IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art.
3;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, il
comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano
rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in
organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta
legge, previsti per ciascuna amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001,
supplemento ordinario n. 120/L, con il quale, tra l'altro, sono state
stabilite, dall'art. 7 e dalla tabella A allegata allo stesso, le
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, costituite, in
sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei soppressi
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
dalle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni di cui al
quarto comma dell'art. 45 del menzionato decreto legislativo n. 300
del 1999, nonche' dal contingente di personale in servizio presso il
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, come espressamente disposto dal terzo comma dell'art. 45
del medesimo decreto legislativo e di quello previsto dall'art. 29
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con cui, tra
l'altro, a rettifica degli articoli 2 e 45 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono stati istituiti il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed il Ministero della salute;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed, in particolare, l'art.
29, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le
esigenze del soppresso Dipartimento per gli affari sociali, e' stata
autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento
unita' di personale dotate di professionalita' ed esperienza in
materia di politiche sociali, nonche' i relativi provvedimenti di
attuazione, sulla base dei quali sono state assunte quaranta unita'
nella posizione economica B3, dell'area funzionale B e trentotto
unita' nella posizione economica C2, dell'area funzionale C;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
4 febbraio 2003, con il quale, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono state sostituite, nella componente
relativa al soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di cui alla tabella A, a1legato al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 176 del 2001, le dotazioni organiche complessive
del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni
economiche, nonche' individuati i relativi profili professionali;
Visti i decreti legislativi 10 aprile 2001, numeri 180 e 183,
concernenti, rispettivamente, le norme di attuazione degli statuti
delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, recanti la delega di funzioni
amministrative alla regione Sardegna in materia di lavoro e servizi
all'impiego e il conferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta
in materia di lavoro;
Visti i decreti interministeriali 10 giugno 2005, con i quali, in
attuazione delle disposizioni contenute nei citati decreti
legislativi numeri 180 e 183 del 10 aprile 2001, sono stati
trasferiti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle
regioni Sardegna e Valle d'Aosta, i contingenti di personale
individuati per l'espletamento delle funzioni conferite;
Visto l'art. 6-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
come introdotto dall'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, con il quale e' stato istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga, al quale sono trasferite le risorse finanziarie,
strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia'
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di coordinamento delle politiche per la prevenzione, il
monitoraggio e per il contrasto del diffondersi delle
tossicodipendenze e delle alcooldipendenze;
Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 2004, con il quale,
in attuazione del citato art. 6-bis, del decreto legislativo n. 303
del 1999, e' stato trasferito, nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il personale gia' assegnato alla soppressa
«Direzione generale per la prevenzione e il recupero delle
tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente
per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle
tossicodipendenze» del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per lo svolgimento delle connesse competenze in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
Vista la proposta formulata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con nota n. 3057 del 21 aprile 2005 e relazione
tecnica allegata, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di
procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge
30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla
disposizione ivi contenuta;
Atteso che, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la dotazione organica complessiva vigente alla data del 1° gennaio
2005, come individuata in esecuzione dei numerosi provvedimenti in
materia di organici sopra menzionati, e' costituita dai seguenti
contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in
quindici dirigenti di prima fascia e duecentosessantotto dirigenti di
seconda fascia e del personale appartenente alle diverse posizioni
delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da
millessantaquattro unita' nella posizione economica C3,
tremilaseicentottanta nella posizione economica C2,
milleduecentosessantasette nella posizione economica C1,
tremilanovantadue nella posizione economica B3, milleseicentoventotto
nella posizione economica B2, cinquecentoventisei nella posizione
economica B1 e trecentottantuno nella posizione economica Al, per un
totale complessivo di undicimilanovecentoventuno unita';
Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione
organica dell'Amministrazione, come prospettata dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, comporta una complessiva riduzione
degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto
stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, con la conseguente diminuzione di settecentosettantanove unita'
rispetto alla consistenza organica preesistente;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della
dotazione organica del personale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in attuazione della piu' volte richiamata legge
30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93 ed in coerenza con
l'organizzazione del predetto Ministero, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante il
riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza, il cui art. 3, comma 7, prevede che i collegi dei sindaci
degli Istituti previdenziali ed assistenziali ivi indicati,
esercitanti le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice
civile, siano composti anche da rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, «... di qualifica non inferiore a
dirigente generale ...» e collocati fuori ruolo, nella misura
complessiva di quattordici membri;
Preso atto del verbale del 19 aprile 2005 con il quale, sulla
proposta di rideterminazione della dotazione organica, cosi' come
rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le
organizzazioni sindacali rappresentative;
Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del
concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, con foglio n. ACG/184-FP/7263 del 23 agosto 2005 dal
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta
formulata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con la
nota sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche'
l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
Decreta:
1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche
dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del
personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono
rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con proprio successivo decreto,
effettuera' la ripartizione del contingente di personale come sopra
rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle
strutture in cui si articola l'Amministrazione, dandone tempestiva
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 5 ottobre 2005
p. Il Presidente: Baccini
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 84
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato