IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica
Italiana»;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al Merito della
Repubblica Italiana» che potranno essere complessivamente conferite
nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2006 e' determinato
in 10.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
Cavaliere di Gran Croce n. 30;
Grande Ufficiale n. 200;
Commendatore n. 1.040;
Ufficiale n. 1.800;
Cavaliere n. 6.930.
La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente
decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.
Art. 2.
Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni
previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n.
178.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato