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Gazzetta Ufficiale N. 292 del 16 Dicembre 2005

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 novembre 2005, n.6649
Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico applicabile.

Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - D.G. per
l'attivita' ispettiva - Div. III
Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - D.G. della
tutela delle condizioni di lavoro -
Div. VII
Agli assessorati alla salute delle
regioni e Prov. autonome
Alle ASL - Presidi prevenzione sul
lavoro
All'ISPESL: DTS e DOM
Alle associazioni di categoria
interessate

E' stato posto un quesito per conoscere se cassoni e contenitori
metallici, destinati ad essere sollevati con apparecchi di
sollevamento mediante appositi occhielli sugli stessi ricavati o
riportati debbano essere considerati «accessori di sollevamento» ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 459/1996 di trasposizione della direttiva 89/392/CEE (macchine).
Sentito al riguardo il Gruppo di lavoro istituito presso questo
Ministero per la gestione delle problematiche emergenti
dall'attivita' di sorveglianza del mercato delle macchine rientranti
nel campo di applicazione della detta direttiva e di cui fanno parte
rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali,
dell'ISPESL e del coordinamento regionale, si comunica quanto segue.
Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n.
459/1996 sono riportate le seguenti definizioni:
a) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure
sul carico per consentirne la presa;
b) accessori di imbracatura: accessori di sollevamento che
servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad
occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.,
risulta che i cassoni e i contenitori in oggetto non rientrano in
nessuna delle definizioni appena richiamate, costituendo essi stessi
- in quanto imballaggio terziario del prodotto - parte integrante del
carico da sollevare. Non essendo, quindi, ne' accessori di
sollevamento, ne' accessori di imbracatura non possono essere
considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva
comunitaria 98/37/CE.
Ulteriore conseguenza di cio' e' che per i fabbricanti di detti
prodotti non e' richiesto il rispetto deve disposizioni della citata
direttiva relative a:
predisposizione del fascicolo tecnico;
redazione e sottoscrizione della «dichiarazione di conformita»;
apposizione della marcatura CE;
redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso.
Cio' comunque non esime il produttore, dall'obbligo di fornire
all'utilizzatore «le informazioni utili alla valutazione e alla
prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente
prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili
senza adeguate avvertenze». In particolare dovrebbero essere, come
minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su:
portata e sovrapponibilita',
caratteristiche dimensionali,
peso nominale,
identificazione del carico massimo e di utilizzazione,
identificazione del materiale costitutivo.
Stante quanto precede, al fine di evitare turbative di mercato e
consentire agli utilizzatori di orientare correttamente le proprie
scelte, si precisa che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in
oggetto dovranno:
1) per gli esemplari di nuova fabbricazione: astenersi
dall'emettere la dichiarazione di conformita' e dall'apporre la
marcatura CE ai sensi della direttiva 98/37/CE;
2) per gli esemplari contrassegnati con la marcatura CE e gia'
immessi sul mercato, ovvero direttamente venduti all'utilizzatore
finale: dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che
la dichiarazione di conformita' e la relativa marcatura CE del
prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti procedure
impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono
conformita' alla direttiva 98/37/CE, nonche' mantenere evidenza
documentale dell'adempimento di quanto sopra.
Gli stessi fabbricanti, in caso di mancato rispetto delle suesposte
disposizioni, e fatti salvi i provvedimenti che in materia di
rispetto delle regole della concorrenza potranno essere adottati
dalla competente autorita', saranno perseguibili per indebita
applicazione della marcatura CE.
Si confida nella collaborazione di tutti gli enti in indirizzo per
la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente
circolare, che si e' ritenuta necessaria a seguito di chiarimenti
richiesti dagli organi di vigilanza territoriale.

Il presente atto e' stato sottoposto alla procedura d'informazione
ai sensi della direttiva 98/34/CE.
Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la
competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive: Goti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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