L'AUTORITA'
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti
del 22 novembre 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, l'art. 15 e l'art. 55;
Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante
«Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio
universale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante
«Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159
del 9 luglio 2002;
Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di
numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa» (nel seguito Piano di numerazione) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto
2003, ed in particolare l'art. 24 dell'allegato alla delibera con il
quale e' stata introdotta la nuova categoria di numerazioni 12xy
destinata ai servizi di informazione abbonati, categoria rubricata,
all'art. 1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non
geografici;
Vista la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante
«Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di
informazione abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;
Vista la delibera n. 12/05/CIR del 19 maggio 2005, recante
«Modifica del calendario di apertura delle numerazioni per servizi
informazione abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 2005, con la quale e' stata
fissata al 1° ottobre 2005 la data di apertura al pubblico delle
numerazioni per i servizi di informazione abbonati e al 1° dicembre
2005 la data di cessazione dell'offerta del medesimo servizio su
numerazioni in decade 4 stabilita dall'art. 8, comma 1, della citata
delibera n. 15/04/CIR;
Considerato che l'attivita' di vigilanza sul processo di apertura
del servizio informazioni elenco abbonati su numerazioni 12xy ha
posto in luce una insufficiente trasparenza dei messaggi informativi,
con particolare riferimenti al rispetto, da parte degli operatori di
accesso, dei criteri di neutralita' del messaggio previsti dalla
delibera n. 15/04/CIR;
Considerato altresi' che l'attivita' di vigilanza ha posto in luce
carenze nelle modalita' di pubblicazione delle informazioni sui
prezzi all'utenza che, essendo forniti in maniera non uniforme,
possono generare incertezze nei confronti dei consumatori;
Richiamato l'art. 20 del Piano di numerazione di cui alla citata
delibera n. 9/03/CIR, che elenca le numerazioni su cui e' possibile
erogare servizi a sovrapprezzo e vieta che detti servizi possano
essere offerti su numerazioni differenti da quelle ivi previste,
nonche' il punto 43 delle premesse alla delibera n. 15/04/CIR nel
quale si ribadisce che «il mantenimento del servizio di informazioni
abbonati sulle numerazioni in decade 4 violerebbe i principi di
obiettivita', trasparenza e non discriminazione previsti dall'art.
15, comma 2, del Codice. Infatti, le numerazioni in decade 4, in
quanto numeri interni di rete, sono a disposizione solo degli
operatori di accesso, i quali sarebbero gli unici a poter disporre di
una numerazione piu' breve sulla quale offrire il servizio di
informazione abbonati. E' evidente, quindi, che la salvaguardia del
principio di parita' di trattamento, sancito dall'art. 15, comma 2,
del Codice, non consente di mantenere il servizio di informazione
abbonati sulle numerazioni in decade 4. Tale misura, pertanto,
risulta coerente con il Piano di numerazione che all'art. 20 elenca
le specifiche e tassative numerazioni su cui e' possibile erogare
servizi a sovrapprezzo, tra i quali rientra il servizio di
informazione abbonati, e vieta espressamente l'offerta di servizi a
sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle elencate»;
Considerato che gli esiti dell'attivita' di vigilanza sull'uso
delle numerazioni in decade 4 sono stati segnalati al Ministero delle
comunicazioni, competente, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a vigilare sulla coerenza
dell'impiego delle numerazioni con le tipologie di servizi per i
quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano di
numerazione;
Ritenuto necessario chiarire che, successivamente alla data di
cessazione dell'offerta del servizio di informazione elenco abbonati,
in qualsiasi modalita' realizzati, su numerazioni in decade 4,
fissata al 1° dicembre 2005, le medesime numerazioni in decade 4
possono essere utilizzate solo per gli scopi previsti dal Piano di
numerazione;
Ritenuto altresi' necessario chiarire che, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del Piano di numerazione, le numerazioni in decade 4 sono
dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le
funzionalita' di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra
reti di operatori diversi e che tali ultimi servizi debbono comunque
essere offerti nel rispetto delle vigenti normative, con riferimento
tra l'altro alle normative sul blocco selettivo di chiamata e sui
servizi a sovrapprezzo;
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente individuare puntuali
modalita' per la cessazione del servizio informazioni elenco abbonati
offerto su numerazione in decade 4 e di corretta informazione
ispirata ai principi di neutralita' e trasparenza, al fine di
tutelare gli interessi degli utenti e salvaguardare la concorrenza;
Ritenuto inoltre necessario, ai fini di una corretta informazione
alla clientela, pubblicare i prezzi dei servizi informazione abbonati
secondo una modalita' uniforme e trasparente e che faciliti le scelte
dei consumatori;
Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli
relatori ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Modalita' di cessazione dell'uso delle numerazioni
in decade 4 per il servizio informazioni elenco abbonati
1. A partire dal 1° dicembre 2005, data di cessazione dell'offerta
di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni per servizi
interni di rete in decade 4, e' fatto divieto di istradamento delle
chiamate dirette a tali numerazioni, automatico o da operatore, su
altra numerazione che offra servizi di informazioni elenco abbonati,
nonche' di fornire agli utenti messaggi che contengono indicazioni in
merito ad una o piu' numerazioni specifiche assegnate alle imprese.
2. Le numerazioni in decade 4, tra cui quelle impiegate per il
servizio informazioni elenco abbonati prima del 1° dicembre 2005,
sono utilizzate per servizi forniti dall'operatore correlati con le
funzionalita' di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra
reti di operatori diversi, secondo quanto previsto dall'art. 10,
comma 2, della delibera n. 9/03/CIR.
3. Gli operatori di accesso forniscono agli utenti che accedono
alla numerazione di cui al comma 2 un messaggio informativo gratuito
secondo le modalita' e la tempistica di cui ai successivi commi. Al
termine del messaggio deve essere consentito al chiamante di
disconnettersi entro un termine non inferiore a cinque secondi, senza
alcun addebito.
4. Il messaggio di cui al comma 3 deve informare l'utente che il
servizio informazioni elenco abbonati non e' piu' disponibile sulla
numerazione chiamata e che lo stesso e' fruibile sulle numerazioni
12xy, senza contenere indicazioni in merito ad una o piu' numerazioni
specifiche assegnate alle imprese. I medesimi criteri di neutralita'
si applicano a qualsivoglia messaggio o comunicazione o
interlocuzione si producano nell'ambito della chiamata o comunque
connessi alla chiamata.
5. Le disposizioni relative alla modalita' di cessazione del
servizio di cui ai commi precedenti sono applicate, in via d'urgenza,
per un periodo non inferiore a centottanta giorni a partire dal
1° dicembre 2005.
Art. 2.
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. L'Autorita', nel rispetto dei principi di cui all'art. 71 del
Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblica nel proprio sito
web le informazioni relative ai prezzi praticati agli utenti finali
per il servizio di informazione elenco abbonati.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori che offrono servizi di
informazioni elenco abbonati trasmettono all'Autorita' le
informazioni necessarie, secondo il modello reso disponibile sul sito
web della stessa Autorita', entro dieci giorni dalla pubblicazione
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e, successivamente, in occasione di ogni variazione dei
prezzi.
La presente delibera e' notificata agli operatori di accesso ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 22 novembre 2005
Il presidente: Calabro'
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato