Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito
dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e
dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999,
n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 9 dicembre
2005, n. 13531, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio per la concorrenza e le
politiche di coesione, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, i
limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo
regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, forniture di beni e servizi, ivi compresi
quelli dei settori esclusi, nonche' di quelli derivanti da accordo
CEE-WTO-GPA, sono cosi' determinati:
soglie comunitarie 1) euro 5.000.000
2) euro 200.000
3) euro 750.000
4) euro 400.000
5) euro 600.000
soglie WTO-GPA 1) DSP 130.000 = euro 137.234
2) DSP 200.000 = euro 211.129
3) DSP 400.000 = euro 422.258
4) DSP 5.000.000 = euro 5.278.227
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato