IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, della
medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni
previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno
subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente;
Viste la delibera di giunta della regione Friuli-Venezia Giulia del
30 settembre 2005, n. 2468, che dichiara, nell'ambito del territorio
regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a
carico delle produzioni di actinidia e di patate;
Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis
e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della
regione Friuli-Venezia Giulia che per gli effetti della crisi di
mercato delle produzioni di actinidia e di patate hanno subito una
riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito
medio del triennio precedente;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge
29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate
dalla regione Friuli-Venezia Giulia con delibera di giunta n. 2468
del 30 settembre 2005.
2. La stessa regione determina le modalita' di istruttoria e di
verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge
29 aprile 2005, n. 71.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole
interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente
competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione
degli aiuti provvede la regione Friuli-Venezia Giulia, nel limite
delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la
Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle
disponibilita' finanziarie del «Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori» di cui all'art. 15 comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro: Alemanno
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato