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Gazzetta Ufficiale N. 285 del 7 Dicembre 2005

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2005
Norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali. (Decreto n. 1105/05).

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134, concernente regolamento recante disciplina per le navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il traporto e lo sbarco di
merci pericolose e in particolare l'art. 3, comma 2, che consente
all'Amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure
ritenute equivalenti a quelle del codice IMDG;
Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004 recante procedure per il
rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per
il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment)
delle merci pericolose;
Vista la circolare n. 310474/MP del Ministero della marina
mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il
trasporto per mare e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti
merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas
liquefatti, e successive modificazioni;
Vista la circolare n. 310476/MP del Ministero della marina
mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il
trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali
ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo
stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in
particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Ritenuto necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento
dei traffici, emanare norme. equivalenti a quelle che attualmente
disciplinano il trasporto marittimo di merci pericolose a bordo delle
navi che effettuano navigazioni nazionali;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica si applicano le
definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di
sicurezza della navigazione.

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano a bordo delle navi mercantili in
viaggi tra porti nazionali che effettuano il trasporto di merci
pericolose.

Art. 3.
Contenitori e veicoli cisterna
1. I contenitori cisterna collaudati prima del 31 luglio 2005,
rispondenti alle norme di cui alla circolare n. 310474/MP del
1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando
mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.
2. I veicoli cisterna immatricolati prima del 31 luglio 2005,
rispondenti alle norme di cui alla circolare n. 310476/MP del
1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando
mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.

Art. 4.
Trasporto in conformita'
alle norme ADR a bordo di navi traghetto
1. A bordo di navi traghetto da carico e passeggeri e' consentito
il trasporto di:
A) veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili nonche' di
contenitori e di colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme
ADR, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) sia fornita al comandante della nave copia delle istruzioni
scritte per il conducente del veicolo stradale di cui alla sezione
5.4.3. dell'ADR;
b) gli imballaggi metallici leggeri che riportano la sola
marcatura 0A1 o 0A2, utilizzati per il trasporto di sostanze con
viscosita' a 23° C superiore a 200 mm2/s, non devono avere una
capacita' effettiva superiore a 25 litri o massa netta superiore a 30
kg;
c) gli inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare,
in ogni caso, l'apposito contrassegno previsto per gli stessi dal
codice IMDG.
B) veicoli cisterna stradali rispondenti alle norme ADR, in
viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore ed in condizioni
meteomarine favorevoli, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai
punti a) e c) del paragrafo A.

Art. 5.
Abrogazioni
1. Le circolari n. 310474/MP e n. 310476/MP del 1° agosto 1974,
citate in premessa, sono abrogate.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2005
Il comandante generale: Dassatti

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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