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Gazzetta Ufficiale N. 289 del 13 Dicembre 2005

 

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 maggio 2005
Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, concernente attuazione di direttive europee
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
Visto in particolare, l'art. 23, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, il quale prevede che restano ferme le
competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalla disposizioni vigenti ai servizi sanitari tecnici istituiti per
le Forze armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi
sono competenti, altresi', per le aree riservate o operative;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante
regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, e del richiamato decreto legislativo n. 626 del 1994 e del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni,
in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
nell'ambito del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto in particolare, l'art. 3 del richiamato regolamento n. 284
del 2000, il quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme
di legge presso i luoghi ove vengono svolte attivita' di carattere
riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate
all'art. 4 del medesimo regolamento, viene effettuata, ai sensi del
decreto legislativo n. 758 del 1994, dal personale militare e civile
dell'amministrazione della Difesa, nominato dal Ministro della
difesa;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del
Ministro della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Considerato che per consentire il corretto svolgersi della suddetta
attivita' e' necessario predisporre un'adeguata organizzazione;
Ritenuto peraltro che, al fine di assicurare la massima efficacia
ed efficienza alla sopra citata organizzazione, la stessa debba
articolarsi in apposite unita' organizzative di vertice, con compiti
di indirizzo e di coordinamento e in strutture peculiari per ciascuna
Forza armata o area interforze omogenea con compiti esecutivi e
gestionali;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione dei servizi di vigilanza

1. Nell'ambito del Ministero della difesa, in applicazione della
normativa di cui alle premesse in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, sono istituiti i servizi di vigilanza d'area, di
seguito denominati: «servizi».
2. I servizi di cui al comma 1, operano nell'ambito delle aree
tecnico-operativa e tecnico-amministrativa interforze di vertice,
nonche' in quelle di competenza di ciascuna Forza armata.

Art. 2.
Competenze dei servizi di vigilanza

1. Ai servizi di cui all'art. 1, e' attribuita la competenza di
vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva
prevista dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
2. La vigilanza di cui al comma 1, e' svolta nei luoghi di lavoro
nei quali vengono effettuate attivita' di carattere riservato o
operativo definiti dall'art. 4 del decreto interministeriale 14
giugno 2000, n. 284.
3. Nell'attivita' di vigilanza non rientra l'attivita' di
certificazione, omologazione e verifica di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto interministeriale n. 284 del 2000, nonche' l'attivita'
connessa ai compiti d'istituto della Sanita' militare.

Art. 3
Organizzazione dei servizi di vigilanza d'area

1. Il Segretariato generale della Difesa effettua il coordinamento
generale nella materia ed istituisce per detto fine l'ufficio di
coordinamento centrale della vigilanza.
2. L'ufficio di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione
delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa,
sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che
riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto
tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri ovvero degli Ispettorati o dei
Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello
tecnico-amministrativo delle Direzioni generali.
3. I servizi possono avere un'organizzazione centrale o periferica.
Essi sono coordinati dall'unita' di coordinamento dei servizi per la
vigilanza d'area, istituita a livello centrale.
4. L'organizzazione delle strutture dei Servizi in ciascuna delle
aree di cui all'art. 1, e' definita, con provvedimento ordinativo
emanato dalle rispettive autorita' di vertice.

Art. 4.
Funzioni degli Organi di vigilanza

1. L'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza, di cui
all'art. 3:
a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza,
mantenendo contatti diretti con le unita' di coordinamento della
vigilanza d'area;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, prevedendo fra
l'altro che l'attivita' di vigilanza tenga nel debito conto la
necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze
armate e l'utilizzazione di strumenti di prevenzione e prescrizione;
c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale
incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione
dell'attivita' formativa antinfortunistica;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora
la modulistica di base;
e) fornisce consulenza tecnica e giuridica direttamente o con il
supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione
della difesa;
f) predispone l'atto di nomina ovvero di revoca del personale
addetto alla vigilanza, da sottoporre all'approvazione del Ministro
della difesa.
2. L'unita' di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area
svolge funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi di
vigilanza di rispettiva competenza ed in particolare:
a) comunica all'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza
i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, da
proporre per la nomina con decreto del Ministro della difesa;
b) svolge funzioni di programmazione delle ispezioni da
effettuare a cura dai servizi di vigilanza d'area;
c) fornisce ai servizi di vigilanza d'area consulenza tecnica e
giuridica.
3. Il servizio di vigilanza d'area ha il compito di accertare nei
luoghi di lavoro di cui all'art. 5, tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate indicate
nell'art. 2 del decreto interministeriale n. 284 del 2000:
a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la
verifica della conformita' dei processi lavorativi, degli ambienti di
lavoro e delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative.
regolamentari e di buona tecnica ed a quelle speciali
tecnico-militari per la tutela della sicurezza e della salute;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi,
formativi ed informativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del
1994.

Art. 5.
Attivita' di vigilanza nelle aree riservate o operative

1. L'attivita' di vigilanza, di cui all'art. 4 del presente
decreto, e' svolta nelle aree riservate o operative definite
dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 284 del 2000,
individuate dalla rispettiva autorita' di vertice che provvede a
notificare la rispettiva classificazione a ciascun ente, comando,
reparto e ufficio.
2. L'attribuzione della classifica di area operativa o riservata
puo' anche essere occasionale o temporanea, in ragione delle
apparecchiature in essa collocate o delle attivita' in corso di
svolgimento.

Art. 6.
Personale addetto ai servizi di vigilanza

1. Ai servizi di vigilanza e' assegnato personale militare e civile
per lo svolgimento delle attivita' preventive tecnico-amministrative
e per quelle ispettive, da reperire nell'ambito delle dotazioni
organiche complessive del Ministero della difesa.
2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti
ispettivi e' individuato, per ciascuna delle aree di cui all'art. 1,
comma 2, tra il personale militare e civile dell'Amministrazione
della difesa in possesso dei requisiti indicati nella tabella
allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, da
ciascuna autorita' di vertice, in numero corrispondente a quello da
impiegare. I nominativi individuati sono comunicati all'ufficio di
coordinamento generale della vigilanza del Segretariato generale che
provvede periodicamente alla redazione del relativo decreto di nomina
da parte del Ministro, ai sensi dell'art. 3 del decreto
interministeriale n. 284 del 2000.
3. Il personale nominato, assume, ai sensi dell'art. 57, comma 3,
del codice di procedura penale, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, nei limiti del servizio
specificamente disposto, nell'ambito dell'esercizio delle sue
attribuzioni e con riferimento alla sola area di competenza, le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. Nel regime transitorio e, comunque non oltre i primi cinque anni
successivi all'approvazione del presente decreto, al fine di rendere
operativi nel piu' breve tempo possibile i costituendi servizi di
vigilanza si potra' derogare dal possesso di alcuni requisiti
previsti nell'allegata tabella, come da indicazioni contenute nella
tabella medesima.
Roma, 25 maggio 2005
Il Ministro: Martino

Requisiti minimi
del personale ispettivo

Diploma di secondo grado;
ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o
personale civile dell'area funzionale «C» ovvero «B» tecnica di
posizione economica non inferiore a «B3» in relazione alle esigenze
organiche e funzionali di ogni Forza armata e di organismi di vertice
dell'area T/O e T/A;
permanenza minima nell'incarico di 4 anni (1) salvo preminenti
esigenze di Forza armata;
non obblighi di comando, imbarco o simili per i successivi 3 anni
(2) dalla nomina ad ispettore della vigilanza;
incompatibilita' con la designazione da parte dell'UTOV per
l'effettuazione di verifiche di impianti tecnologici;
aver superato l'iter formativo necessario per l'impiego nel
settore;
non avere impedimenti a conseguire l'attribuzione di U.P.G.;
non avere impedimenti all'acquisizione dei NOS.
Note:
1) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio;
2) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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