IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l)
e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme
in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti
dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu'
elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di
cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno
ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della
COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle
quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con
l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di
cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del
regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare
quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di
seguito denominata: «COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di
patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione
di «fondo pensione», la quale non puo' essere utilizzata da altri
soggetti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 2,
lettere e), h), i), l) e v), della legge 23 agosto 2004, n.
243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo
nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria), e' il seguente:
«Art. 1 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a:
(omissis)
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari;
(omissis).
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis)
e) adottare misure finalizzate ad incrementare
l'entita' dei flussi di finanziamento alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
contestuale incentivazione di nuova occupazione con
carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita
volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso
anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche'
sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui
conferire il trattamento di fine rapporto, previa
omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e
tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di fine
rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi
istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e al comma 2
dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in
base alle lettere c) e c-bis) dell'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia esercitato la
facolta' di scelta in favore di una delle forme medesime
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi
dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare
alla previdenza complementare, detto contributo affluisca
alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all'interno del sistema della previdenza complementare,
definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilita' dei costi, alla trasparenza e portabilita',
al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonche' il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma
pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni
dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
e indipendenti per il conferimento dell'incarico di
responsabile dei fondi pensione nonche' l'incentivazione
dell'attivita' di eventuali organismi di sorveglianza
previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare
in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della
contitolarita' con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
e' tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei
fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei
relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del
trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2),
all'assenza di oneri per le imprese, attraverso
l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini
di facilita' di accesso al credito, in particolare per le
piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al
finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al
tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di
previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita' analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
(omissis)
h) perfezionare l'unitarieta' e l'omogeneita' del
sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza
complementare, con riferimento a tutte le forme
pensionistiche collettive e individuali previste
dall'ordinamento, e semplificare le procedure
amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'attivita' di alta vigilanza
mediante l'adozione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di direttive generali in
materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
essa attribuite, del compito di impartire disposizioni
volte a garantire la trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all'art. 9-ter del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di
disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione
del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della
personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle
convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
la possibilita' di utilizzare strumenti quale il silenzio
assenso e di escludere l'applicazione di procedure di
approvazione preventiva per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
delle piccole e medie imprese, la deducibilita' fiscale
della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore
percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di
quello piu' favorevole all'interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare
il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
cui all'art. 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle
attivita' delle forme pensionistiche rendendone piu'
favorevole il trattamento in ragione della finalita'
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare
la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche
complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto
annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei
diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
(omissis)
v) abrogare espressamente le disposizioni
incompatibili con la disciplina prevista nei decreti
legislativi.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma
2, lettere e), h), i), l) e v), della citata legge n. 243
del 2004, si veda nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, S.O.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale), e' il seguente:
«Art. 3 (Previdenza). - 1. Il Governo della Repubblica
e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa
previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in
base alle disposizioni di cui all'art. 38 della
Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori
omogenei, nonche' di favorire la costituzione, su base
volontaria, collettiva o individuale, di forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
(omissis)
v) previsione di piu' elevati livelli di copertura
previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate
secondo criteri di flessibilita' e diversificazione per
categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
o individuale, con garanzia di autonomia e separazione
contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o
convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli
organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' alle imprese
assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui
alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e ad
operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi
di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo interno di rappresentanti
dei soggetti che concorrono al finanziamento delle
gestioni, prevedendosi la possibilita' di concessione di
agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi
stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
408.».
Note all'art. 1:
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma
25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Art. 2.
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo
individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche
secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente,
gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e
produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello
del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
Note all'art. 2:
- Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
2003, n. 235, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori
firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali
nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche
aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali
forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto
della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo
legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo
della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni
di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai
fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme
pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del
medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari
stabiliscono le modalita' di partecipazione, garantendo la liberta'
di adesione individuale.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 565 del
1996 si veda la nota all'art. 2.
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 509 del
1994 si veda nota all'art. 1.
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 103 del
1996 si veda nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - (Art.
1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro Consorzi e Associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
(Art. 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.».
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale caso,
in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della
personalita' giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone
giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito
della singola societa' o del singolo ente attraverso la formazione,
con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione,
separato ed autonomo, nell'ambito della medesima societa' od ente,
con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla
preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il
rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della
COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta
giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione
eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le
modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla
stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio
dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta
giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare
riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli
organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma
pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative
contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia
gestionale.
4. Chiunque eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza
le prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a
25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il
prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato.
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del
comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita'
di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la
sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione
quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita'
ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima
prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti
istitutive.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 36 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 36. - (Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e'
conferita la presidenza o la direzione.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
- Il testo dell'art. 2117 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2117 (Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza). I fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche
senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono
essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
seguente:
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio,
SICAV devono possedere i requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 3.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo
e
responsabilita'
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli
articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei
lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al
criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e
raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali
sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il
metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti
costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica
complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non
sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza cosi' come
previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in
modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo
amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente
ai risultati dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di
responsabile della forma pensionistica puo' essere conferito anche al
direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli
amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche
di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma
pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli amministratori o
a un dipendente della forma stessa ed e' incompatibile con lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di prestazione
d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette
forme, ovvero presso le societa' da queste controllate o che le
controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la
gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli
aderenti, nonche' nel rispetto della normativa vigente e delle
previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base
delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie
sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le
medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche
all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare
vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e
per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in
conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la
maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilita' per le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di
sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme
prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza,
composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita', per i quali non sussistano le cause
di incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui
all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti
membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per
un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo
di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore o di
componente di altri organi sociali, nonche' con lo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa,
presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso
le societa' da questi controllate o che li controllano. I componenti
dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari,
usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per
conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da questi
controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve
essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione
sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo
dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata
ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri
dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori
dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti
iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione
collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori
appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo,
l'organismo di sorveglianza e' integrato da un rappresentante,
designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei
lavoratori.
6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli
aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva
del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla
base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma
pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione
del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita' riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e
del responsabile della forma pensionistica si applicano gli
articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai
commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei
casi di maggiore gravita', dichiarati decaduti dall'incarico i
componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma
pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilita' nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e
delle situazioni relative.
10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di
cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi,
sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato;
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle
richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione delle condizioni di onorabilita' di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in
cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva
l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano
le disposizioni contenute nel presente articolo.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2392, 2393, 2394,
2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile:
«Art. 2392 (Responsabilita' verso la societa). - Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche
competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la
societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad
uno o piu' amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto
dal comma terzo, sono solidalmente responsabili se, essendo
a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che,
essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per
iscritto al presidente del collegio sindacale.».
«Art. 2393 (Azione sociale di
responsabilita). - L'azione di responsabilita' contro gli
amministratori e' promossa in seguito a deliberazione
dell'assemblea, anche se la societa' e' in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilita' degli
amministratori puo' essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non e' indicata
nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
proposta, purche' sia presa col voto favorevole di almeno
un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea
stessa provvede alla loro sostituzione.
La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
la transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto
per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai
sensi dei commi primo e secondo.».
«Art. 2394 (Responsabilita' verso i creditori
sociali). - Gli amministratori rispondono verso i creditori
sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori
sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne
ricorrono gli estremi.
«Art. 2394-bis (Azioni di responsabilita' nelle
procedure concorsuali). - In caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai
precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
commissario liquidatore e al commissario straordinario.».
«Art. 2395 (Azione individuale del socio e del
terzo). - Le disposizioni dei precedenti articoli non
pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante
al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal
compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il
terzo.».
«Art. 2396 (Direttori generali). - Le disposizioni che
regolano la responsabilita' degli amministratori si
applicano anche ai direttori generali nominati
dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in
relazione ai compiti loro affidati salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
societa'.».
«Art. 2407 (Responsabilita). - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la professionalita' e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.».
- Il capo VI del titolo VIII del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), reca: «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative».
- Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del risparmio, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita',
con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13,
lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento
del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo
chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di cui
debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale;
detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o
piu' imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria
ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione e'
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal
citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per
numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare
per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle
convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in
relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati
all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza
almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite
ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e
all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi,
individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la
forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono
legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle
condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente
articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto
secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi
e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,
e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalita' con le
quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel
definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione
possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la
possibilita' per il fondo pensione di rientrare in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita'
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'
conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di
concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a
cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai
gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed
autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti
gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne'
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano
il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai
terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorita'
di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e
modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,
nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse,
possono gestire direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del
valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per
cento se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di
voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta
persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da
rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva
superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi
di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i
fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una
determinata impresa non possono investire le proprie disponibilita'
in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche'
l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al
gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore,
rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio
complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre
nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni
periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle
risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti
dalla titolarita' dei valori in portafoglio si siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera d), del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, e' il seguente:
«5. Per «servizi di investimento» si intendono le
seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
(omissis).
d) gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi;».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), e' il seguente:
«Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro
il rischio di non autosufficienza che siano garantite
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per
il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo
vita con assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti puo' garantire in via complementare i
rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al
lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio,
l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, puo' garantire
prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto
previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali); prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita'
temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da
veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o
dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito
dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi
naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare;
cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro
evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli
terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
11. Responsabilita' civile aeromobili: ogni
responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilita' del vettore);
12. Responsabilita' civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante
dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilita' del vettore);
13. Responsabilita' civile generale: ogni
responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate;
credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di entrate
(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di
spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di
valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione
di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e
malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
trasporti»;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone
trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed
altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
«Responsabilita' civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e
cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi
compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio
principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il
rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17
di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori
di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni
di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo
17 possono essere considerati come rischi accessori del
ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo
l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante
trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di
residenza o quando riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale
utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni
applicative sulla classificazione dei rischi all'interno
dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario.».
- Il testo del citato decreto legislativo n. 58 del
1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,
n. 71, S.O.
- Il testo dell'art. 103 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), e' il seguente:
«Art. 103 (Domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli
articoli da 93 a 102 si applicano anche alle domande di
rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili
possedute dal fallito.
In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma
uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli
articoli 95, 96 e 97.
Se le domande sono proposte tardivamente a norma
dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la
vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o
separate, con cauzione o senza.
In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle
domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
Le domande di rivendicazione, restituzione e
separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni
anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora
da distribuire.».
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 385 del 1993, e' il seguente:
«Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e
in presenza di contratti o di clausole statutarie che
abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l'attivita' di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di
accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei
voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di
cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.».
Art. 7.
Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate
presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge,
allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma
11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i
sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP
sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, e' il seguente:
«Art. 38 (Banca depositaria). - 1. La banca
depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimita' delle operazioni di
emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la
destinazione dei redditi del fondo;
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore
delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede
essa stessa a tale calcolo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della societa' di gestione
del risparmio se non sono contrarie alla legge, al
regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti
della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti
al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza
dell'inadempimento dei propri obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le
condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca
depositaria e le modalita' di subdeposito dei beni del
fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca
depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e
alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle
irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della
societa' di gestione del risparmio e nella gestione dei
fondi comuni.».
Art. 8.
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo'
essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del
lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il
conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di
liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti
stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di
lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il
finanziamento alle citate forme e' attuato dagli stessi o dai
soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare
liberamente l'entita' della contribuzione a proprio carico,
relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12,
con adesione su base collettiva, le modalita' e la misura minima
della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore
stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi
collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori
determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli
stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche
complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori
dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo
del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione
stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai
fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia del rapporto
di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo
del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta
precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano
destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi
alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti
alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o
committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi
collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare,
sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito
complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i
contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini
del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche
delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza
di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei
contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi
quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla
forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero,
se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione,
l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei
redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone
sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma
4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto
anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo
contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a
2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche
complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con
cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data di prima
assunzione il lavoratore, puo' conferire l'intero importo del TFR
maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso
prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel
predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il
proprio datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad una forma
pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di
tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volonta', a
decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi
previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei
dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi
o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un
diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una
forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera
e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto
e personale;
2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche di cui al
n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo
aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di
lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai
numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla
forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora
risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla
predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se
mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di
lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna
volonta', alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi
abbiano gia' aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, e'
consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, nella misura gia' fissata dagli accordi o contratti
collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento
del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilita'
di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare;
nel caso in cui non esprimano alcuna volonta', si applica quanto
previsto alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7,
il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni
sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza
dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il
lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve
ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR
maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR,
l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale
tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti
comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e
comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo
conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della
contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il
lavoratore puo' decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed
anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al
datore di lavoro l'entita' del contributo e il fondo di destinazione.
Il datore puo' a sua volta decidere, pur in assenza di accordi
collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica
alla quale il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella prescelta
in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda
contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi
collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo
le modalita' stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari puo'
proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'eta'
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a
condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far
valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di
previdenza complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare
autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni
pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo'
essere altresi' attuato delegando il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza
trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di
dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che
conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della
posizione aperta presso la forma pensionistica complementare
medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri
stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle quali l'aderente
puo' suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di
investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonche'
le modalita' attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione
individuale a una o piu' linee.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 10, 105 e 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la
deduzione compete per un importo complessivamente non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i
predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai
fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si
tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro
ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono
a carico, della condizione di destinazione delle quote di
TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni
2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. [L'importo
della deduzione spettante non puo' comunque essere
superiore all'ammontare del suddetto reddito di
fabbricati]. Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'art. 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto
reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si
tiene conto della variazione della dimora abituale se
dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti
locata.».
«Art. 105 (Accantonamenti di quiescenza e
previdenza). - Gli accantonamenti ai fondi per le
indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del
personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del
codice civile, se costituiti in conti individuali dei
singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote
maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di
lavoro dei dipendenti stessi.».
«Art. 12 (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2,
della citata legge n. 243 del 2004, si veda nota alle
premesse.
Art. 9.
Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare
residuale presso l'INPS
1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e'
costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione
definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle
norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo e'
amministrata da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un
criterio di pariteticita'. I membri del comitato sono nominati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per
quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con decreto
di cui all'articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma
pensionistica di cui al presente articolo puo' essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo
14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 7,
della citata legge n. 243 del 2004, si veda nota alle
premesse.
Art. 10.
Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro
per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti
tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo
al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari, ferma restando
l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
3. Le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia per
facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari,
istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo
comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito
accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana,
fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria
a tal fine prevista.
4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti
al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, e'
assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro,
attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di
TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203.
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa
verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in
materia.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 maggio 1982, n.
297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), e' il seguente:
«Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
l'istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di' fine
rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 1997 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'art. 1999 dello stesso decreto,
per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
4-bis. L'intervento dei Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di
lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 dei codice
civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del
lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» e dall'istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva
80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro), e' il
seguente:
«Art. 4 (Copertura degli oneri relativi alle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3). - 1. Agli
oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130
miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994,
posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n.
297 del 1982, si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo
comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota
contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata
dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a
determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale
del Fondo.».
- Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), e' il seguente:
«Art. 8 (Compensazioni alle imprese che conferiscono il
TFR a forme pensionistiche complementari). - 1. E'
istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al
credito delle aziende che conferiscono il trattamento di
fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il
predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato,
per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro
per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni
di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e
243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di
gestione. La garanzia del Fondo copre l'intero ammontare
dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei
relativi interessi. I criteri e le modalita' di
funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite
anche le modalita' di recupero dei crediti erariali,
prevedendo eventualmente anche il ricorso all'iscrizione a
ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.
2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle
forme pensionistiche complementari, a decorrere dal
1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte
degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati
nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale
di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari. L'esonero contributivo di cui al presente
comma si applica, prioritariamente considerando,
nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo
il contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui
all'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi
capienza con riferimento ai contributi effettivamente
dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore,
alla gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88
del 1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo
di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente
articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006,
53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008.».
Note all'art. 11.
- Il testo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto sessantacinque anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un
assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000,
denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede
redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta
fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato,
ivi computando il reddito del coniuge comprensivo
dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il
limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno
sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di
riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di
provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata
dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio
dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei
redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del
reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione
fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche'
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice
civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a
tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il
reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la
pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un
terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico
di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.
- Il testo dell'art. 44, comma 1, lettera g-quinquies),
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e' il seguente:
«Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
(Omissis)
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e
d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo a)), e' il
seguente:
«Art. 3 (L) (Definizioni degli interventi