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Gazzetta Ufficiale N. 281 del 2 Dicembre 2005

 

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005
Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.


Titolo I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito
nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;
Visto l'art. 44 dello Statuto della Banca d'Italia approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991
(disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti);
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto l'art. 105, par. 2, trattato CE;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43
(adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali);
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del
21 ottobre 2000 (ammissione della Cassa depositi e prestiti alla
compensazione giornaliera dei recapiti);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione
della direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi
in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) e, in
particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del
24 febbraio 2004, recante disposizioni in materia di vigilanza sui
sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto
legislativo n. 385/1993;
Considerato che la Banca d'Italia promuove il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti e, a tal fine, puo' emanare
disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di
pagamento efficienti e affidabili;
Considerato che tale attivita' viene svolta nell'ambito delle linee
guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonche'
avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali
di cooperazione;
Considerato che il processo di compensazione si compone delle
seguenti fasi:
i) scambio delle informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o
degli ordini, elettronici o cartacei, diretti a trasferire fondi o,
comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione;
ii) svolgimento di attivita' propedeutiche alla determinazione
dei saldi multilaterali;
iii) determinazione dei saldi multilaterali e relativo invio al
regolamento;
Considerato che attualmente, nell'ambito del sistema dei pagamenti
italiano, opera il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, per
la compensazione e l'invio al regolamento dei pagamenti di importo
non rilevante, che si compone delle fasi di cui sopra;
Considerato che il sistema BI-COMP e' articolato nei sottosistemi
«Recapiti locale» - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento
cartacei - e «Dettaglio» - per i pagamenti trattati nelle procedure
elettroniche - nonche' nella procedura «Compensazione nazionale», in
cui confluiscono i saldi dei predetti sistemi;
Considerata l'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello
comunitario e, in tale contesto, le iniziative intraprese per la
realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
Considerato che l'adozione, per ogni tipologia di pagamento, di
schemi uniformi con riferimento a caratteristiche, tempi e modalita'
di esecuzione degli ordini, nonche' l'interazione fra gli operatori e
l'interoperabilita' fra le infrastrutture favoriscono la
realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
Considerato che appare coerente con l'obiettivo di evitare
distorsioni competitive che le banche centrali, laddove offrano
direttamente servizi di pagamento di importo non rilevante in
competizione con il mercato, applichino il principio del recupero dei
costi sostenuti e siano tenute al rispetto delle stesse norme e
principi validi per gli altri operatori;
Considerata la necessita' di garantire che nell'evoluzione del
sistema dei pagamenti nazionale siano mantenuti adeguati presidi di
affidabilita';
Considerata l'opportunita' di aggiornare al mutato contesto
nazionale e comunitario i principi stabiliti dal decreto del Ministro
del tesoro del 7 maggio 1991;
Considerato che, con riguardo alle informazioni di pagamento che
confluiscono nel sottosistema «Dettaglio», la gestione esclusiva
della Banca d'Italia e' necessaria nella fase della determinazione
dei saldi multilaterali dei partecipanti e del conseguente invio al
regolamento, non invece nelle fasi dello scambio delle informazioni
di pagamento e dello svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
determinazione dei saldi multilaterali;
Considerato che le caratteristiche degli assegni e degli altri
titoli di pagamento cartacei che vengono scambiati nel sottosistema
«Recapiti locale» inducono a mantenere la gestione dell'intero
processo di compensazione per tale sottosistema in capo alla Banca
d'Italia;

E m a n a
le seguenti disposizioni:

Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente provvedimento disciplina le attivita' di scambio delle
informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» e
le attivita' propedeutiche alla determinazione dei relativi saldi
multilaterali e fissa i principi generali del sistema BI-COMP.

Titolo II
FASI ANTECEDENTI ALLA DETERMINAZIONE DEI SALDI MULTILATERALI NELSOTTOSISTEMA «DETTAGLIO»


Art. 2.
Scambio
L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione dello scambio delle
informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio»
possono essere svolte da qualsiasi soggetto in regime di libera
concorrenza e nel rispetto delle norme e dei principi definiti nelle
disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento emanate
dal Governatore della Banca d'Italia il 24 febbraio 2004 e nelle
successive disposizioni che dovessero essere adottate in materia ai
sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993.

