IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2005, recante «Interventi
di protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche di
sostegno della pesca responsabile di cui al piano triennale
2004-2006» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, concernente il
«Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno
2005»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi»;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Decreta:
Art. 1.
1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa
l'esercizio della pesca nel giorno 8 dicembre 2005.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorita'
marittime, entro il 7 dicembre 2005, la volonta' di svolgere
l'attivita' di pesca nella giornata di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca sono tenute ad
indicare al momento della richiesta di uscita, la giornata di
recupero da effettuarsi entro il 31 gennaio 2006.
Art. 2.
1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla
cattura dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse
disponibili, i singoli consorzi di gestione siano interessati
all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni
dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in
premessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato