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Gazzetta Ufficiale N. 292 del 16 Dicembre 2005

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n.254

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi sui consigli provinciali
dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia
corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315, recante la soppressione dei consigli e degli uffici
dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e
agricoltura, nonche' degli uffici provinciali del commercio e
dell'industria;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la
denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed
in particolare l'articolo 4, comma 3, il quale dispone che il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, stabilisce, con proprio decreto, le norme
che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere
di commercio;
Visto l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente la nuova disciplina sulla vigilanza sulle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 443, con il quale tra i compiti conservati allo Stato,
previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stata
prevista la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione
del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
Visto l'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419;
Visto l'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, con il quale
e' stato stabilito che le disposizioni in materia di giudizio di
conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonche' il relativo regolamento di attuazione, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la
disciplina degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati delle attivita' svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
Visti gli articoli 11, comma 5, e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento concernente la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, al fine di
recepire le disposizioni legislative e regolamentari successivamente
emanate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 14 ottobre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
Ritenuto di non recepire le osservazioni espresse dal Consiglio di
Stato in merito agli articoli 56, 62 e 73 del regolamento;
Tenuto conto, in merito alle osservazioni degli articoli 56 e 62,
che con il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data
3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del
15 dicembre 2004, sono state specificate le tipologie dei contratti
ed i limiti dell'importo delle singole voci di spesa per la fornitura
dei beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori per i quali e'
ammesso operare in economia;
Tenuto conto, in merito all'osservazione dell'articolo 73, che
affidare il controllo di regolarita' amministrativa e contabile per
piu' aziende speciali della stessa camera di commercio ad unico
organo comporterebbe un eccessivo carico di lavoro sull'unico organo
di controllo e che il risparmio economico sarebbe di modesta entita',
poiche' gli emolumenti attualmente riconosciuti ai collegi dei
revisori dei conti delle aziende speciali di piccole dimensioni sono
di limitato importo; peraltro la maggiore responsabilita' e
l'aggravio del carico di lavoro portano a concludere che all'unico
organo di controllo dovrebbero essere corrisposti anche gli
emolumenti dei collegi soppressi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Principi generali

1. La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», e'
informata ai principi generali della contabilita' economica e
patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita',
universalita', continuita', prudenza, chiarezza.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:
a) consiglio: il consiglio definito ai sensi dell'articolo 10
della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) giunta: la giunta definita ai sensi dell'articolo 14 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) segretario generale: il segretario generale nominato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d) organo di valutazione strategica: l'organo di valutazione
strategica definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988) concerne
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare il
testo dell'art. 17, comma 1 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.»
- Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli
provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici
provinciali dell'economia corporativa» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934.
- Il decreto legislativo luogotenziale 21 settembre
1994, n. 315 recante «Soppressione dei Consigli e degli
Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere
di commercio, industria, e agricoltura, nonche' degli
Uffici provinciali del commercio e dell'industria» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 23 novembre
1944.
- La legge 26 settembre 1966, n. 792, recante
«Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria
e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di
commercio, industria ed agricoltura» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 10 ottobre 1966.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994) concernente
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura» in particolare il testo
dell'art. 4, comma 3, e' il seguente:
«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
1998) recante «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59», in particolare il testo degli articoli 37 e 38 e'
il seguente:
«Art. 37 (Vigilanza sulle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono aboliti
gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui
bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle
stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli
atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e
le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una
relazione generale sulle attivita' delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
loro unioni regionali, che riguardi in particolare i
programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione
e' redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle
regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi
camerali, in particolare per i casi di mancato
funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento
dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto
all'art. 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e'
garantita la presenza di rappresentanti della regione, del
Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato».
«Art. 38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative
modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
norme di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle
imprese istituito presso ogni camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi
massimi dei diritti di segreteria sull'attivita'
certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni
vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi
motivi di ordine pubblico;
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali,
l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali
ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni
concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura derivanti
dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due
o piu' camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione,
da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da
corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art.
12, commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge
29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del
consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta
camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i
termini per l'approvazione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo.
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata
delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della
quota destinata al fondo perequativo delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la
ripartizione dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita' per l'elezione
diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma
5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera o)
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999,
n. 268:
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni entedalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) - n) (omissis);
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della RepubbIica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- La legge 30 luglio 1998, n. 274 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998) recante
«Disposizioni in materia di attivita' produttive»; in
particolare il testo dell'art. 4 e' il seguente:
«Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui
all'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese
ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, concernente «Legge
quadro in materia di lavori pubblici» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2000.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
agosto 1999.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 24 ottobre 2001).
«5. Ai fini della disciplina dei sistema delle
procedure in economia delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto
dall'art. 2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze».
«Art. 14 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 2000, n. 421;
i commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
l'art. 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n.
287;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1995, n. 389;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1994, n. 442;
l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 573;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 359;
il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1993, n. 600;
il decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1992, n. 552;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1991, n. 354;
il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1990, n. 299;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1990, n. 450;
gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1989, n. 391;
il regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
il decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1986, n. 746;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
1986, n. 139;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1986, n. 36;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno
1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;
il regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione
dell'art. 13;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1984, n. 830;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1984, n. 721;
il regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1988, n. 571;
il regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1995, n. 469;
il regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980,
n. 393;
gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
l'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1481;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1965, n. 993;
il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
l'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
l'art. 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n.
2452;
il comma 1, dell'art. 61, del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, limitatamente alle parole: «o ad economia» e
il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole:
«o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad
economia»; l'art. 121 del medesimo regio decreto
limitatamente alle parole: «o in economia»;
l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Sono altresi' abrogate le disposizioni, relative al
sistema di spese in economia di cui all'art. 1, comma 1,
del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.».
- Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 recante
«Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale finanziaria delle camere di commercio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1997.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 3 dicembre 2004 reca: «Disciplina delle procedure
in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di
beni e servizi».
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 14 e 20 della
citata legge n. 580 del 1993:
«Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
consiglio e' determinato in base al numero delle imprese
iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle
ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei
consiglieri secondo le caratteristiche economiche della
circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle
assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria,
dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
turismo e degli altri settori di rilevante interesse per
l'economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la
rappresentanza autonoma delle societa' in forma
cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione
di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del
valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei
settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria
e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei
componenti il consiglio assicurando comunque la
rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza
autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela
degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».
«Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
della camera di commercio ed e' composta dal presidente e
da un numero di membri non inferiore a cinque e non
superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato
all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo
statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere
eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere
puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un
terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza
con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne
assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
su richiesta di quattro membri, con indicazione degli
argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione
del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e
il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma di attivita' e per la gestione
delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti
l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su
proposta del segretario generale, in base a quanto previsto
dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di
commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di
aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni
e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in
altri comuni della circoscrizione territoriale di
competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente
legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze
riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al
presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle
materie di competenza del consiglio. In tali casi la
deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica
nella prima riunione successiva.».
«Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario
generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle
norme vigenti, competono le funzioni di vertice
dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale
sovraintende altresi' al personale delle camere di
commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della
giunta, e' nominato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un
apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere
iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle
Unioni regionali delle camere di commercio,
dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
che siano in possesso dei requisiti professionali
individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente
articolo.
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformita' ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti
criteri e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco
medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al
momento della cessazione dalla carica di segretario
generale, e' consentito il rientro nei ruoli
dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza
non possono procedere all'ampliamento della pianta organica
qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3
vengano nominati segretari generali. Nulla e' innovato in
ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai
segretari generali in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge
25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1999:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.».

Art. 2.
Disposizioni di carattere generale

1. Il bilancio d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo
stato patrimoniale e dalla nota integrativa, e' disciplinato dagli
articoli 21, 22 e 23, ed e' redatto secondo il principio della
competenza economica.
2. Il preventivo di cui all'articolo 6 e' redatto sulla base della
programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei
proventi e secondo il principio del pareggio che e' conseguito anche
mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che
si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio
precedente a quello di riferimento del preventivo.
3. L'unita' temporale della gestione inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.
Criteri sussidiari

1. Se le informazioni richieste dal presente regolamento o da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo scopo. Nell'ipotesi di
incompatibilita' dell'applicazione delle norme previste dal presente
regolamento con la rappresentazione veritiera e corretta, si
applicano i primi due periodi del quarto comma dell'articolo 2423 del
codice civile.

Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2423 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro».


Titolo II
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALECapo I - Programmazione e preventivo economico


Art. 4.
Programmazione pluriennale

1. Il consiglio determina gli indirizzi generali e approva il
programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla
durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di programmazione
degli enti territoriali, nonche' delle risorse necessarie e dei
risultati che si intendono conseguire.

Art. 5.
Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente
il programma pluriennale di cui all'articolo 4 ed e' approvata dal
consiglio entro il 31 ottobre. Essa ha carattere generale e illustra
i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in
rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia
locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e
privati operanti sul territorio, specificando, altresi', le finalita'
che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.

Art. 6.
Preventivo

1. Il preventivo annuale, redatto in coerenza con la relazione
previsionale e programmatica e nella forma indicata nell'allegato A,
e' predisposto dalla giunta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e approvato entro il 30 novembre dal
consiglio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
2. Al preventivo e' allegata la relazione del collegio dei revisori
dei conti, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 17 della
citata legge n. 580 del 1993:
«Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il consiglio,
nell'ambito delle materie di competenza previste dalla
legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti
funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative
modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte
votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del
collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il
programma pluriennale di attivita' della camera di
commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni
e il conto consuntivo».
«Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
della camera di commercio ed e' composta dal presidente e
da un numero di membri non inferiore a cinque e non
superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato
all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo
statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere
eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere
puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un
terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza
con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
rinnovabile per due sole volte (9/c).
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne
assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
su richiesta di quattro membri, con indicazione degli
argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione
del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e
il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma di attivita' e per la gestione
delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti
l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su
proposta del segretario generale, in base a quanto previsto
dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di
commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di
aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni
e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in
altri comuni della circoscrizione territoriale di
competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente
legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze
riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al
presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle
materie di competenza del consiglio. In tali casi la
deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica
nella prima riunione successiva.».
«Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio
ed e' composto da tre membri effettivi designati,
rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I
membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti
all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione
del registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di
cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono
in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel
suddetto registro, dietro presentazione di una
dichiarazione documentabile e asseverata da parte di
ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno
il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella
regione ove ha sede la camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli
atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita'
allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle
relative norme di attuazione, collabora con il consiglio
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della
gestione della camera di commercio e attesta la
corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della
gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto
di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio
dei revisori dei conti redige altresi' una relazione sul
bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei
revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed
economicita' della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicita'
delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi
irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente
al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le
disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle
societa' per azioni, in quanto compatibili.».

Art. 7.
Relazione al preventivo

1. La relazione al preventivo, predisposta dalla giunta, reca
informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere
e del piano degli investimenti di cui all'allegato A e sui criteri di
ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate
nello stesso schema. Essa determina, altresi', le assegnazioni delle
risorse complessive ai programmi individuati in sede di relazione
previsionale e programmatica ed in relazione ai risultati che si
intendono raggiungere.
2. La relazione evidenzia le fonti di copertura del piano degli
investimenti di cui all'allegato A e l'eventuale assunzione dei
mutui.

Art. 8.
Budget direzionale

1. Entro il 31 dicembre la giunta, dopo l'approvazione del
preventivo da parte del consiglio, su proposta del segretario
generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B.
2. Le aree organizzative corrispondono ai centri di responsabilita'
individuati all'interno delle funzioni istituzionali indicate nello
schema di cui all'allegato A. Ciascuna funzione istituzionale
comprende una o piu' aree organizzative.
3. Il segretario generale, sulla base del budget direzionale di cui
al comma 1, assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la
competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1, la giunta, su
indicazione dell'organo di valutazione strategica, determina i
parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello
svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi
prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi
o attivita' assegnati alla competenza delle diverse aree
organizzative.

Art. 9.
Redazione del preventivo e del budget direzionale

1. I proventi di cui all'allegato A, da imputare alle singole
funzioni, sono i proventi direttamente riferibili all'espletamento
delle attivita' e dei progetti a loro connessi.
2. Gli oneri della gestione corrente di cui all'allegato A, da
attribuire alle singole funzioni, sono gli oneri direttamente
riferibili all'espletamento delle attivita' e dei progetti a loro
connessi, nonche' gli oneri comuni a piu' funzioni da ripartire sulla
base di un indice che tenga conto del numero e del costo del
personale assegnato a ciascuna funzione, dei relativi carichi di
lavoro e di altri eventuali elementi individuati annualmente dalla
struttura incaricata del controllo di gestione di cui
all'articolo 36.
3. Gli investimenti iscritti nel piano di cui all'allegato A sono
attribuiti alle singole funzioni se direttamente riferibili
all'espletamento delle attivita' e dei progetti. ad esse connessi. I
restanti investimenti sono imputati alla funzione: «servizi di
supporto».
4. Gli oneri comuni di cui al comma 2 sono assegnati in sede di
budget direzionale alle responsabilita' del dirigente dell'area
economico-finanziaria.

Art. 10.
Formazione del budget direzionale

1. La formazione del budget direzionale avviene sulla base dei
seguenti principi:
a) le previsioni di oneri, di proventi e di acquisti di beni di
investimento per i progetti e le attivita' delle singole aree
organizzative sono determinate in coerenza con quanto disposto nella
relazione previsionale e programmatica e sulla base dei programmi
operativi proposti dal segretario generale, anche su indicazione dei
responsabili di area;
b) i progetti di cui alla lettera a) sono preceduti da una
valutazione dell'impatto organizzativo, dei benefici attesi e tengono
conto anche delle eventuali fonti di finanziamento esterne;
c) la previsione delle singole voci di onere e di investimento e'
formulata in relazione alle previste esigenze funzionali e agli
obiettivi concretamente perseguibili dalle singole aree e non sul
calcolo della spesa storica.

Capo II
Gestione del bilancio - Spese


Art. 11.
Gestione provvisoria

1. La gestione provvisoria e' limitata agli oneri inderogabili ed
indifferibili e non puo' comunque superare il periodo di quattro
mesi.

Art. 12.
Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale

1. Entro il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo e' approvato
dal consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio
precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonche' dei
provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui
all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3.
2. Il provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al comma
1 e' accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei
conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
3. L'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a
seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella
gestione corrente, e' approvato dalla giunta a condizione che sia
assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di
pari importo.
4. Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi,
l'aggiornamento e' disposto con provvedimento del segretario
generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative.

Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993
si veda nelle note all'art. 6.

Art. 13.
Gestione del budget direzionale

1. La gestione del budget direzionale, ivi compresi gli
investimenti, e' affidata ai dirigenti, nell'ambito delle competenze
previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e
dei servizi.
2. L'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1 e' disposto
con provvedimento dirigenziale da inviare all'ufficio ragioneria e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione
dopo che sono state espletate, tramite il provveditore, ove
prescritte, le procedure di cui al titolo VI.
3. Nei limiti previsti dallo stesso budget direzionale e con
riferimento agli interventi di promozione non espressamente definiti
in sede di relazione al preventivo di cui all'articolo 7, l'utilizzo
e' disposto dal dirigente, previa approvazione della giunta, su
proposta del segretario generale.
4. Il dirigente dell'area economico-finanziaria provvede
direttamente a liquidare, secondo le modalita' indicate
nell'articolo 15, e, senza necessita' di emanare specifici
provvedimenti, i seguenti oneri:
a) trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale
dipendente e relativi oneri riflessi;
b) trattamento di quiescenza e previdenza del personale cessato
dal servizio;
c) emolumenti e rimborsi previsti per i componenti degli organi
collegiali e per i membri delle commissioni o comitati previsti dalla
legge o dai regolamenti camerali;
d) canoni derivanti da contratti di utenza;
e) quote associative, nei limiti di quanto indicato nel budget
direzionale;
f) quote di ammortamento e di preammortamento dei mutui e
prestiti contratti;
g) obblighi derivanti da contratti in essere di competenza
dell'area economico-finanziaria o da disposizioni di legge o
regolamentari.

Art. 14.
Assunzione di mutui, partecipazioni a consorzi, societa' e
associazioni, acquisto e alienazione di immobili

1. L'assunzione di mutui e' disposta dalla giunta, previo parere
del dirigente dell'area economico-finanziaria, in merito alla
sostenibilita' finanziaria per l'esercizio di riferimento e per gli
esercizi successivi.
2. La giunta adotta, altresi', i provvedimenti inerenti alle
iniziative di cui all'articolo 14, comma 5, lettera b), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, all'acquisto e alla alienazione di
immobili.

Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 14 della legge n. 580 del 1993
si veda nelle note all'art. 6.

Art. 15.
Liquidazione

1. La liquidazione delle somme utilizzate, con i provvedimenti di
cui all'articolo 13, comma 2, consistente nella determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata
dal dirigente responsabile o suo delegato, previo riscontro della
regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e
alle condizioni pattuite.
2. L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi,
e' trasmesso all'ufficio ragioneria che effettua i controlli e i
riscontri contabili e fiscali delle somme e provvede ai conseguenti
adempimenti.

Art. 16.
Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita,
mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal dirigente dell'area
economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o da
rispettivi delegati, all'istituto di credito che gestisce il servizio
di cassa, di seguito denominato: «istituto cassiere».
2. L'istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento,
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento, che e' comunque emesso entro i quindici giorni dalla
comunicazione dell'operazione.
3. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
b) codice fiscale del creditore;
c) causale;
d) importo in cifre e in lettere;
e) modalita' di estinzione del titolo;
f) data di emissione;
g) eventuale data di scadenza.
4. I pagamenti di spese non possono essere disposti con i fondi dei
conti correnti postali, ovvero con quelli pervenuti direttamente alla
camera di commercio.
5. I mandati di pagamento sono estinti, su richiesta espressa del
creditore e con espressa annotazione sui titoli, mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del
creditore, nonche' mediante vaglia postale, la cui ricevuta di
versamento, rilasciata dall'ufficio postale, deve essere allegata al
titolo;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non
trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura dell'istituto
cassiere;
c) assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza;
d) bonifico bancario.
6. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che
sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di
pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione
e la sottoscrizione dell'istituto cassiere.
7. Le spese derivanti dalle particolari modalita' di estinzione
previste dal presente articolo sono poste esclusivamente a carico del
richiedente.
8. I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi
rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura
dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'ente per
l'annullamento.
9. E' consentito, altresi', al presidente o ad un suo delegato, al
segretario generale ed ai dirigenti l'utilizzo delle carte di credito
ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.

Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 1, commi 47 e 48 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 1999, e' il seguente:
«47. Ferme restando le disposizioni in materia di
assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione,
nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta
di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per
l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella
rispettiva competenza, qualora non sia possibile o
conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi'
ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e
alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in
Italia e all'estero».

Capo III
Gestione del bilancio - Entrate


Art. 17.
Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto cassiere, mediante
reversali di incasso.
2. L'istituto cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che
sono versate in favore della camera di commercio, pur mancando la
preventiva emissione di reversali d'incasso, ma richiede subito la
regolarizzazione contabile, cui l'ente ottempera.
3. Le entrate incassate tramite il servizio dei conti correnti
postali affluiscono all'istituto cassiere di cui al comma 1, con
cadenza almeno quindicinale.
4. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal dirigente dell'area
economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o
dai rispettivi delegati.
5. Le reversali di incasso, non riscosse entro il termine
dell'esercizio, sono restituite dal cassiere alla camera di commercio
per l'annullamento.
6. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
b) codice fiscale del debitore;
c) causale;
d) importo in cifre e in lettere;
e) data di emissione.
7. Le reversali di incasso contengono, inoltre, l'indicazione di
eventuali vincoli di destinazione e dell'imputazione alla
contabilita' speciale fruttifera o infruttifera in cui le entrate
incassate affluiscono.

Art. 18.
Vigilanza sui flussi monetari

1. Il dirigente dell'area economico-finanziaria controlla se la
riscossione e il versamento delle entrate sono effettuati
tempestivamente e integralmente e riferisce trimestralmente al
segretario generale sulla situazione di cassa motivando i
significativi scostamenti rilevati nel trimestre su base annua per le
singole voci del preventivo e con riferimento al grado di
esigibilita' dei crediti e dei debiti pregressi.

Art. 19.
Funzionari delegati

1. Per la realizzazione di particolari iniziative o per
l'effettuazione di talune spese il dirigente responsabile autorizza,
entro i limiti prestabiliti dal budget direzionale, l'anticipazione
di fondi a favore di funzionari incaricati della spesa.
2. Il segretario generale, con proprio provvedimento, determina
l'ammontare massimo di spesa e le tipologie di oneri di competenza
dei funzionari delegati.
3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle
somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti
effettuati, sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal
codice civile e presentano il relativo rendiconto.
4. Il rendiconto presentato dal funzionario delegato al dirigente
che ha disposto l'anticipazione, competente per il controllo di
merito, e' ammesso a discarico dopo che ne sia stata riconosciuta la
regolarita' contabile da parte dell'ufficio ragioneria. Le somme non
ammesse al discarico sono rilevate tra i crediti in attesa
dell'accertamento delle eventuali connesse responsabilita'.
5. Ai funzionari delegati e' preclusa qualsiasi attivita'
gestionale riguardante le entrate. Le somme eventualmente acquisite,
a qualsiasi titolo, sono direttamente e immediatamente versate
all'ente.

Titolo III
RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONECapo I Bilancio di esercizio


Art. 20.
Approvazione del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio con i relativi allegati e' approvato dal
consiglio, su proposta della giunta, entro il mese di aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 21.
Conto economico

1. Il conto economico, redatto in conformita' all'allegato C,
dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la
consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza
dell'esercizio.
2. Ai fini dell'iscrizione nel conto economico dei proventi e degli
oneri, si applica l'articolo 2425-bis del codice civile, in quanto
compatibile.

Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 2425-bis del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi
ed oneri). - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei
servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad
operazioni in valuta devono essere determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione e'
compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a
pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza
dell'esercizio.
Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita
con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in
funzione della durata del contratto di locazione.

Art. 22.
Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale, redatto in conformita' all'allegato D,
rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di
commercio e la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e
finanziari alla scadenza dell'esercizio.
2. Le attivita' dello stato patrimoniale sono iscritte al netto dei
fondi rettificativi.
3. Ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi
patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'ordine si applicano
i commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e l'articolo 2424-bis del
codice civile.

Note all'art. 22:
- Il testo degli articoli 2424 e 2424-bis del codice
civile e' il seguente:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema:
Attivo A) crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti, con separata indicazione della parte gia'
richiamata;
B) immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo: A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies
con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis».
«Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non
inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120.
Le attivita' oggetto di contratti di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte
nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere
iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono
essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu'
esercizi, l'entita' dei quali vari in ragione del tempo».

Art. 23.
Nota integrativa

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 26, commi 6 e 7, e
dall'articolo 39, comma 13, la nota integrativa indica:
a) i criteri di valutazione delle voci di bilancio, nonche', per
le poste soggette ad ammortamento, i relativi criteri di
ammortamento;
b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell'attivo e del passivo;
c) la consistenza delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e
svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni e qualsiasi altra
variazione che influisce sull'ammontare iscritto alla fine
dell'esercizio;
d) l'ammontare totale dei crediti, distinguendo quelli relativi
al diritto annuale dagli altri e, nell'ambito di questi ultimi,
quelli di durata residua superiore ai tre anni con la specificazione
delle relative garanzie;
e) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti ai sensi
dell'articolo 26, comma 10;
f) gli utilizzi e gli accantonamenti dei fondi iscritti in
bilancio e del trattamento di fine rapporto;
g) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite
societa' controllate o collegate, di cui all'articolo 2359, primo
comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, evidenziando, per
ciascuna di loro, il numero, il capitale sociale, il valore
sottoscritto e versato, l'importo del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio approvato ed il valore attribuito in bilancio;
h) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e
risconti passivi;
i) la composizione e le variazioni intervenute nei conti
d'ordine;
l) la composizione degli oneri e proventi finanziari e degli
oneri e proventi straordinari;
m) i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del
bilancio d'esercizio e fino alla sua approvazione.

Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati».

Art. 24.
Relazione sui risultati

1. Il bilancio d'esercizio e' corredato da una relazione della
giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi
prefissati dal consiglio con la relazione previsionale e
programmatica.
2. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il consuntivo dei
proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle
funzioni istituzionali, indicati nel preventivo di cui
all'articolo 6.

Art. 25.
Determinazione del risultato economico dell'esercizio

1. Ai fini della determinazione del risultato economico
dell'esercizio si considerano anche i seguenti proventi ed oneri:
a) le quote di ammortamento relative ai beni di cui ai commi 1, 2
e 3, dell'articolo 26;
b) la quota di accantonamento al fondo per il trattamento di fine
rapporto di competenza dell'esercizio;
c) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi;
d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo
svalutazione crediti, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 10
dell'articolo 26;
e) le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e
risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio;
f) i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di
approvazione della delibera di bilancio;
g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi
che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio,
nonche' ogni altro componente di reddito da contabilizzare nel
rispetto del principio della competenza economica.

Capo II
Criteri di valutazione


Art. 26.
Criteri di valutazione dei beni patrimoniali

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo
d'acquisto o di produzione.
2. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor
valore tra il costo d'acquisto o di produzione e quello di stima o di
mercato.
3. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo
d'acquisto o di produzione; fra le immobilizzazioni immateriali
possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi utilita'
pluriennale.
4. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed
immateriali, che alla data di chiusura dell'esercizio risulta
durevolmente inferiore a quello determinato ai sensi dei commi 1, 2 e
3, e' ridotto a tale minore valore.
5. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali e' incrementato degli oneri di diretta imputazione
compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi; esso,
inoltre, e' sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua
possibilita' di utilizzazione del bene. I costi di impianto, di
ricerca, di sviluppo e l'avviamento acquisito a titolo oneroso, se
iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in
cinque esercizi previo parere favorevole del collegio dei revisori
dei conti.
6. Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al comma 5,
sono adeguatamente motivate nella nota integrativa.
7. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui
all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice
civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
approvato; quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
puo' essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore,
a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota
integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto
all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in
un'apposita riserva facente patte del patrimonio netto; le eventuali
minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva se esistente,
ovvero, riducono proporzionalmente il valore della partecipazione;
qualora l'importo del patrimonio netto sia negativo, il maggior
valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio e'
imputato al conto economico.
8. Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma 7, sono
iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.
9. I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di
Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti al
costo d'acquisto maggiorato degli interessi di competenza
dell'esercizio.
10. I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di
realizzazione. L'ammontare dei crediti iscritto nello stato
patrimoniale e' svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli
atti per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima
del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.
11. I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
12. Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo
d'acquisto, determinato anche secondo quanto previsto al comma 5, ed
il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; il
minor valore derivante dall'applicazione dei prezzi di mercato non
puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi.

Nota all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda
nella nota all'art. 23.

Titolo IV
SCRITTURE CONTABILI E SISTEMA INFORMATIVO


Art. 27.
Scritture contabili

1. Per la rilevazione dei fatti di gestione secondo i principi
generali enunciati all'articolo 1, comma 1, nonche' per la redazione
dei documenti di bilancio disposti dagli articoli 21 e 22, le camere
di commercio tengono il libro giornale previsto all'articolo 2214 del
codice civile secondo le modalita' indicate dagli articoli 2215, 2216
e 2217 del medesimo codice.

Note all'art. 27:
- Il testo degli articoli 2214, 2215, 2216 e 2217 del
codice civile e' il seguente:
«Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori.».
«Art. 2215 (Modalita' di tenuta delle scritture
contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della
vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono
essere numerati progressivamente e non sono soggetti a
bollatura ne' a vidimazione».
«Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro
giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
relative all'esercizio dell'impresa».
«Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

Art. 28.
Sistema informativo

1. La valutazione e il controllo strategico e la struttura
incaricata del servizio per il controllo di gestione di cui agli
articoli 35 e 36 utilizzano, per le proprie finalita' i seguenti
sistemi automatizzati e procedure manuali:
a) sistemi e procedure relativi alle rendicontazioni contabili
per funzioni e aree organizzative (reports periodici);
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di
tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze,
attribuzione a centro di responsabilita);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno e al
dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa
delle unita' di misurazione dei servizi e delle attivita' svolti
dalla camera di commercio;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di
funzionamento (personale, beni e servizi);
f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.

Titolo V
SISTEMA DEI CONTROLLICapo IControlli amministrativi contabili


Art. 29.
Compiti del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti stabiliti
dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le
modalita' di cui al presente capo.


Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 580 del
1993, si veda nelle note all'art. 6.

Art. 30.
Altri compiti dei revisori

1. Il collegio di revisori dei conti esprime, collegialmente, il
parere sugli atti deliberativi della giunta concernenti il preventivo
e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonche' sugli schemi
di delibere di giunta, concernenti la contrazione dei mutui e
l'assunzione di partecipazioni societarie.
2. La relazione al preventivo contiene il parere
sull'attendibilita' dei proventi, degli oneri e degli investimenti.
3. La relazione al bilancio d'esercizio attesta:
a) l'esistenza delle attivita' e passivita' e la loro corretta
esposizione in bilancio, nonche' l'attendibilita' delle valutazioni
di bilancio;
b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione;
c) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei
prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
d) la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture
contabili;
e) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e
contabilita' e di quelle fiscali;
f) la relazione del collegio dei revisori si conclude con un
giudizio esplicito circa l'approvazione del documento contabile.
4. A tale fine la giunta fa pervenire al collegio dei revisori dei
conti i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno
fissato per l'adozione dei provvedimenti da parte del consiglio per
quanto concerne il preventivo e suo aggiornamento ed il bilancio
d'esercizio e tre giorni per gli altri provvedimenti.

Art. 31.
Modalita' del controllo

1. Il collegio dei revisori dei conti effettua almeno ogni
trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa; effettua,
altresi', il controllo sulla esistenza dei valori, dei titoli di
proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
2. I revisori possono provvedere individualmente ad atti di
ispezione e controllo su specifico incarico del presidente del
collegio riferendo all'organo in seduta collegiale con apposita
relazione istruttoria. A tale fine, hanno diritto di prendere visione
di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.

Art. 32.
Verbali

1. Copia del verbale del collegio dei revisori e' inviata, a cura
del Presidente, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, al
rappresentante legale dell'ente, nonche', se riscontrate
irregolarita', anche al Ministero delle attivita' produttive, al
Ministero dell'economia e delle finanze ed alla regione competente.

Art. 33.
Obbligo di denuncia

1. Gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili dei vari
servizi se vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto
cui siano tenuti i titolari degli uffici a loro sottoposti, di fatti
che danno luogo ad azioni di responsabilita' sotto il profilo
amministrativo e contabile ne danno comunicazione al segretario
generale e al collegio dei revisori dei conti e ne fanno tempestiva
denuncia al procuratore regionale della corte dei conti, indicando
tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita'
e per la determinazione dei danni. Il segretario generale ne informa
tempestivamente la giunta.
2. Se il fatto e' imputabile al segretario generale, la denuncia e'
fatta a cura del presidente; se esso e' imputabile ad un dirigente, o
capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al segretario
generale.

Art. 34.
Responsabilita'

1. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte
e osservano il segreto professionale sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di
informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di
controllo e dalle disposizioni di legge.
2. I revisori dei conti effettuano la denuncia alla competente
procura regionale presso la sezione giurisdizionale della corte dei
conti nei casi previsti dall'articolo 33, se chi vi e' obbligato non
vi provvede.

Capo II
Controllo strategico e di gestione


Art. 35.
Valutazione e il controllo strategico

1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico, da compiersi
con cadenza periodica, e' finalizzata ad evidenziare gli spostamenti
delle attivita' e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal
consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare
modalita' di miglioramento nell'espletamento delle attivita' e dei
servizi camerali.
2. L'attivita' e' altresi' finalizzata alle eventuali correzioni da
apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione.
3. La valutazione strategica e' affidata alla giunta, che si avvale
di apposito organo, e si estende anche ai risultati conseguiti dalle
aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati.
4. L'organo di valutazione strategica analizza il funzionamento
dell'ente, utilizzando appositi indicatori di attivita' e di
risultato e redigendo relazioni periodiche ed annuali al presidente,
alla giunta e al collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle
stesse attivita'; effettua un monitoraggio sulla qualita' dei servizi
erogati e sul grado di soddisfacimento dell'utenza. Fornisce alla
giunta elementi di giudizio per la valutazione del segretario
generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti.
5. Per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, l'organo di valutazione
strategica utilizza le informazioni fornite allo scopo dalla
struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione di cui
all'articolo 36.
6. Gli indicatori di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi
al fine di consentire il confronto tra le camere di commercio sono
elaborati utilizzando degli standard di calcolo comuni a tutte le
camere di commercio. A tale fine e' istituita presso l'Unione
italiana delle camere di commercio un'apposita commissione.

Art. 36.
Il controllo di gestione

1. L'attivita' del controllo di gestione verifica periodicamente la
realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla
base del sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e
degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicita'
dell'azione amministrativa camerale prefissati.
2. La struttura incaricata dell'attivita' di cui al comma 1, e'
posta alle dirette dipendenze del segretario generale, al quale
riferisce nell'ambito delle sue competenze; lo stesso servizio,
inoltre, sopporta l'organo di valutazione strategica nell'attivita'
di valutazione dei dirigenti.
3. La struttura definisce, altresi', nell'ambito della
programmazione operativa, modalita' e tempi del processo di
pianificazione della camera di commercio collaborando, altresi', con
i dirigenti nella predisposizione dei preventivi per le singole aree
organizzative e, secondo la periodicita' fissata dal regolamento per
il funzionamento degli uffici e dei servizi, nell'analisi dei dati di
verifica del budget direzionale.

Capo III
Conto giudiziale


Art. 37.
Conto giudiziale

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio
l'istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno
devono rendere, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4
della legge 30 luglio 1998, n. 274, il conto della loro gestione
secondo i modelli E ed F, allegati al presente regolamento.

Nota all'art. 37:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 274 del 1998,
si veda nelle note alla premessa.

Titolo VI
GESTIONE PATRIMONIALE E SERVIZIO DI CASSA INTERNO


Art. 38.
Provveditorato

1. Il provveditorato cura:
a) gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti
riguardanti le gare, gli affidamenti a trattativa privata ed in
economia;
b) gli adempimenti connessi alla stipulazione ed all'esecuzione
dei contratti;
c) la custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro,
segnalando al segretario generale i contratti in scadenza, con
congruo anticipo rispetto al termine della scadenza medesima;
d) la gestione dei beni mobili ed immobili, comprese, per i beni
immobili, la manutenzione e conservazione correnti;
e) l'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari
al funzionamento degli uffici, con la tenuta dei relativi registri di
carico e scarico;
f) gli ordinativi per la fornitura dei beni e dei servizi in
economia secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004;
g) la realizzazione dei lavori secondo quanto disposto dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre
2004;
h) la tenuta dei libri degli inventari di beni mobili ed immobili
secondo le modalita' previste nell'articolo 39;
i) la gestione del servizio di cassa interna ai sensi
dell'articolo 43;
l) la custodia delle somme e dei valori che pervengono alla
camera di commercio effettuando, di norma giornalmente, il versamento
all'istituto cassiere o sul conto corrente postale;
m) la registrazione del movimento di numerario nel quale sono
gestiti tutti i valori che comunque pervengono alla camera di
commercio;
n) il controllo dell'utilizzo degli autoveicoli camerali.

Nota all'art. 38:
- Per riferimento del decreto 3 dicembre 2004, si veda
nelle note alla premessa.

Art. 39.
Gestione patrimoniale

1. Il patrimonio della camera di commercio si distingue in beni
materiali e immateriali.
2. I beni immobili sono inventariati con le seguenti indicazioni:
a) numero d'inventario;
b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;
c) estremi catastali: partita catastale, classificazione, rendita
catastale;
d) titoli di acquisizione;
e) valore iniziale e successive variazioni;
f) servitu', pesi, oneri, di cui siano gravati;
g) gli eventuali redditi.
3. Gli altri beni materiali sono inventariati con le seguenti
indicazioni:
a) numero d'inventario;
b) denominazione secondo la natura e la specie, quantita' o
numero;
c) prezzo e data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi della
fattura di pagamento, ovvero valore;
d) locale di ubicazione.
4. I beni immateriali sono inventariati in apposita sezione con le
seguenti indicazioni:
a) numero d'inventario;
b) descrizione delle specifiche tecniche;
c) prezzo e data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi della
fattura di pagamento, ovvero valore.
5. Per i programmi e le licenze d'uso occorre indicare le
attrezzature sulle quali gli stessi sono installati.
6. I diritti e le posizioni giuridiche attive di contenuto
patrimoniale spettanti a qualsiasi titolo sono inventariati in
apposite sezioni.
7. I beni di classificazione omogenea e di identico valore possono
essere inventariati atti un'unica annotazione.
8. Il materiale bibliografico e' contenuto in apposito registro
sezionale a cura dell'ufficio biblioteca.
9. Per ogni locale della camera di commercio e' redatta una scheda,
firmata dal provveditore o suo sostituto e dall'assegnatario,
contenente il numero distintivo del locale e l'elenco dei beni con
l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di inventario, ed
essa e' conservata presso il provveditorato e aggiornata a seguito di
ogni spostamento.
10. I beni che si trovano in ambienti di uso comune sono presi in
consegna direttamente dal provveditorato.
11. Gli assegnatari dei beni hanno l'obbligo di informare
tempestivamente il provveditorato di ogni scomparsa, distruzione o
manomissione dei beni di cui sono assegnatari.
12. Il provveditorato ogni dieci anni provvede di norma alla
ricognizione dei beni.
13. In occasione della alienazione o permuta dei beni, la
cancellazione dall'inventario dei medesimi e' disposta dal dirigente
dell'area economico-finanziaria, su proposta del provveditore e,
della stessa, deve essere fatta apposita annotazione nella nota
integrativa di cui all'articolo 23.
14. In caso di mancata vendita, i beni possono essere ceduti
gratuitamente ad enti di pubblica utilita', ovvero avviati alla
distruzione se non riparabili o comunque non a norma.
15. I fabbricati sono assicurati almeno contro i danni, l'incendio
e la responsabilita' civile verso terzi; i beni mobili, ivi comprese
le liquidita', nel loro valore complessivo sono assicurati contro i
rischi di incendio e di furto.
16. Il provveditore puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi
di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i
cui movimenti sono annotati in apposito registro.
17. I beni immobili di proprieta', eventualmente destinati ad
alloggio di specifiche, figure professionali per soddisfare esigenze
di funzionalita' dell'ente camerale, sono concessi in uso a titolo
oneroso; il canone per l'uso e' calcolato su base annua applicando,
al valore catastale dell'immobile, il tasso vigente al 31 dicembre
dell'anno precedente, sul deposito fruttifero nella tesoreria unica.

Art. 40.
Uso automezzi

1. Il provveditore e' il consegnatario degli automezzi.
2. L'uso degli autoveicoli, per esigenze di servizio del personale,
e' preventivamente autorizzato dal segretario generale o da suo
delegato; nell'autorizzazione sono indicati la motivazione, le
persone da trasportare e la localita' di destinazione.
3. Ogni autovettura e' dotata di un registro nel quale sono
giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il
proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti e il
numero dei chilometri di percorrenza effettuati, indicando il
chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio
del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso.
4. La guida degli autoveicoli e' riservata esclusivamente al
personale che, in base alla categoria ed al profilo professionale
rivestiti, e' addetto a tali mansioni.
5. La guida e', altresi', consentita al personale con funzioni
ispettive.

Art. 41.
Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e' affidato, previa apposita gara, ad
istituti di credito secondo la vigente normativa.

Art. 42.
Gestione della liquidita'

1. Le somme riscosse in contanti dai singoli uffici camerali sono
versate giornalmente al provveditore o al cassiere, mediante apposite
distinte di versamento, firmate dall'impiegato addetto alla
riscossione; nel caso di sedi camerali distaccate il versamento e'
effettuato anche presso altri istituti di credito o uffici postali
sul conto corrente intestato alla camera di commercio.
2. Tutti i valori che pervengono alla camera di commercio a mezzo
posta, sono annotati su apposito registro da parte dell'ufficio
addetto all'apertura della corrispondenza, che, in giornata, li
consegna, per la presa in carico, al provveditore o al cassiere.
3. Tutte le somme comunque pervenute al provveditore sono versate
all'istituto cassiere con frequenza giornaliera.

Art. 43.
Servizio di cassa interna

1. Il segretario generale puo' autorizzare l'istituzione di servizi
di cassa interni per la sede centrale e per particolari strutture
organiche.
2. L'incarico di cassiere e' conferito con determinazione del
segretario generale per una durata determinata e comunque non
superiore a tre anni, ed e' rinnovabile. Con tale atto e' anche
nominato il dipendente incaricato di sostituire il cassiere in caso
di assenza o di impedimento.
3. Non e' ammessa da parte del cassiere la facolta' di delega delle
proprie funzioni rimanendo ferma in ogni caso la personale
responsabilita' del medesimo o del suo sostituto.

Art. 44.
Gestione della cassa

1. Il cassiere e' dotato all'inizio di ciascun anno finanziario,
con determinazione del segretario generale, di un fondo non superiore
a euro 10.000, elevabile per particolari esigenze a euro 35.000,
reintegrabile, durante l'esercizio, previa rendicontazione delle
somme gia' spese. Detti valori possono essere aggiornati, sulla base
dell'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati
ed operai, con delibera del consiglio, contestualmente alla
approvazione della programmazione pluriennale, di cui all'articolo 4.
2. Il cassiere, previa autorizzazione del provveditore, provvede
con il fondo al pagamento di oneri per il funzionamento degli uffici,
per riparazioni e manutenzioni di beni, per spese postali, per la
gestione degli automezzi, per l'acquisto di giornali, di
pubblicazioni periodiche, di medaglie e divise di servizio.
3. Il cassiere puo' inoltre far fronte con il fondo a tutti quei
lavori, provviste e forniture di beni e servizi urgenti il cui
importo unitario non superi euro 2.500 oltre IVA e, con lo stesso
fondo e nei limiti del medesimo, puo' sostenere spese per motivi di
rappresentanza ai sensi dell'articolo 63.
4. Gravano sul fondo gli anticipi per missioni, secondo le vigenti
disposizioni contrattuali.
5. Tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico registro
cronologico; il reintegro del fondo avviene mediante mandati ogni
volta che si rende necessario, su distinta compilata dal
provveditore, suddivisa per conti di oneri e corredata dai documenti
giustificativi; sono ammessi gli scontrini fiscali.
6. Il rendiconto dei pagamenti effettuati a carico del fondo e
predisposto dal provveditore, e' sottoposto, mensilmente, per la
ratifica al dirigente dell'area economico-finanziaria.
7. Il dirigente dell'area economico-finanziaria effettua, almeno
trimestralmente, la verifica della cassa e delle relative scritture,
redigendo apposito verbale.
8. Il cassiere provvede all'acquisto, alla conservazione e alla
distribuzione dei valori bollati. Egli detiene le somme ed i valori
che pervengono alla camera di commercio, ne effettua il versamento
all'istituto cassiere ed a tale fine cura la tenuta di appositi
registri numerati e vidimati dal dirigente dell'area
economico-finanziaria e dal provveditore.

Titolo VII
FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI


Art. 45.
Forma del contratto

1. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti di
diritto privato.

Art. 46.
Procedure per la scelta del contraente

1. Gli acquisti, le forniture, le locazioni ed i servizi sono
effettuati nel rispetto delle normative comunitarie e delle altre
norme vigenti in materia, a seguito di procedure aventi la forma
dell'asta pubblica, da effettuare secondo le disposizioni previste
per le amministrazioni dello Stato o della licitazione privata.
2. Sono altresi' ammesse l'appalto-concorso, la trattativa privata
ovvero le procedure in economia secondo quanto disposto dal decreto
di cui all'articolo 56.
3. Le vendite e le permute di beni mobili sono stipulati mediante
trattativa privata fino ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per
importi superiori i contratti dovranno di norma essere stipulati a
seguito di asta pubblica o licitazione privata.

Art. 47.
La scelta del contratto

1. La scelta della forma di contrattazione e' di competenza del
dirigente dell'area economico-finanziaria, sentito, ove necessario,
il dirigente responsabile della spesa.

Art. 48.
Commissione per la congruita' degli acquisti

1. E' istituita dal segretario generale una commissione per
esprimere il parere di congruita' nelle forniture di beni
congiuntamente o disgiuntamente a servizi, per le quali non si e'
proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese.
2. La commissione, nominata dal segretario generale, e' composta
dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dal provveditore e dal
dirigente assegnatario della fornitura dei beni e dei servizi ed e'
integrata, ove necessario, da altri dipendenti camerali o esperti
esterni.

Art. 49.
Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo, previa apposita pubblicita'
almeno nell'albo camerale, mediante l'invio alle imprese idonee di
uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni
generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel
giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo
base, ove stabilito.
2. Nella lettera di invito alla gara, e', inoltre, precisato il
criterio scelto fra quelli di cui all'articolo 50, in base al quale
si procede all'aggiudicazione.
3. L'individuazione delle imprese da invitare alla gara ha luogo
anche avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti e periodicamente
aggiornati.
4. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti con
la lettera d'invito.
5. Un'apposita commissione presieduta dal segretario generale, di
cui fa parte obbligatoriamente il provveditore, procede all'apertura
dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente proposta di
aggiudicazione.
6. I membri della commissione sono nominati dal segretario generale
tenuto conto delle loro specifiche professionalita' con riferimento
alla natura della licitazione.
7. La gara e' dichiarata valida anche con la presentazione di una
sola offerta, ritenuta congrua.
8. L'aggiudicazione e' disposta con provvedimento del segretario
generale.

Art. 50.
Criteri di aggiudicazione della licitazione privata

1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai
seguenti criteri:
a) al prezzo piu' basso, se la fornitura dei beni e dei servizi
che formano oggetto della licitazione debbono essere conformi ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della
natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o
di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita',
il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio
successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso i
criteri da applicare per l'aggiudicazione della gara sono menzionati
nei capitolati di oneri, con precisazione dei coefficienti attribuiti
a ciascun elemento.
2. Nei casi di cui alla lettera a), l'ente camerale ha facolta' di
rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalle gare, le
offerte che risultano inferiori per oltre il 50 per cento alla media
delle offerte pervenute.

Art. 51.
Appalto-concorso

1. E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando si ritiene
conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di una
particolare competenza tecnica e di una esperienza specifica da parte
dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle
forniture dei beni e dei servizi.
2. Le persone o imprese prescelte sono invitate a presentare, nei
termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto,
corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso
o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati
per l'elaborazione del progetto.
3. Successivamente all'acquisizione delle offerte, e' nominata dal
segretario generale un'apposita commissione che, in base all'esame
comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi e,
tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole
offerte, formula la proposta di aggiudicazione.
4. Se nessuno dei progetti presentati risulta rispondente alle
esigenze dell'ente camerale non si da' luogo alla aggiudicazione; la
commissione puo' proporre di indire un nuovo appalto-concorso con
l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
5. L'aggiudicazione e' disposta con provvedimento del segretario
generale.

Art. 52.
Trattativa privata

1. La procedura della trattativa privata e' consentita nell'ambito
della disciplina generale vigente:
a) nel caso in cui l'asta o la licitazione e' andata deserta;
b) nel caso di acquisto di beni, prestazione di servizi che una
sola impresa puo' eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il
grado di perfezione richiesti; quando l'acquisto riguarda beni la cui
produzione e' garantita da privativa industriale;
c) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle
forniture e dei servizi non consente l'indugio dovuto allo
svolgimento di gare per licitazione;
d) nel caso di fornitura di servizi complementari non considerati
nei contratti originari e che sono resi necessari da circostanze
impreviste per l'esecuzione delle medesime forniture, a condizione
che siano affidati alla stessa impresa contraente e che non possano
essere separati dalla prestazione principale, ovvero, benche'
separabili, sono strettamente necessari per il completamento delle
originarie forniture e il loro ammontare non superi il 50 per cento
dell'importo del contratto originario;
e) nel caso di affidamento, alla stessa impresa fornitrice, di
forniture destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle
esistenti, in quanto il ricorso ad altri fornitori comporterebbe
l'acquisto di prodotti differenti il cui impiego o la cui
manutenzione creerebbe incompatibilita' tecniche o difficolta';
f) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di
immobili;
g) per l'acquisto di beni e servizi o l'affidamento di incarichi
specialistici o di studio a societa', organismi e strutture del
sistema camerale.
2. Se ricorrono i casi indicati nelle lettere a), c) e d), la
trattativa privata e' preceduta da indagini di mercato, attraverso
interpellanze a piu' imprese, comunque in numero non inferiore a tre;
la gara ufficiosa e' valida anche con la presentazione di una sola
offerta, ritenuta congrua.
3. Se ricorre il caso di cui alla lettera f) del comma 1, la
trattativa e' preceduta dal parere sulla congruita' della spesa
formulato da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti
negli albi professionali.

Art. 53.
Condizioni e clausole contrattuali

1. I contratti hanno termini e durata certi e, per le spese
correnti, non possono superare i nove anni. E' fatto divieto del
rinnovo tacito dei contratti.
2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu'
contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o di
convenienza.
3. Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi
specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione,
ne' stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a
favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi sono
obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
4. I contratti stipulati con societa' commerciali contengono
l'indicazione del rappresentante legale della societa'.

Art. 54.
Stipula e modalita' di esecuzione dei contratti

1. Il contratto con imprese e' stipulato in forma scritta o anche
con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con
sottoscrizione del dirigente competente.
2. A garanzia dell'esecuzione dei contratti di importo superiore ad
euro 20.000 oltre IVA, sono richieste ai soggetti contraenti idonee
garanzie quali cauzioni e garanzie fideiussorie; si puo' prescindere
da tali garanzie se il soggetto contraente e' di notoria solidita' e
subordinatamente al miglioramento del prezzo. Il contratto prevede,
altresi', adeguate penalita' per inadempienze o ritardi.
3. Il provveditorato conserva i contratti e provvede alla tenuta
del relativo registro, nel quale sono annotati e distinti la ragione
sociale o il nome del contraente, l'oggetto della prestazione e la
scadenza.

Art. 55.
Operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi

1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in
forma individuale o collegiale.
2. Il collaudo e' eseguito dal dirigente dell'area, destinatario
della fornitura o del servizio.
3. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti
effettuati, puo' accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli
rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in
qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai
campioni presentati.
4. Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano
difetti di lieve entita', cioe' non risultano perfettamente conformi
alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, ma che si
ritiene possono essere posti nelle condizioni prescritte, con
limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali
penali per ritardata consegna.
5. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore,
possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture
di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni
tecniche richiamate in contratto.
6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a
cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla
data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto, se l'impresa
non ha presenziato al collaudo, ovvero dalla data del verbale dei
collaudatori sottoscritto da suoi incaricati; decorso inutilmente
tale termine la camera di commercio ha facolta' di spedire in assegno
all'impresa i beni rifiutati, con le spese di facchinaggio e
spedizione a carico dell'impresa stessa.
7. Il regolare collaudo non esonera l'impresa da responsabilita'
per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento
del collaudo, ma sono in seguito accertati.

Art. 56.
Forniture di beni e servizi in economia

1. La disciplina della fornitura dei beni e dei servizi in economia
delle camere di commercio e' disposta secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre
2004.

Titolo VIII - LAVORI

Art. 57.
Realizzazione di lavori

1. I lavori realizzati dalle camere di commercio sono regolati
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
nonche' dal regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, salvo gli
adattamenti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 62
per i lavori in economia concernenti gli immobili destinati a sedi o
uffici della camera di commercio.
2. Per la realizzazione di lavori le camere di commercio non dotate
di proprie strutture tecniche adeguate si avvalgono delle strutture
consortili camerali ovvero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, degli
uffici e delle strutture esistenti presso le province o presso i
provveditorati alle opere pubbliche, con affidamento di tutte le
attivita' concernenti le fasi di progettazione, affidamento,
esecuzione e direzione dei lavori, compreso il collaudo finale,
attraverso apposita convenzione in cui deve essere fissato il
compenso in termini di percentuale sul costo totale onnicomprensivo
del lavoro preventivato.
3. Il dirigente dell'area economico-finanziaria collabora con
l'organismo dell'amministrazione pubblica affidataria, in conformita'
alle previsioni della convenzione.

Note all'art. 57:
Il testo dell'art. 19, comma 3 della legge n. 109 del
1994, e' il seguente:
«3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali».
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si veda nelle note
alle premesse.

Art. 58.