IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984,
che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministero del tesoro, si provvede alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
legge medesima;
Considerato che gli Enti pubblici di cui all'art. 40 della legge
30 marzo 1981, n. 119, che gestiscono fondi direttamente o
indirettamente interessanti la finanza pubblica che abbiano un
bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono
detenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le
aziende di credito per un importo superiore al tre per cento delle
entrate correnti di competenza;
Considerato che, ai sensi del primo comma l'art. 2 della legge n.
720 del 1984 le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119
del 1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella
tabella B allegata alla citata legge n. 720/1984;
Considerato che l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e' un ente pubblico che riceve
trasferimenti dal bilancio dello Stato e che, pertanto, e' opportuno
includerlo nella tabella B della citata legge n. 720/1984 al pari di
altri enti previdenziali pubblici;
Tenuto conto dei decreti attuativi della legge n. 720 del 1984 e
delle istruzioni recate in materia dalla circolare del Ministero del
tesoro 10 febbraio 1990, n. 176, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 1990;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico
1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e' inserito dal 1° novembre 2005, nella tabella B
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720.
2. Entro il 31 ottobre 2005, l'Ente dovra' provvedere al
versamento di tutte le disponibilita' liquide detenute sul sistema
bancario e postale che eccedano il limite del tre per cento delle
entrate citato in premessa nell'apposito conto corrente infruttifero
che verra' aperto presso la Tesoreria centrale.
3. Entro il 31 dicembre 2005 l'Ente dovra' provvedere altresi'
allo smobilizzo dei titoli di sua proprieta', disponendo il
versamento del ricavato sul conto corrente di tesoreria di cui al
comma 2. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli e i depositi
concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione
per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari
provenienti da atti di liberalita' di privati (come eredita', legati,
donazioni) e affetti da vincolo di destinazione, nonche' i titoli
concernenti la partecipazione a forme societarie previste da
specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di
finalita' istituzionali.
4. Le disponibilita' che concorrono al limite del tre per cento
possono essere indistintamente costituite da disponibilita' liquide
e/o da valori mobiliari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2005
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 254
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato