Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2005, n. 81, e' stata
pubblicata la circolare 22 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio recante: «Indicazione per l'operativita'
nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n.
203».
Per mero errore materiale, al punto 1.2 della circolare medesima,
e' stato riportato l'inciso «Il limite minimo di materiali organici
e' pertanto pari al 100%» invece del seguente: «Il limite minimo
di
rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
Poiche' tale errore sta causando notevoli problemi agli operatori,
rallentando l'iscrizione al repertorio del riciclaggio, si ritiene
necessario apportare la seguente rettifica:
al punto 1.2 della circolare 22 marzo 2005, le parole «Il
limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100%» sono
sostituite dalle seguenti: «Il limite minimo di rifiuti organici
derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato