IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla
programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006,
articoli 21 e 25;
Vista la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario del settembre 2005;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006,
l'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto
di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, del quale e' approvato lo statuto allegato al presente
decreto.
Art. 2.
1. L'Istituto, per l'attuazione delle proprie finalita', istituisce
corsi di dottorato di ricerca e attivita' di formazione
post-dottorale nell'ambito delle scienze umane.
Art. 3.
1. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso
nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
Art. 4.
1. Al termine del terzo anno accademico di attivita', sulla base
delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei
processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo
quanto previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 novembre 2005
Il Ministro: Moratti
STATUTO
Titolo I
Principi generali
Art. 1.
Carattere e finalita' dell'Istituto italiano di scienze umane
1. L'Istituto italiano di scienze umane, di seguito denominato
Istituto, e' istituto di istruzione universitaria di alta formazione
dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario
italiano, dotato di personalita' giuridica e autonomia didattica,
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a
Firenze e svolge la propria attivita' anche nella sede di Napoli.
2. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e di ricerca
nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca
integrazione e nel rispetto della varieta' degli statuti
epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di piu'
alto livello scientifico.
Art. 2.
Struttura a rete
1. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e scientifica
mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative
autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le Universita'
italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le
attivita', di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso
forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della
didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.
2. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere
reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti scuole di
dottorato di ricerca operanti presso le Universita' di seguito
elencate, aderenti al Consorzio interuniversitario (ai sensi
dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980 n. 382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre
1985, n. 705), denominato Istituto italiano di scienze umane,
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:
a) Universita' di Bologna - Scuola superiore di studi
umanistici;
b) Universita' di Firenze - Istituto di studi umanistici;
c) Universita' di Napoli «Federico II» - Scuola superiore di
alta formazione;
d) Universita' di Napoli «L'Orientale» - Scuola europea di
studi avanzati;
e) Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scuola europea
di studi avanzati;
f) Universita' di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.
3. Le Universita' assicurano il coordinamento delle attivita'
delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di
apposite convenzioni.
4. L'Istituto puo' stipulare convenzioni anche con altre
Universita' per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato,
che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del
consiglio direttivo e del consiglio di garanzia, a maggioranza dei
due terzi dei loro membri.
Art. 3.
Carattere nazionale e internazionale delle attivita'
1. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale
negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:
a) favorisce la mobilita' di studenti, docenti e ricercatori,
con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;
b) assicura la possibilita' per gli studenti di fruire di
periodi di apprendimento e studio presso universita' italiane e
straniere;
c) si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di
studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
d) sottopone le proprie attivita' a processi di valutazione
costanti secondo i piu' accreditati standard internazionali,
avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura
anche stranieri;
e) progetta percorsi formativi nel costante confronto con
analoghe esperienze internazionali;
f) assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di
docenti e allievi anche all'estero;
g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.
Art. 4.
Attivita' formative e titoli
1. Per l'assolvimento delle proprie finalita', l'Istituto
promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attivita'
di formazione post-dottorale.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1
sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre
Universita', ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270.
3. L'Istituto potra' anche in cooperazione con altre Universita',
realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri
distintivi e elevati livelli qualitativi.
Art. 5.
R i c e r c a
1. E' parte integrante della attivita' dell'Istituto la ricerca,
che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.
2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di
proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.
Titolo II
Organi dell'istituto
Art. 6.
Organi
Sono organi di governo dell'Istituto:
a) il direttore;
b) il consiglio direttivo;
c) il consiglio dei docenti;
d) il consiglio di garanzia;
e) il presidente del consiglio di garanzia;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 7.
Docenti
1. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori
universitari di prima fascia di cui all'art. 16, comma 2, lettera b).
2. Cooperano all'attivita' didattica e scientifica nell'ambito
delle attivita' dell'Istituto:
a) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle
convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attivita' con
riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con
le Universita' nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero
da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
b) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle
convenzioni di cui all'art. 2, in conformita' con il proprio stato
giuridico, svolgono una parte della loro attivita' con riferimento ad
iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le Universita'
nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od
enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta
competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per
specifiche attivita', secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Art. 8.
Il direttore
1. Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche
congiuntamente ad altre Universita';
c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei
docenti;
d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua
competenza secondo le disposizioni del presente statuto;
e) adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti
di competenza del consiglio direttivo e del consiglio dei docenti,
riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le
funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;
g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed
economico dei professori, dei ricercatori e del direttore
amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;
h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;
i) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di
sviluppo e il programma annuale di attivita';
j) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
k) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita'
della Istituto, attraverso gli strumenti piu' idonei;
l) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio
direttivo e dal consiglio dei docenti;
m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico,
didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto
e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali
concernenti l'ordinamento universitario;
n) cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e
di ricerca nazionali od estere, nonche' con enti, pubblici o privati,
che possano sostenere le attivita' dell'istituto e la relativa
offerta formativa.
2. Il direttore, sentito il consiglio direttivo, puo' altresi'
delegare proprie funzioni a uno o piu' professori scelti tra i
docenti di ruolo dell'Istituto.
E' facolta' del direttore, sentito il consiglio direttivo,
nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto
prestigio anche non appartenenti all'Istituto, per collaborazioni
connesse all'attivita' scientifica dell'Istituto.
Art. 9.
Elezione del direttore
1. Il direttore e' eletto dal consiglio dei docenti tra i
professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei
due terzi dei componenti il consiglio. Dopo il terzo scrutinio e'
sufficiente la maggioranza assoluta.
3. L'elezione ha effetto dal gradimento espresso dal consiglio di
garanzia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), entro quindici
giorni dall'elezione.
4. In caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione
da parte del consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione
della notizia del voto sfavorevole da parte del consiglio di
garanzia.
5. Il direttore e' nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto; dura in carica
un quadriennio accademico e puo' essere rieletto.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque
causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la
durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno
accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.
7. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la
nomina del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono
esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio
direttivo, piu' anziano nel ruolo.
Art. 10.
I vicedirettori
1. Il direttore, sentito il parere del consiglio direttivo,
nomina il vicedirettore vicario che lo coadiuva nelle sue funzioni e
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Inoltre, al fine di
coordinare le attivita' di ciascuna sede, puo' nominare, uno o piu'
vicedirettori.
2. Ciascun vicedirettore:
a) coadiuva, per le materie delegategli, il direttore
nell'esercizio delle sue funzioni con riferimento alle attivita'
svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;
b) se non ne e' membro, puo' essere invitato a riferire al
consiglio direttivo circa le situazioni locali;
c) svolge le attivita' delegategli dal direttore, riferendo
circa l'esecuzione delle direttive impartite;
d) promuove l'integrazione delle attivita' della sede presso la
quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.
3. Il vicedirettore vicario e i vicedirettori durano in carica un
biennio e possono essere riconfermati; cessano dalla carica con la
nomina del nuovo direttore.
Art. 12.
Composizione del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' composto da:
1) il direttore dell'Istituto;
2) il vicedirettore vicario;
3) il rettore designato dal consiglio di garanzia ai sensi
dell'art. 19;
4) quattro rappresentanti dei docenti eletti secondo le
modalita' definite con apposito regolamento elettorale;
5) un rappresentante degli allievi, eletto secondo le modalita'
definite con apposito regolamento elettorale;
6) un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. A far parte del consiglio direttivo possono essere chiamati,
fino a un massimo di tre, rappresentanti di enti pubblici e privati,
associazioni e fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le
attivita' dell'Istituto, un contributo la cui misura sia ritenuta
congrua dal consiglio direttivo stesso.
Art. 13.
Attivita' del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' costituito con decreto del direttore
e dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno, con le
modalita' stabilite da apposito regolamento elettorale.
3. I consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o
perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da
altro componente prescelto con le stesse modalita', e restano in
carica per il restante periodo residuo del mandato.
4. Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino
all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.
5. Possono essere eletti nel consiglio direttivo i professori di
ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per
tale regime in caso di elezione.
6. Il consiglio e' presieduto dal direttore dell'Istituto, che lo
convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi
diritto.
7. Il consiglio e' validamente costituito con l'intervento della
maggioranza dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente
disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto,
il direttore amministrativo.
Art. 14.
Funzioni del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione
amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.
2. Il consiglio, in particolare:
a) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica
dell'Istituto;
b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo
dell'Istituto, sentito il consiglio dei docenti;
c) delibera sul bilancio di previsione, sulle relative
variazioni e sul conto consuntivo;
d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa
e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare;
indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali;
verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite;
e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle
proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti;
f) approva la programmazione didattica e del fabbisogno del
personale docente su proposta formulata dal direttore ed autorizza la
copertura dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati
dalle norme vigenti indicandone la modalita';
g) definisce, su proposta del direttore amministrativo, gli
uffici e i servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la
pianta organica del personale tecnico e amministrativo e di quello
dirigenziale;
h) delibera sui contratti di propria competenza, sulla
partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;
i) delibera sul conferimento delle attivita' didattiche a
docenti esterni e sulla determinazione del relativo compenso, ai
sensi della vigente normativa;
j) attribuisce alle varie strutture didattiche e scientifiche
le relative risorse finanziarie e di personale;
k) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi
previsti dal presente statuto;
l) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le
altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai
regolamenti nonche' dalle norme generali e speciali concernenti le
Universita'.
Art. 15.
Composizione del consiglio dei docenti
1. Il consiglio dei docenti e' composto da tutti i docenti
universitari che compongono il corpo docente ai sensi dell'art. 7,
comma 1.
2. Su materie determinate dall'art. 16, la composizione del
consiglio dei docenti e' integrata da coloro che coordinano i corsi
di dottorato, da coloro che dirigono le scuole di cui all'art. 2,
commi 2, 3 e 4, nonche' dai docenti di cui all'art. 7, comma 2,
lettera a).
Art. 16.
Funzioni del consiglio dei docenti
1. Il consiglio dei docenti:
a) elegge, a scrutinio segreto, il direttore dell'Istituto;
b) approva le proposte di modifica dello statuto formulate dal
consiglio direttivo;
2. Il consiglio dei docenti inoltre delibera in ordine alle
seguenti materie:
a) istituzione, soppressione e revisione dell'organizzazione
scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;
b) procedure di reclutamento e mobilita' dei professori
universitari e chiamate degli stessi, nonche' ogni altro
provvedimento ad essi relativo, previa autorizzazione del consiglio
direttivo in ordine alla compatibilita' finanziaria.
3. Il consiglio dei docenti esprime altresi' il parere sui piani
pluriennali di sviluppo, proposti dal direttore;
4. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo
sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti e a
maggioranza assoluta dei presenti, per i primi tre scrutini; a
maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.
5. Le delibere di cui al secondo comma, lettera a), del presente
articolo sono assunte in composizione allargata del consiglio dei
docenti, ai sensi dell'art. 15, comma 2.
Art. 17.
Composizione e finalita' del consiglio di garanzia
1. Al fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con
le Universita' della rete di cui al precedente art. 2 e' costituito
il consiglio di garanzia, composto dai rettori delle Universita'
della rete stessa.
2. Partecipa al consiglio, con diritto di voto, il direttore
dell'Istituto.
Art. 18.
Presidente del consiglio di garanzia
1. Il consiglio e' presieduto di un professore universitario di
prima fascia, anche fuori ruolo o in pensione, di riconosciuto
prestigio scientifico, nazionale ed internazionale, che abbia
contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e
alla loro diffusione.
2. Il presidente e' nominato, su proposta del direttore, sentito
il consiglio direttivo, dal consiglio di garanzia. Dura in carica un
quadriennio e puo' essere riconfermato.
3. Il presidente convoca il consiglio di garanzia, e adotta,
d'intesa con il direttore, i provvedimenti necessari per assicurare
il raccordo delle attivita' dell'Istituto con le Universita'
convenzionate.
4. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le relative
funzioni sono esercitate dal direttore dell'Istituto.
Art. 19.
Funzioni del consiglio di garanzia
1. Il consiglio di garanzia:
a) esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attivita'
dell'istituto;
b) formula proposte per il potenziamento dell'attivita'
dell'istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il
miglioramento delle collaborazioni con le altre Universita';
c) nomina il presidente ai sensi dell'art. 18;
d) esprime il gradimento sul direttore dell'Istituto, eletto ai
sensi dell'art. 9;
e) nomina il presidente e i componenti del nucleo di
valutazione;
f) designa il rappresentante delle Universita' della rete in
seno al consiglio direttivo.
Art. 20.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione dell'Istituto e' composto da cinque
membri, di cui almeno due esterni all'Istituto, nominati tra studiosi
ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico, ed esercita i compiti previsti dall'art. 1 della legge
19 ottobre 1999, n. 370.
2. Il presidente e i componenti del nucleo di valutazione sono
nominati dal consiglio di garanzia, restano in carica per quattro
anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
Art. 21.
Disposizioni generali sulla funzionalita' organi collegiali
1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che
dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali
dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:
a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno
accademico dell'Istituto;
b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo
collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui
composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione
mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di
diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni
caso l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei
suoi componenti elettivi non sono stati designati;
c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno
trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo
del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni
in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e
indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i
termini di proroga, gli organi decadono;
d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo
l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della
validita' delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla
lettera c);
e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza
il collegio e' presieduto dal vice se nominato; qualora anche
quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita
le funzioni il professore piu' anziano nel ruolo;
f) l'ordine del giorno e' stabilito dal presidente ed e'
indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere
con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata
nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti
all'ordine del giorno e' accolta se approvata dai componenti del
collegio presenti nella seduta;
g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di
almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente;
h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli
aventi diritto;
j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno
riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione
della presidenza o della maggioranza dei presenti.
2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi
collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.
Art. 22.
Modalita' di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'istituto possono
avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo
la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre
che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi
utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del
collegio stesso.
Titolo III
Attivita' e strutture didattiche e di ricerca
Art. 23.
Personale
1. L'Istituto, con delibera del consiglio direttivo, fissa gli
organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del
personale amministrativo e tecnico.
2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale
inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le
disposizioni della vigente normativa in materia.
Art. 24.
Attivita' amministrativa e tecnica
1. I servizi necessari al perseguimento delle finalita'
istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo
dell'Istituto.
2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attivita' tecnica e
amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la
valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita',
merito, attitudine e capacita' professionale, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.
Art. 25.
Strutture
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'Istituto puo'
avvalersi sia di strutture proprie sia di quelle delle Universita'
della rete.
Art. 26.
Corsi di dottorato
1. I corsi di dottorato dell'Istituto hanno durata di tre anni
accademici.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, apposito
regolamento disciplina le modalita' per lo svolgimento dei corsi, per
il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione
alla discussione della dissertazione.
Art. 27.
Corsi di specializzazione e post-dottorali
1. L'Istituto puo' istituire, nell'ambito delle altre attivita'
di formazione post-dottorale, corsi post-dottorali con possibilita'
di assegnare borse di studio per tali attivita', nonche' master di
secondo livello.
Art. 28.
Disposizioni comuni ai corsi
1. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per singoli
organi, le attivita' didattiche vengono stabilite dal consiglio
direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.
Titolo IV
Allievi
Art. 29.
Accesso ai corsi
1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge in
materia di corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso
per titoli e per esami.
2. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono
comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. I concorsi sono aperti ai cittadini italiani e stranieri in
possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.
4. Il direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione
del consiglio direttivo, emana i bandi, che sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
5. Le prove di concorso sono scritte e orali.
6. Il consiglio direttivo, sentito il parere dei consigli di
corso, nell'approvare il bando di concorso, stabilisce i criteri da
adottare nelle prove di concorso assicurandone la coerenza con i fini
statutari dell'Istituto.
7. La domanda di partecipazione al concorso non puo' essere
presentata per piu' di due volte per lo stesso livello di corso.
8. Studenti e laureati di Universita' italiane e straniere
possono frequentare, previa autorizzazione del consiglio di
dottorato, i corsi dell'Istituto, pur non essendone allievi.
Art. 30.
Commissioni giudicatrici
1. Ferma restando la disciplina sulla organizzazione dei
dottorati di ricerca, le commissioni giudicatrici sono nominate con
provvedimento del direttore, previa delibera del consiglio direttivo.
2. Ciascuna commissione e' composta, di norma, da un numero di
membri non inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti
tra professori di ruolo di prima fascia dell'Istituto o di altre
Universita', anche straniere.
Art. 31.
Graduatorie
1. La commissione, al termine delle prove orali e in base al
risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la
graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.
Art. 32.
Ammissione
1. Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie
dei concorsi e nomina i vincitori.
2. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti
richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o piu'
dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni
dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto e'
attribuito in base alla graduatoria degli idonei.
Art. 33.
Allievi stranieri
1. Alle attivita' formative dell'Istituto possono essere ammessi
anche studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea.
2. Possono essere ammessi all'Istituto anche studenti stranieri
in regime di reciprocita', sulla base di apposite convenzioni ovvero
di programmi di cooperazione interuniversitaria.
Art. 34.
Borse di studio e ospitalita'
1. L'istituto determina con proprio regolamento i criteri per
l'assegnazione delle borse di studio e per la fruizione
dell'ospitalita' presso le residenze eventualmente disponibili o
convenzionate.
Titolo V
Organizzazione amministrativa
Art. 35.
Amministrazione
1. L'amministrazione dell'Istituto e' organizzata in uffici e
servizi determinati ai sensi dell'art. 14. Ad essi e' assegnato il
personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta
organica.
Art. 36.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo e' responsabile della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione
degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
2. In particolare, il direttore amministrativo:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio
direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
b) e' responsabile del buon andamento degli uffici e dei
servizi dell'Istituto ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione
e controllo del personale tecnico e amministrativo;
c) propone al consiglio direttivo l'organizzazione interna
dell'amministrazione dell'Istituto e la dotazione del personale
tecnico e amministrativo;
d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite
dallo statuto, e dai regolamenti;
e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato
giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei
dirigenti.
3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal
consiglio direttivo su proposta del direttore a un dirigente
dell'Istituto o di altra Universita', nonche' di altra pubblica
amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di
provata esperienza e capacita'. L'incarico, previo accordo con le
parti interessate, puo' essere altresi' temporaneamente conferito al
direttore amministrativo di altra Universita'.
4. Il trattamento economico del direttore amministrativo viene
determinato dal consiglio direttivo.
5. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento,
e' sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo su
proposta del direttore amministrativo.
6. Il rapporto di lavoro di direttore amministrativo e' di tipo
subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a
quattro anni ed e' rinnovabile.
Art. 37.
Dirigenti
1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle
strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati, di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal
consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo, a
dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo
determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni
all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione
professionale secondo la normativa vigente.
3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono
rinnovabili.
4. Il consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei
dirigenti nel rispetto della normativa vigente.
Art. 38.
Uffici dirigenziali
1. Gli uffici che comportano, oltre la direzione amministrativa,
l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali, sono
individuati dal consiglio direttivo su proposta del direttore
amministrativo.
Art. 39.
Formazione e aggiornamento
1. L'Istituto promuove ed assicura il periodico aggiornamento
professionale del proprio personale.
Art. 40.
Funzioni disciplinari
1. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale
dipendente sono esercitate in conformita' alle norme di stato
giuridico del personale stesso.
Titolo VI
Patrimonio e finanza
Art. 41.
Esercizio finanziario
1. L'attivita' amministrativa e contabile dell'Istituto e'
riferita all'anno solare.
2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio
di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto
economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati
dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
generale di cui all'art. 43.
Art. 42.
Fonti di finanziamento - patrimonio
1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi di enti pubblici e privati o di associazioni e
fondazioni, nonche' proventi derivanti da contratti e convenzioni;
c) altre forme di finanziamento, quali proventi derivanti da
attivita' formative o editoriali, rendite, frutti e alienazioni di
patrimonio, atti di liberalita'.
2. L'Istituto, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e
cura la conservazione:
a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri
enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche,
del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o
a sua disposizione.
Art. 43.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita', ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina
i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative
procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le
forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita', approvato dal consiglio direttivo, a maggioranza
assoluta dei componenti, e' emanato con decreto del direttore,
espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa
vigente.
Art. 44.
Collegio dei revisori dei conti
1. Presso l'Istituto e' costituito, con decreto del direttore, su
designazione del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei
conti, composto da un presidente e da due membri, esperti di
comprovata qualificazione iscritti nel registro dei revisori
contabili, scelti tra i dirigenti rispettivamente appartenenti ai
ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dura in carica tre anni e i componenti possono
essere confermati per un sola volta.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla
regolarita' contabile e finanziaria della gestione, esprime il
proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la
corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione del consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti
a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della
gestione.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art. 45.
Regolamenti
1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono
emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto
stesso. Essi sono approvati dal consiglio direttivo sentito, per le
materie attinenti alle attivita' formative, il consiglio dei docenti.
2. I regolamenti sono emanati con decreto del direttore ed
entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sul bollettino ufficiale
e sul sito web dell'istituto.
Art. 46.
Entrata in vigore
1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio
dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle
stesse nella Gazzetta Ufficiale, fatte salve diverse disposizioni
deliberate dal consiglio direttivo.
Titolo VIII
Disposizioni transitorie
Art. 47.
Il consiglio provvisorio
1. A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
costituito il consiglio provvisorio, presieduto dal direttore del
consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e
composto dai rettori delle Universita' di Firenze e di Napoli
«Federico II», sedi dell'Istituto. Il consiglio provvisorio svolge
tutte funzioni attribuite al consiglio direttivo dal presente
statuto.
2. Il consiglio provvisorio svolge altresi' le funzioni previste
per il consiglio dei docenti dal presente statuto.
3. Il consiglio direttivo e' costituito non appena venga
raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella
indicata dall'art. 12; non appena costituito il consiglio direttivo,
viene costituito anche il consiglio dei docenti.
4. Nella prima determinazione dell'organico della docenza saranno
prioritariamente attivate le procedure previste dall'art. 16, comma
2, lettera b), relativamente alle discipline attualmente ricoperte da
docenti che svolgono la propria attivita' a tempo pieno presso
l'Istituto.
Art. 48.
Ultrattivita' dei regolamenti vigenti
1. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti si applicano
quelli delle scuole di cui all'art. 2, dove hanno sede amministrativa
i dottorati.
2. Fino all'approvazione del regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' si applicano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato