da quelli residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art.
167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali,
a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalita' del comma 5, lettera b), dell'art. 167, siano
rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
- Si riporta il testo dell'art. 93 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 93 (Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali
delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
sono assunte per il valore complessivo determinato a norma
delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin
dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finche' non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo'
essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del
contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per
le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se
i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la
misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e'
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito
dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i
corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere
autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad
applicare lo stesso metodo anche ai fini della
determinazione del reddito. La richiesta
dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha
effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel
presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
prospetto recante l'indicazione degli estremi del
contratto, delle generalita' e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
a base per la valutazione e della collocazione di tali
elementi nei conti dell'impresa.
7. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 100,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'art. 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di
cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',
per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti
canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma
9, lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai
lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione
sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico.».
- Si riporta il testo dell'art. 98, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 98 (Contrasto all'utilizzo della
sottocapitalizzazione). - 1.3. (Omissis).
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al
comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal
socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per
tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da
ogni altro rapporto di natura finanziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 101 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2.
1-bis. Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d),
l'applicazione del comma 1 e' subordinata all'ininterrotto
possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile
o dileggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di
ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il
valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente
comma, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 102 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa puo' essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte
di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere
eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura
massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di
utilizzabilita' dei beni in particolari processi
produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti, nonche' per quelli
acquisiti nel corso dell'esrcizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e'
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si
tiene conto nella determinazione del limite percentuale
sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso
l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa
la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se
questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal
conima 3, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta',
la predetta durata minima dei contratti ai fini della
deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento
di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usofruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo
e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 109 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze
tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102,
comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti
in locazione finanziaria e degli interessi passivi che
derivano dai relativi contratti imputati a conto economico
sono deducibili se in apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli
dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di
patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se
conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si
riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se
e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di
patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo
risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle
rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti
rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del
fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La
parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti
che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente
periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa
corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto degli
ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle
rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli
accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e
degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso
alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che
pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
3 dell'art. 96. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non
rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 96 che
eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 111 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 111 (Imprese di assicurazioni). - 1. Nella
determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative concorre a formare il
reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di
legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, i
maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni,
alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 85, comma 1, lettere c)&di; e d), nonche' le
plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime
previsto dall'art. 87 concorrono a formare il reddito
qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di
assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si
assumono nell'importo che in base all'art. 89 concorre a
formare il reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile
nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo
iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima
riserva sinistri.
3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono
sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei
titoli e degli strumenti finanziari e' attuata
separatamente per ciascuno di essi.
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei
contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati
nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti
nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i
contratti di assicurazione sulla vita possono essere
dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le
provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono
deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei
premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a dieci anni.».

Art. 7.
Opzione per la trasparenza fiscale
1. All'articolo 115 del testo unico il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a),
al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui
allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una
percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione
agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per
cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente
articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al
periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto
diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo
2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari
alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal
primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si
esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del
periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel
caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli
articoli 117 e 130.».
2. Le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 115 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».

Art. 8.
Consolidato nazionale
1. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parol