Art. 3.
Attivita' propedeutiche
Le attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi
multilaterali nel sottosistema «Dettaglio» consistono nella ricezione
e/o elaborazione delle informazioni di pagamento di cui all'art. 2
e/o successivo invio al sistema BI-COMP.
Lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla determinazione
dei saldi multilaterali costituisce attivita' di gestione di servizi
di infrastruttura ai sensi del provvedimento del Governatore della
Banca d'Italia del 24 febbraio 2004 ed e' condotto in regime di
libera concorrenza nel rispetto delle norme e dei principi definiti
in materia nelle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento e
in quelle che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell'art.
146 del decreto legislativo n. 385/1993.
I soggetti che svolgono, per conto proprio o di terzi, le attivita'
di cui al presente articolo (operatori incaricati) per l'invio delle
informazioni di pagamento e per l'esercizio delle eventuali ulteriori
attivita' connesse stipulano con il gestore del sistema BI-COMP
appositi contratti.
Fermo quanto previsto nei commi precedenti, gli operatori
incaricati:
a) definiscono contrattualmente, secondo criteri di chiarezza e
trasparenza, le modalita' di svolgimento del servizio e le connesse
responsabilita', specificando da quale momento le informazioni di
pagamento si intendano da loro acquisite e i tempi entro cui vengono
elaborate, nonche' le misure di contenimento dei rischi adottate;
b) adottano nell'offerta dei servizi comportamenti non
ingiustamente discriminatori e tali da consentire un ampio utilizzo
del servizio offerto;
c) favoriscono l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che
consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e
che siano coerenti con l'obiettivo di realizzare l'area unica dei
pagamenti in Euro;
d) favoriscono l'interazione con gli altri operatori incaricati e
l'interoperabilita' tra le infrastrutture da essi gestite.
Fermo quanto previsto dall'art. 6 del provvedimento del Governatore
della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, gli operatori incaricati
sottopongono alla Banca d'Italia relazioni periodiche, secondo i
tempi e con le modalita' stabilite dalla stessa, sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dell'attivita' svolta,
specificando i livelli di servizio e i malfunzionamenti eventualmente
verificatisi, nonche' fornendo un'analisi dei principali profili di
rischio. La relazione contiene anche informazioni in merito agli
assetti organizzativi, ai meccanismi decisionali e ai controlli
interni.

Titolo III
IL SISTEMA BI-COMP


Art. 4.
Struttura

Il sistema BI-COMP si compone dei sottosistemi «Recapiti locale» e
«Dettaglio» e della procedura «Compensazione nazionale».
Nel sottosistema «Recapiti locale» vengono scambiati assegni e
titoli di pagamento cartacei. Il sottosistema svolge tutte le
attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali,
calcola i saldi medesimi e li invia alla procedura «Compensazione
nazionale».
Il sottosistema «Dettaglio» riceve dagli operatori incaricati e/o
da altri sistemi di compensazione e/o di pagamento le informazioni di
pagamento, anche sotto forma di saldi, determina i relativi saldi
multilaterali e li invia alla procedura «Compensazione nazionale».
La procedura «Compensazione nazionale» provvede all'elaborazione
dei saldi multilaterali relativi all'intero sistema BI-COMP e al loro
invio al regolamento.

Art. 5.
Partecipazione
Al sistema BI-COMP possono partecipare, purche' in possesso dei
requisiti stabiliti dal gestore e previa stipula di appositi
contratti, le banche centrali, le banche, gli enti creditizi non
bancari aventi sede negli Stati membri dell'Unione europea, gli enti
che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, i Ministeri
del tesoro di Governi centrali o regionali degli Stati membri
dell'Unione europea, gli enti del settore pubblico degli Stati membri
dell'Unione europea; partecipa di diritto la Banca d'Italia.
I requisiti di cui al primo comma sono stabiliti in coerenza con il
principio di non discriminazione all'interno dello Spazio economico
europeo.
Il gestore puo' indicare modalita' differenziate di partecipazione
e di utilizzo del sistema BI-COMP.

Art. 6.
Area unica dei pagamenti in Euro
Il gestore del sistema BI-COMP puo' stabilire con enti che offrono
servizi di compensazione e/o di regolamento anche fuori dal
territorio della Repubblica relazioni dirette a favorire la
realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro e,
conseguentemente, ampliare il novero dei servizi offerti.
Per area unica dei pagamenti in Euro si intende la situazione in
cui l'insieme degli Stati membri dell'Unione europea che hanno
adottato l'Euro ha raggiunto un livello di integrazione tra sistemi,
strumenti e infrastrutture di pagamento analogo a quello normalmente
riscontrabile all'interno di un paese con unica valuta.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 7.
Disposizioni abrogate
Il decreto del Ministro del Tesoro del 7 maggio 1991 e il
provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre
2000 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.

Art. 8.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Roma, 11 novembre 2005
Il Governatore: Fazio


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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